Gazzetta n. 62 del 16 marzo 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 marzo 2009
Proroga del termine relativo ai criteri di iscrizione dei confidi nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito: testo unico);
Visto, in particolare, il comma 4-bis dell'art. 155 del testo unico, introdotto dall'art. 13, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo il quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferiti al volume di attivita' finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107, comma 1, del testo unico;
Visto il decreto del Ministro del tesoro del 13 maggio 1996, recante i criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del testo unico bancario;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2007, recante i criteri di iscrizione dei confidi nell'elenco speciale previsto dall'art. 107, comma 1, del testo unico bancario;
Viste le comunicazioni pervenute da parte delle Associazioni di categoria Fedart Fidi, Fincredit-Confapi, Federfidi/Confesercenti, Federconfidi, Federascomfidi - Confcommercio;
Considerate le oggettive difficolta' incontrate dai confidi per il riassetto organizzativo necessario all'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico bancario;
Ritenuta l'opportunita' di concedere ai confidi un ulteriore lasso temporale per gli adempimenti necessari all'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107, comma 1, del testo unico bancario, anche in considerazione del sostegno dagli stessi fornito al sistema delle PMI;
Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:
Art. 1.
1. Il termine di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2007 e' prorogato al 31 dicembre 2009.
2. Lo stesso termine si applica ai confidi per i quali si verifichino le condizioni previste dall'art. 2, comma 3, del decreto di cui al comma 1, con riferimento al bilancio approvato dell'esercizio 2008.
Roma, 5 marzo 2009
Il Ministro : Tremonti
 
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