Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2008
Modifiche allo statuto della Societa' italiana degli autori ed editori.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 9 gennaio 2008, n. 2, recante «Disposizioni concernenti la Societa' italiana degli autori ed editori», d'ora in poi denominata: SIAE, ed in particolare l'art. 1;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 dicembre 2002, con il quale sono state approvate le modificazioni allo statuto della Societa' italiana degli autori ed editori approvato, con decreto, in data 4 giugno 2001;
Vista la nota 22 aprile 2008 prot. n. 173/08 con la quale il Presidente della SIAE ha trasmesso alle Amministrazioni statali vigilanti le modifiche allo Statuto dell'Ente adottate dall'Assemblea degli associati, in seguito alla entrata in vigore della citata legge 9 gennaio 2008, n. 2, nella riunione del 27 marzo 2008, su proposta del Consiglio di amministrazione del 13 marzo 2008;
Acquisiti i pareri del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota del 18 giugno 2008 prot. n. 69412 ha rappresentato di non avere osservazioni da formulare in merito alle modifiche statutarie riferite agli articoli 1-2-5-7, comma 1-8-10-14-16-19-21, comma 2 e 23, comma 3, e di rimettere alle valutazioni delle competenti amministrazioni vigilanti la modifica proposta all'art. 6, comma 1, e all'art. 7, comma 2.
Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota del 18 giugno 2008 prot. n. 69412 ha evidenziato la necessita' che fossero riformulati, rispetto al testo proposto dalla SIAE, parte dell'art. 20, comma 2 e comma 3 e dell'art. 20-bis;
Considerato che il Ministero per i beni e le attivita' culturali, d'intesa con il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 27 ottobre 2008 prot. n.19935 ha invitato la SIAE ad apportare gli opportuni interventi correttivi evidenziati dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della approvazione, da parte delle Autorita' vigilanti, delle modifiche statutarie proposte;
Vista la nota prot. n. 577/08 del 26 novembre 2008 con la quale il Presidente della SIAE ha trasmesso gli interventi correttivi richiesti dalle Amministrazioni vigilanti apportati, al testo delle modifiche statutarie gia' approvato dall'Assemblea della SIAE in data 27 marzo 2008, dall'Assemblea degli associati nella riunione del 26 novembre 2008, su proposta del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2008;
Ritenuto, pertanto, di dover approvare le modifiche statutarie adottate dall'Assemblea degli associati della SIAE nella riunione del 27 marzo 2008, su proposta del Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2008, unitamente agli interventi correttivi delle stesse deliberati dalla Assemblea degli associati della SIAE nella riunione del 26 novembre 2008, su proposta del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2008;
Su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:
Art. 1.
1. Sono approvate le modifiche statutarie adottate dall'Assemblea degli associati della SIAE nella riunione del 27 marzo 2008, su proposta del Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2008, unitamente agli interventi correttivi delle stesse deliberati dalla Assemblea degli associati della SIAE nella riunione del 26 novembre 2008, su proposta del Consiglio di amministrazione del 28 ottobre 2008.
Dato a Roma, 11 dicembre 2008

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Letta

Il Ministro per i beni
e le attivita' culturali
Bondi

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
Allegato

Modifiche allo Statuto SIAE (approvato con decreto del Ministro per i
beni e le attivita' culturali di concerto con il Ministro
dell'economia e finanze del 3 dicembre 2002) deliberate
dall'Assemblea nella riunione del 27 marzo 2008, integrate con gli
interventi correttivi adottati dall'Assemblea nella riunione del
26 novembre 2008

Art. 1, comma 1: dopo le parole "ente pubblico" e' inserita la seguente: "economico";
Art. 1, comma 2, lett. g): soppressa;
Art. 2, comma 1: l'espressione "a condizioni di reciprocita' per quanto concerne le iscrizioni presso le societa' consorelle" e' soppressa;
Art. 2, comma 4: le parole "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "un anno" e l'espressione "di quadriennio in quadriennio" e' sostituita dalla seguente: "di anno in anno";
Art. 2, comma 4, lett. b): la parola "sei" e' sostituita dalla seguente: "tre" e l'espressione "del quadriennio" e' sostituita dalla seguente: "dell'anno";
Art. 2, comma 4, lett. f): l'espressione "ai quattro anni" e' sostituita dalla seguente: "ad un anno";
Art. 5, comma 1, lett. e): e' sostituita dalla seguente "e) approva e modifica, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, lo statuto, il regolamento generale ed il regolamento elettorale; in materia di attivita' solidaristiche in favore degli autori, di cui al successivo art. 20, approva, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, il regolamento del Fondo di solidarieta', e le relative modificazioni; in caso di costituzione di una Fondazione con distinta personalita' giuridica, approva, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, il relativo atto costitutivo e lo statuto";
Art. 5, comma 1, lett. g): dopo l'espressione "bilancio preventivo" e' inserita la parola "economico"; l'espressione "conto consuntivo" e' sostituita da "bilancio di esercizio";
Art. 6, comma 1: l'espressione "ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. b) del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419" e' sostituita dalla seguente "dall'autorita' di vigilanza";
Art. 7, comma 1, lett. b): le parole "redige e" sono soppresse;
Art. 7, comma 1, lett. c): e' sostituita dalla seguente: "c) propone all'approvazione dell'Assemblea le modifiche statutarie, i regolamenti e gli atti indicati nell'art. 5, comma 1; "
Art. 7, comma 1, lett. d): e' sostituita dalla seguente: "d) propone annualmente all'Assemblea il bilancio preventivo economico ed il bilancio di esercizio";
Art. 7, comma 2: l'espressione "sottopone all'approvazione del Ministro vigilante. Invia i criteri " e' sostituita dalla seguente: "invia";
Art. 8: e' sostituito dal seguente "1. Previa designazione da parte dell'Assemblea, il presidente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze";
Art. 10, comma 2: l'espressione "dal regolamento per l'organizzazione e il funzionamento" e' sostituita dalla seguente: "dai regolamenti interni";
Art. 14, comma 4: l'inciso ", nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in particolare ai criteri di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto," e' soppresso;
Art. 16: e' sostituito dal seguente "1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, la vigilanza sulla Societa'. L'attivita' di vigilanza e' svolta sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per le materie di sua specifica competenza.";
Art. 19, comma 1.: la parola "finanziario" e' soppressa;
Art. 19, comma 2.: dopo l'espressione "bilancio preventivo" e' inserita la parola "economico"; le parole "conto consuntivo" sono sostituite dalle seguenti: "bilancio di esercizio";
Art. 19, comma 3.: le parole "bilancio consuntivo" sono sostituite dalle seguenti: "bilancio di esercizio"; le parole "ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419," sono soppresse; dopo l'espressione "bilancio preventivo" e' inserita la parola "economico";
Art. 20: e' sostituito dal seguente:
"Art. 20 - Attivita' solidaristiche per gli autori
1. La Societa' promuove forme di solidarieta' a favore degli autori.
2. Gli associati devono contribuire alle forme di solidarieta' nella misura del 4% dei diritti d'autore ovvero del 2% per gli editori, concessionari e produttori, i quali non possono beneficiare delle prestazioni solidaristiche.
3. Le attivita' solidaristiche a favore degli associati sono effettuate attraverso un Fondo costituito dalla Societa' e dalla stessa gestito per conto degli associati, il cui funzionamento, nonche' i criteri e le modalita' di erogazione delle prestazioni sono disciplinati con apposito regolamento da trasmettere alle Autorita' di vigilanza, ovvero costituendo per le suddette finalita' una Fondazione con distinta personalita' giuridica di cui al successivo art. 20-bis."
dopo l'art. 20 viene inserito il seguente articolo:
"Art. 20 bis - Costituzione della Fondazione con finalita' solidaristiche
1. Ove la Societa' proceda alla istituzione di una Fondazione con distinta personalita' giuridica per la gestione delle iniziative solidaristiche a favore degli autori, la Societa' stessa ne delibera l'atto costitutivo e lo Statuto da trasmettere alle Autorita' di vigilanza per il relativo parere.
2. La Societa', conferisce alla Fondazione l'interezza delle partite attive e passive iscritte nella propria contabilita' separata, ivi comprese le risorse finanziarie che ne costituiscono la dotazione patrimoniale iniziale, previa acquisizione di una relazione del Collegio dei Revisori che attesti la congruita' di quanto trasferito.
3. La Societa', provvede a riscuotere dagli associati i contributi di cui all'art. 20, comma 2, ed a riversarli alla Fondazione quale destinataria di essi.
4. Il funzionamento della Fondazione deve garantire l'equilibrio economico-finanziario di lungo periodo anche attraverso apposite riserve alimentate dalla dotazione patrimoniale iniziale, dalle contribuzioni annuali, dai proventi degli investimenti realizzati e dagli altri introiti che potranno affluire nel corso delle gestioni.
5. Le risorse economiche e finanziarie della Fondazione sono impiegate esclusivamente per far fronte alle obbligazioni presenti e future, nell'ambito delle finalita' solidaristiche, fatto salvo quanto necessario al funzionamento della struttura.
6. La Societa' fornisce servizi amministrativi e/o logistici alla Fondazione sulla base di quanto stabilito dalle parti in un apposito accordo."
Art. 21, comma 2.: dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "3. La Societa', mediante un apposito protocollo di intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, promuove studi e iniziative volti ad incentivare la creativita' di giovani autori.";
Art. 23, comma 3.: e' sostituito dal seguente "3. Fino alla adozione di nuove deliberazioni in materia di attivita' solidaristiche a favore degli autori a norma dell'art. 20 o dell'art. 20-bis, il Fondo di Solidarieta' continuera' ad operare in base alla previgente disciplina."
 
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