Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
DECRETO 3 marzo 2009 |
Attuazione del finanziamento straordinario per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico. |
|
|
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante il provvedimento «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi»; Visto in particolare l'art. 1, comma 11, del citato decreto-legge che stabilisce un finanziamento straordinario per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico, omologati secondo il decreto 25 gennaio 2008, n. 39 e che garantiscano un'efficacia di abbattimento delle emissioni di particolato non inferiori al 90%; Visto infine l'art. 1, comma 15, del citato decreto-legge, che prevede la ripartizione del suddetto finanziamento straordinario sulle Regioni e sulle Province Autonome di Trento e Bolzano;
Decreta: Art. 1. 1. Entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo, il numero dei veicoli incentivabili di cui all'art. 1 comma 11 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, distinti per categoria (M3 ed N3), nonche' eventuali misure economiche, regionali o locali, per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico. |
| Art. 2. 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ripartisce, con proprio decreto, il finanziamento straordinario di cui all'art. 1, comma 11 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 a favore delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico e a quelli comunicati ai sensi dell'art. 1 del presente decreto. |
| Art. 3. 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti all'art. 1, comma 13 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, ciascuna Regione e le Province Autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo, il numero dei dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico installati e la notifica di cui all'art. 1, comma 17 del medesimo decreto-legge. 2. All'installazione dei dispositivi di cui al comma precedente, deve corrispondere la variazione, sulla carta di circolazione, della categoria del veicolo, comunque non inferiore ad euro 3 ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato. 3. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare eroga il relativo finanziamento a ciascuna Regione e Provincia Autonoma, in base al numero dei veicoli omologati ai sensi del precedente comma. |
| Art. 4. 1. I contributi ripartiti dal decreto di cui all'art. 2 e non usufruiti totalmente o parzialmente dalla Regione o dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, potranno essere, con successivo decreto, impegnati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a favore delle Regioni e Province Autonome che hanno registrato numero di richieste di dispositivi superiore a quelle incentivabili, sulla base del riparto di cui al precedente art. 2. |
| Art. 5. 1. Ai sensi di quanto previsto al comma 13 decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano destinano prioritariamente le risorse alle aziende di cui all'art. 1 comma 11 del citato decreto-legge che effettuano servizio nei Comuni individuati ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 351/1999. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 3 marzo 2009 Il Ministro : Prestigiacomo |
|
|
|