Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2009 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 2009, n. 22
Attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come modificata dalle direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34;
Vista la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio;
Vista la direttiva 2006/137/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;
Vista la direttiva 2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania;
Visto l'articolo 11 della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose;
Vista la direttiva 2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Emana
il presente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti unita' navali che effettuano navigazione nelle vie navigabili interne situate nel territorio nazionale e indicate nell'Allegato I:
a) alle navi nuove di lunghezza pari o superiore a 20 metri; ovvero
b) alle navi nuove per le quali il prodotto tra lunghezza L, larghezza B e immersione T e' pari o superiore in volume a 100 m³, indipendentemente dalla lunghezza.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano inoltre alle seguenti unita' navali nuove:
a) ai rimorchiatori e agli spintori destinati a rimorchiare o a spingere oppure alla propulsione in formazione di coppia delle unita' navali;
b) alle navi da passeggeri;
c) ai galleggianti.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle seguenti unita' navali:
a) alle navi esistenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 2;
b) alle navi traghetto che hanno funzione di mero collegamento tra due sponde opposte di un fiume o canale;
c) alle navi militari e da guerra, nonche' alle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale;
d) alle navi della navigazione marittima, che
1) navigano o si trovano in acque soggette a formazione di marea;
2) navigano temporaneamente nelle acque interne, purche' provviste:
2.1) di un certificato attestante la conformita' alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974 o uno strumento equivalente, un certificato attestante la conformita' alla convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966 o uno strumento equivalente, e un certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale (IOPP) che attesti la conformita' alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL) del 1973; o
2.2) di un certificato rilasciato in conformita' al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, ovvero ad altra disposizione dello Stato di bandiera attuativa della direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, per le navi passeggeri cui non si applicano le convenzioni di cui all'alinea precedente; o
2.3) di un certificato di sicurezza rilasciato dallo Stato di bandiera per le unita' da diporto cui non si applicano le convenzioni di cui al numero 2.1).



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 25 febbraio 2008, n. 34, reca: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria
2007). Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n.
56, S.O.».
- La direttiva 2006/87/CE e la direttiva 2006/137 sono
pubblicate nella G.U.C.E. n. L 389 del 30 dicembre 2006.
- La direttiva 82/714/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
28 ottobre 1982 n. L 301.
- La direttiva 2008/59/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
27 giugno 2008 n. L 166.
- La direttiva 2008/68/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
n. L 260 del 30 settembre 2008.
- La direttiva 2008/87/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
n. L 255 del 23 settembre 2008.
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, reca:
«Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle
disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da
passeggeri adibite a viaggi nazionali.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2000, n. 55,
S.O.».
- La direttiva 98/18/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n.
L 144 del 15/5/98.



 
Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) autorita' competenti: gli Uffici della Motorizzazione civile;
c) organismo di classificazione autorizzato: l'organismo tecnico riconosciuto ai sensi dell'allegato VII;
d) certificato comunitario per la navigazione interna: un certificato rilasciato ad una unita' navale dall'autorita' competente, ovvero, dalla rispettiva autorita' competente di ogni Stato membro, che attesta la conformita' ai requisiti tecnici stabiliti dalla direttiva 2006/87/CE nella sua versione aggiornata;
e) navigazione interna: la navigazione effettuata in acque diverse da quelle marittime;
f) unita' navale: qualsiasi nave o galleggiante;
g) nave nuova: una unita' navale la cui chiglia sia stata impostata, o che si trovi a un equivalente stadio di costruzione, dopo il 30 dicembre 2008. Per equivalente stadio di costruzione si intende lo stadio in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
1) ha inizio la costruzione identificabile con una unita' navale specifica;
2) ha avuto inizio, per quella determinata unita' navale, la sistemazione in posto di almeno dieci tonnellate o del cinque per cento della massa stimata di tutto il materiale strutturale, assumendo il minore di questi due valori;
h) nave esistente: una unita' navale che non sia una nave nuova;
i) nave della navigazione marittima: una unita' navale certificata per la navigazione marittima;
l) nave della navigazione interna: una unita' navale destinata esclusivamente o principalmente alla navigazione interna;
m) nave da passeggeri: una nave che trasporti piu' di dodici passeggeri, oltre all'equipaggio;
n) nave traghetto (ro-ro/cargo): nave munita di attrezzature particolari che la rendono atta al trasporto di rotabili ferroviari o veicoli stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote, con imbarco di un numero di passeggeri non superiore a dodici;
o) nave traghetto-passeggeri (ro-ro/pax): nave munita di attrezzature particolari che la rendono atta al trasporto di rotabili ferroviari o veicoli stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote, con imbarco di un numero di passeggeri superiore a dodici;
p) rimorchiatore: una nave appositamente costruita per le operazioni di rimorchio;
q) spintore: una nave appositamente costruita per provvedere alla propulsione a spinta di un convoglio;
r) formazione di coppia: un insieme di unita' navali accoppiate lateralmente in modo rigido, nessuna delle quali e' collocata davanti a quella che provvede alla propulsione dell'insieme stesso.



Note all'art. 2:
- Per la direttiva 2006/87/CE vedi note alle premesse.



 
Art. 3.
Certificato comunitario per la navigazione interna

1. Le unita' navali di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono munite di un certificato comunitario per la navigazione interna, rilasciato dall'autorita' competente secondo il modello previsto nella parte I dell'Allegato V ed emesso conformemente alle disposizioni del presente decreto. L'autorita' competente istituisce altresi' il registro dei certificati comunitari per la navigazione interna, secondo il modello previsto dall'Allegato VI.
2. Il certificato comunitario per la navigazione interna e' tenuto a bordo dell'unita' navale.
3. Le unita' navali cui si applica il presente decreto sono munite del certificato comunitario appropriato alla zona di navigazione, se la navigazione interessa le zone 1, 2, 3, 4 ed R degli Stati membri, tenuto anche conto degli Allegati III e IV.
 
Art. 4.
Certificato supplementare comunitario per la navigazione interna

1. Le unita' navali munite di un certificato valido rilasciato ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione per la navigazione sul Reno nella sua versione aggiornata, da tenersi a bordo, possono effettuare navigazione interna nelle vie navigabili indicate nell'Allegato I, senza necessita' del certificato di cui all'articolo 3.
2. Le unita' navali di cui al comma 1 che intendano usufruire della riduzione dei requisiti tecnici prevista dall'articolo 5, sono munite di un certificato supplementare comunitario per la navigazione interna, rilasciato dall'autorita' competente secondo il modello previsto nella parte II dell'allegato V e da tenersi a bordo, su presentazione del certificato previsto dalla Convenzione per la navigazione sul Reno nella sua versione aggiornata ed alle condizioni di cui all'articolo 5.
 
Art. 5.
Riduzione dei requisiti tecnici

1. Alle unita' navali che effettuano la navigazione interna esclusivamente nelle vie navigabili interne nazionali di cui all' Allegato I e' consentita la riduzione dei requisiti tecnici relativamente agli elementi indicati nel Capo 19b dell'Allegato II.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si puo' procedere, previa consultazione della Commissione europea, alla riduzione dei requisiti tecnici limitatamente agli argomenti contenuti nell'Allegato IV. La riduzione dei requisiti tecnici e' comunicata alla Commissione europea almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore.
3. La conformita' ai requisiti ridotti e' attestata dal certificato comunitario per la navigazione interna.
 
Art. 6.
Deroghe

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito della navigazione interna effettuata nelle vie navigabili indicate nell'Allegato I, in quanto vie navigabili non collegate, per via navigabile interna, alla rete navigabile degli altri Stati membri, puo' prevedere con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, deroghe totali o parziali dall'applicazione delle norme contenute nel presente decreto. Tali deroghe sono indicate nel certificato dell'unita' navale.
2. L'Amministrazione, nell'ambito della navigazione interna effettuata nelle vie navigabili indicate nell'Allegato I, puo' autorizzare deroghe totali o parziali dall'applicazione delle norme contenute nel presente decreto per percorsi entro una zona geografica determinata o all'interno di zone portuali. Tali deroghe, nonche' i percorsi o la zona per i quali esse sono valide, sono indicati nel certificato dell'unita' navale.
3. Le deroghe autorizzate ai sensi dei commi 1 e 2 sono notificate alla Commissione europea.
 
Art. 7.
Rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna

1. Prima dell'entrata in servizio dell'unita' navale nuova, il proprietario o l'armatore, o un loro rappresentante, richiede il rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna all'autorita' competente, che provvede a seguito di visita tecnica da effettuarsi ai sensi dell'articolo 8, ed intesa a verificare che la stessa unita' e' conforme ai requisiti definiti nell'Allegato II.
2. Il proprietario o l'armatore, o un loro rappresentante, di una unita' navale esistente che rientri nel campo di applicazione ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, e che risulti conforme ai requisiti tecnici stabiliti nell'Allegato II, puo' richiedere il rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna all'autorita' competente, che provvede a seguito di visita tecnica da effettuarsi ai sensi dell'articolo 8. Il certificato e' tenuto a bordo dell'unita' navale.
3. L'eventuale mancata rispondenza a taluni requisiti tecnici previsti nell'Allegato II e' specificata nel certificato comunitario. Se le autorita' competenti ritengono che tali lacune non costituiscono un pericolo palese, l'unita' navale puo' continuare a navigare fino a quando i componenti o le parti della stessa di cui e' stata certificata la non rispondenza ai requisiti non siano sostituiti o modificati; i componenti o le parti nuove soddisfano i suddetti requisiti.
4. Un pericolo palese, ai sensi del presente articolo, sussiste in particolare se non risultano rispettati i requisiti in materia di robustezza strutturale della costruzione, navigabilita' e manovrabilita' o le caratteristiche specifiche dell'unita' navale di cui all'Allegato II. Le deroghe previste nell'Allegato II non vanno considerate come lacune che costituiscano un pericolo palese. La sostituzione delle parti esistenti con parti identiche o parti di tecnologia e costruzione equivalente nel corso di interventi di riparazione e di manutenzione periodici non si considerano una non conformita' ai sensi del presente articolo.
5. L'Amministrazione trasmette alla Commissione europea l'elenco delle autorita' competenti al rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna.
 
Art. 8.
Visite tecniche

1. Le visite tecniche per le unita' navali della navigazione interna sono effettuate dalle autorita' competenti che possono esentare, totalmente o parzialmente, le unita' navali dalla visita tecnica se da un attestato valido, rilasciato da un organismo di classificazione autorizzato, ai sensi dell'Allegato VII, risulta che l'unita' navale possiede, totalmente o parzialmente, i requisiti tecnici definiti nell'Allegato II, tenuto anche conto dell'Allegato IX.
2. L'Amministrazione trasmette alla Commissione europea l'elenco delle autorita' competenti ad effettuare le visite tecniche di cui al comma 1.
 
Art. 9.
Validita' del certificato comunitario per la navigazione interna

1. Il periodo di validita' del certificato comunitario per la navigazione interna e' fissato dall'autorita' competente in ogni singolo caso secondo quanto previsto dall'Allegato II.
2. L'autorita' competente puo', nei casi specificati agli articoli 10 e 14 e ove previsto nell'Allegato II, rilasciare certificati comunitari provvisori per la navigazione interna, redatti secondo il modello di cui alla parte III dell'Allegato V.
 
Art. 10.
Sostituzione del certificato comunitario
per la navigazione interna

1. In caso di furto, smarrimento o distruzione del certificato comunitario per la navigazione interna, l'autorita' che ha rilasciato il certificato originale provvede al rilascio del duplicato, previa acquisizione, dal proprietario, dall'armatore, o dal loro rappresentante, dell'originale o della copia conforme della denuncia presentata alle istituzioni competenti.
2. Se il certificato comunitario per la navigazione interna e' danneggiato, l'autorita' che lo ha rilasciato provvede al rilascio del duplicato, previa restituzione del certificato danneggiato a cura del proprietario, dell'armatore, o del loro rappresentante.
 
Art. 11.
Rinnovo del certificato comunitario
per la navigazione interna

1. Il proprietario o l'armatore, o un loro rappresentante, richiede all'autorita' competente il rinnovo del certificato comunitario per la navigazione interna alla scadenza del suo periodo di validita', a seguito di una visita tecnica ai sensi dell'articolo 8, intesa a verificare che l'unita' navale in questione continua ad essere conforme ai requisiti definiti nell'Allegato II.
 
Art. 12.
Proroga della validita' del certificato comunitario
per la navigazione interna

1. In via eccezionale e per singoli casi, su richiesta motivata del proprietario o dell'armatore dell'unita' navale, o di un loro rappresentante, la validita' del certificato comunitario per la navigazione interna puo' essere prorogata senza visita tecnica dall'autorita' che l'ha rilasciato o rinnovato. La proroga della validita' e' indicata su detto certificato e non puo' essere superiore a sei mesi dalla data di rilascio.
 
Art. 13.
Rilascio di nuovo certificato comunitario
per la navigazione interna

1. In caso di modifiche o riparazioni che incidono sulla robustezza strutturale della costruzione, sulla navigabilita', sulla manovrabilita' o sulle caratteristiche specifiche dell'unita' navale di cui all'Allegato II, il proprietario o l'armatore, o un loro rappresentante, chiede all'autorita' competente di sottoporre l'unita' navale nuovamente, prima di un nuovo viaggio, alla visita tecnica di cui all'articolo 8. A seguito della visita e' rilasciato un nuovo certificato comunitario per la navigazione interna, che indica le caratteristiche tecniche dell'unita' navale, oppure il certificato esistente e' modificato di conseguenza. Quando il certificato precedente e' stato rilasciato o rinnovato in un altro Stato membro, l'autorita' competente informa, entro un mese dal rilascio o dal rinnovo, l'autorita' dello Stato membro che aveva proceduto al primo rilascio o al rinnovo.
 
Art. 14.
Rifiuto di rilascio o di rinnovo e ritiro di certificati comunitari
per la navigazione interna

1. Ogni decisione relativa al rifiuto di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario per la navigazione interna e' motivata e notificata all'interessato secondo le modalita' previste dalla normativa vigente.
2. Ogni certificato comunitario per la navigazione interna in corso di validita' puo' essere revocato dall'autorita' competente che l'ha rilasciato o rinnovato, quando l'unita' navale non e' piu' conforme ai requisiti tecnici specificati nel certificato.
 
Art. 15.
Accertamenti supplementari ed ispezioni

1. La vigilanza sulla rispondenza dei requisiti tecnici di cui al presente decreto spetta all'autorita' competente.
2. L'autorita' competente puo' accertare in qualsiasi momento, ai sensi dell'Allegato VIII, se l'unita' navale e' in possesso di un valido certificato rilasciato ai sensi del presente decreto e la conformita' dell'unita' navale a quanto in esso dichiarato. Essa puo' altresi' accertare se l'unita' navale rappresenti un pericolo palese per le persone a bordo, per l'ambiente circostante o per la navigazione.
3. L'autorita' competente, se ritiene che una unita' navale adibita alla navigazione su vie navigabili interne nel territorio nazionale, benche' risulti, in base alla documentazione, conforme alle disposizioni del presente decreto, costituisce un rischio di grave pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose, oppure dell'ambiente, o se non risultano rispettati i requisiti in materia di robustezza strutturale della costruzione, navigabilita' e manovrabilita' o le caratteristiche specifiche dell'unita' navale ai sensi dell'Allegato II, puo' sospenderne l'attivita', ovvero imporre misure di sicurezza aggiuntive finche' il pericolo non sia scongiurato, dandone informazione entro sette giorni all'Autorita' dello Stato membro che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato.
 
Art. 16.
Riconoscimento di certificati di navigabilita'
emessi da Paesi terzi

1. Nell'attesa che siano conclusi Accordi di riconoscimento reciproco dei certificati di navigabilita' tra la Comunita' europea ed i Paesi terzi, le unita' navali dei Paesi terzi possono navigare sulle vie navigabili nazionali, a condizione che il proprietario, l'armatore, o un loro rappresentante presenti una istanza all'autorita' competente per il riconoscimento del certificato di navigabilita', o sottoponga l'unita' navale a visita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, per il rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna.
2. Il certificato di navigabilita' debitamente riconosciuto o il certificato comunitario per la navigazione interna sono tenuti a bordo.
 
Art. 17.
Procedura di modifica degli allegati

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si provvede a dare attuazione alle direttive comunitarie in materia di navigazione interna per le parti in cui le stesse modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste negli Allegati.
 
Art. 18.
Oneri

1. Gli oneri relativi al rilascio, al rinnovo ed alla sostituzione dei certificati previsti dal presente decreto, quelli per l'istituzione del registro dei certificati, per l'esecuzione delle visite tecniche, degli accertamenti supplementari e delle ispezioni sono a carico del proprietario o dell'armatore dell'unita' navale o del loro rappresentante.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate, sulla base della copertura del costo effettivo del servizio, le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalita' di versamento. Le tariffe sono soggette ad adeguamento biennale, con lo stesso criterio della copertura dei costi.
3. Con lo stesso decreto e le medesime modalita' sono, altresi', determinate le tariffe per l'autorizzazione degli organismi di classificazione e per la vigilanza sugli stessi.
 
Art. 19.
Sanzioni

1. Il proprietario o l'armatore dell'unita' navale, o il loro rappresentante, che viola l'obbligo di cui all'articolo 7, comma 1, l'obbligo di cui all'articolo 11, o quello di cui all'articolo 13, e' punito con la pena prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione. La stessa pena si applica al comandante della nave od al responsabile del galleggiante che naviga senza essere provvisto del certificato comunitario per la navigazione interna o del certificato supplementare.
2. Il proprietario o l'armatore dell'unita' navale di Paesi terzi, o il loro rappresentante, che non presenta l'istanza all'autorita' competente per il riconoscimento del certificato di navigabilita' o non sottopone l'unita' navale a visita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, per il rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna, e' punito con la pena prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione.
3. Il comandante della nave ed il responsabile del galleggiante che non tiene a bordo il certificato di cui agli articoli 3, 4, 7, comma 2, o 16, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1193 del codice della navigazione.
4. Il rapporto di cui all'articolo 17, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' trasmesso all'autorita' competente come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera b).
5. All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative di cui al presente articolo e' competente anche il personale del Corpo delle capitanerie di porto.



Note all'art. 19:
- L'art. 1231 e l'art. 1193 del codice della
navigazione, cosi' recitano:
«Art. 1231 (Modalita' che non importano novazione). - Il
rilascio di un documento o la sua rinnovazione,
l'apposizione o l'eliminazione di un termine e ogni altra
modificazione accessoria dell'obbligazione non producono
novazione.».
«Art. 1193 (Imputazione del pagamento). - Chi ha piu'
debiti della medesima specie verso la stessa persona puo'
dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve
essere imputato al debito scaduto; tra piu' debiti scaduti,
a quello meno garantito; tra piu' debiti ugualmente
garantiti, al piu' oneroso per il debitore; tra piu' debiti
ugualmente onerosi, al piu' antico. Se tali criteri non
soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente ai
vari debiti.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche al
sistema penale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
- L'art. 17, della legge 24 novembre 1981, n. 689, cosi'
recita:
«Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o
l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra
l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto,
con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni,
all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e
compiti del Ministero nella cui competenza rientra la
materia alla quale si riferisce la violazione o, in
mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
n. 393 , dal testo unico per la tutela delle strade,
approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 , e dalla L. 20
giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali
il rapporto e' presentato, rispettivamente, al presidente
della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare
l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro
centottanta giorni dalla pubblicazione della presente
legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407,
saranno indicati gli uffici periferici dei singoli
Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in
cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la
competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative alla esecuzione del
sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.».



 
Art. 20.
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato, in particolare, il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 572, recante attuazione della direttiva n. 82/714/CEE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.



Note all'art. 20:
- Il decreto del Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 572, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1987, n. 37
S.O.
- La direttiva 82/714/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
n. L 301 del 28 ottobre 1982.



 
Art. 21.
Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione dei compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 febbraio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Matteoli, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
Allegati

----> Vedere allegati da pag. 6 a pag. 104 <----

----> Vedere allegati da pag. 105 a pag. 203 <----

----> Vedere allegati da pag. 204 a pag. 226 <----
 
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