Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 11 marzo 2009, n. 19677
Istruzioni applicative in materia di depositi dormienti.

Agli intermediari di cui all'art. 1,
lettera a) del decreto del Presidente
della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116

Premessa.
A seguito dei recenti interventi normativi, culminati con le modifiche apportate dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190, alla disciplina di riferimento, si e' previsto che nel Fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, confluiscano, oltre ai rapporti definiti come dormienti, anche gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione, gli importi delle polizze assicurative prescritte e gli importi dovuti ai beneficiari di buoni postali fruttiferi, emessi dopo il 14 aprile 2001 e non reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto.
La disciplina richiamata in oggetto prevede che tutti i suddetti importi vengano comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito «MEF») entro il 31 marzo di ciascun anno e che i relativi versamenti vengano effettuati entro il successivo 31 maggio. Per quanto concerne i soli rapporti dormienti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116 (di seguito «Regolamento»), tale Regolamento ha previsto, all'art. 4, precisi incombenti pubblicitari a carico degli Intermediari nella fase che precede il trasferimento dei relativi importi al Fondo.
Trattandosi di disposizioni destinate ad avere un consistente impatto sull'operativita' degli intermediari e degli altri soggetti destinatari della predetta normativa, si ritiene necessario fornire le seguenti istruzioni applicative, integrative delle precedenti dettate - in sede di prima applicazione della normativa di riferimento - con la circolare del giorno 8 agosto 2008, prot. n. 82165. Istruzioni applicative.
La comunicazione al MEF dei rapporti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del Regolamento rispetto ai quali si siano verificate le condizioni per la dormienza - valida anche per la pubblicazione sul sito web del MEF ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Regolamento - dovra' essere effettuata, con adeguato anticipo rispetto alla scadenza del relativo termine, esclusivamente in formato elettronico, mediante posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo: depositi.dormienti.tesoro@pec.mef.gov.it. Per la comunicazione dovra' utilizzarsi esclusivamente il modello scaricabile da www.tesoro.it sul quale va apposta la firma digitale.
Per quanto riguarda gli obblighi informativi gravanti sugli intermediari ex art. 4, comma 2, del Regolamento, tenuto conto delle indicazioni fornite in fase di prima applicazione del Regolamento, si ritiene che gli Intermediari potranno adempiere ai propri obblighi comunicativi limitandosi a pubblicare su almeno un quotidiano a diffusione nazionale un avviso - di dimensioni e veste grafica adeguate a darne immediata evidenza - che informi dell'avvenuta comunicazione al MEF dell'elenco dei rapporti dormienti e che l'elenco sara' pubblicato sul sito web del MEF. A tale adempimento puo' provvedere la societa' capogruppo per tutti gli intermediari ricompresi nel gruppo, nonche', per quanto riguarda le banche di credito cooperativo, in forma aggregata, la relativa Federazione nazionale (BCC Federcasse).
La comunicazione al MEF degli altri importi richiamati in Premessa dovra' ugualmente essere effettuata con adeguato anticipo rispetto alla scadenza del relativo termine, esclusivamente in formato elettronico, mediante posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo: depositi.dormienti.tesoro@pec.mef.gov.it._Per la comunicazione dovranno utilizzarsi esclusivamente gli specifici modelli scaricabili da www.tesoro.it sui quali va apposta la firma digitale.
Si evidenzia che sul medesimo sito sono altresi' scaricabili specifiche Istruzioni volte ad agevolare la compilazione dei suddetti moduli.
Roma, 11 marzo 2009
Il direttore generale del Tesoro: Grilli
 
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