Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 19 febbraio 2009 |
Conferimento all'istituto regionale della Vite e del Vino dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto per la DOCG «Cerasuolo di Vittoria» e per le DOC «Alcamo», «Contea di Sclafani», «Contessa Entellina», «Delia Nivolelli», «Eloro», «Etna», «Erice», «Faro», «Malvasia delle Lipari», «Mamertino», «Marsala», «Menfi», «Monreale», «Moscato di Pantelleria, Passito di Pantelleria e Pantelleria», «Moscato di Siracusa», «Noto», «Riesi», «Salaparuta», «Sambuca di Sicilia», «S. Margherita di Belice», «Sciacca» e «Vittoria». |
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IL DIRETTORE GENERALE del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attivita' dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentativita' della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD); Visto il decreto ministeriale 13 settembre 2005 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Cerasuolo di Vittoria» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1972 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Alcamo» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 21 agosto 1996 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Contea di Sclafani» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 19 agosto 1996, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Contessa Entellina» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1998 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Delia Nivolelli» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1994 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Eloro» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 2004 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Erice» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Etna» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1976 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Faro» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Malvasia delle Lipari» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2004 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Marsala» ed approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche' la legge n. 851 del 28 novembre 1984 recante la nuova disciplina del vino «Marsala»; Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1997, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Menfi» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 2 novembre 2000 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Monreale» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2000, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Moscato di Pantelleria», «Passito di Pantelleria» e «Pantelleria» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1973, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Moscato di Siracusa» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Noto» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2001 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Riesi» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2006 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Salaparuta» e approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale del 14 settembre 1995 e successive modifiche con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Sambuca di Sicilia» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1996, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Santa Margherita di Belice» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1998, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Sciacca» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 13 settembre 2005 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Vittoria» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la nota n. 26823 del 12 marzo 2008 dell'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia con la quale veniva individuato l'Istituto Regionale della Vite e del Vino con sede in Palermo, Via Liberta' n. 66, quale Organismo di Controllo nei confronti dei v.q.p.r.d. sopra citati; Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentato dall'Organismo di controllo sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 22 settembre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Organismo di Controllo, del MIPAAF - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, direzione generale sviluppo agroalimentare, qualita' e tutela del consumatore, e della Regione Sicilia; Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualita' dei Prodotti Agroalimentari inoltrata dall'Istituto Regionale della Vite e del Vino, e il parere favorevole espresso dalla Regione Sicilia sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 22 settembre 2008; Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti dell'Istituto Regionale della Vite e del Vino istante, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;
Decreta:
Art. 1.
1. L'Istituto Regionale della Vite e del Vino, con sede in Palermo, Via Liberta' n. 66, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOCG «Cerasuolo di Vittoria» e per le DOC «Alcamo», «Contea di Sclafani», «Contessa Entellina», «Delia Nivolelli», «Eloro», «Etna», «Erice», «Faro», «Malvasia delle Lipari», «Mamertino», «Marsala», «Menfi», «Monreale», «Moscato di Pantelleria, Passito di Pantelleria e Pantelleria», «Moscato di Siracusa», «Noto», «Riesi», «Salaparuta», «Sambuca di Sicilia», «S. Margherita di Belice», «Sciacca» e «Vittoria», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine. |
| Art. 2.
1. L'Istituto Regionale della Vite e del Vino autorizzato, di seguito denominato «Organismo di Controllo autorizzato», dovra' assicurare che, conformemente alle prescrizioni dei piani di controllo approvati, i processi produttivi ed i prodotti certificati nelle predette denominazioni di origine rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione approvati con i decreti indicati nelle premesse. 2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1: a) la Regione, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Province ed i Comuni competenti per il territorio di produzione delle predette denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di Controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneita' agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attivita' di controllo; b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per i territori di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di Controllo autorizzato degli oneri relativi all'attivita' di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOCG e/o delle DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformita' ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; c) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio di produzione possono delegare l'Organismo di Controllo autorizzato, per le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio per le predette denominazioni di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia; d) limitatamente alle DOC indicate all'art. 1 comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacita' non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto - ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di Controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformita', cosi' come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di Controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto ministeriale 29 marzo 2007. |
| Art. 3.
1. L'Organismo di Controllo autorizzato non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti delle denominazioni di origine indicate all'art. 1, comma 1, cosi' come depositati presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso. 2. L'Organismo di Controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di ulteriori attivita' al fine della valutazione della loro non compatibilita' con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. 3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 4.
1. L'Organismo di Controllo autorizzato e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualita' dei Prodotti Agroalimentari - e dalla competente regione Sicilia, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007. 2. L'Organismo di Controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attivita' di controllo autorizzata con il presente decreto. 3. L'Organismo di Controllo autorizzato dovra' richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino v.q.p.r.d. ed atte a divenire v.q.p.r.d. detenute al momento dell'avvio dell'attivita' di controllo, cosi' come annotato nella contabilita' obbligatoria di cantina. |
| Art. 5.
1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di Controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 febbraio 2009 Il direttore generale: La Torre |
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