IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO con delega allo sport
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»; Visto l'art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi»; Visto il decreto in data 16 aprile 2008 del Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con cui, in attuazione dell'art. 51, comma 2-bis della legge n. 289/2002, sono state determinate le nuove modalita' tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonche' la natura, l'entita' delle prestazioni ed i relativi premi assicurativi; Visto, in particolare, l'art. 18 del decreto 16 aprile 2008, nel quale e' dettata una disciplina transitoria secondo la quale i soggetti obbligati devono adeguare i rapporti assicurativi in essere alle disposizioni introdotte entro il 31 marzo 2009; Vista l'ordinanza del 5 novembre 2008 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, nel ricorso proposto dalla Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) e dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND) per l'annullamento del decreto 16 aprile 2008, con cui e' sospesa l'esecuzione delle norme di cui agli artt. 14 e 15 e fissata per la discussione del merito l'udienza dell'11 febbraio 2009; Vista la nota della Lega Nazionale Dilettanti (LND) del 23 gennaio 2009, con la quale e' richiesta una sospensione del termine di cui all'art. 18, al fine di addivenire ad una riforma del decreto menzionato; Vista la nota del Presidente del CONI del 28 gennaio 2009, con la quale si rappresentano le istanze delle Federazioni Nazionali Sportive di pervenire ad una modifica del decreto 16 aprile 2008, disponendo nelle more un differimento del termine previsto dall'art. 18, di adeguamento alla disciplina introdotta, anche in considerazione della pendenza del giudizio dinnanzi il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio; Considerato, inoltre, che la norma in questione solleva dubbi interpretativi sulle modalita' con le quali i soggetti obbligati devono adeguarsi alle nuove condizioni contrattuali, attraverso una modifica dei rapporti contrattuali in corso o nuove stipulazioni previo esperimento delle procedure competitive previste dall'art. 14 del decreto 16 aprile 2008, la cui efficacia e' stata peraltro sospesa dall'ordinanza TAR del 5 novembre 2008; Ritenuto opportuno disporre un prolungamento del termine previsto dalla disposizione surrichiamata, atteso che la pendenza del giudizio di legittimita' amministrativa del decreto menzionato e le questioni interpretative insorte ostacolano l'applicabilita' della disposizione di cui all'art. 18, che prevede l'adeguamento alle nuove condizioni entro il 31 marzo 2009;
Decreta:
Art. 1.
1. Il termine di cui all'art. 18 del decreto 16 aprile 2008 «Assicurazione obbligatoria per gli sportivi», e' prorogato al 31 dicembre 2009. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 27 febbraio 2009 Il Sottosegretario di Stato con delega allo sport Crimi
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Sacconi |