Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2009 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINAZIONE 9 marzo 2009
Elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella G.U. n. 145 del 29 giugno 2005;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE» (Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2006 - Supplemento Ordinario n. 153), in vigore dal 6 luglio 2006;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 «Disposizioni correttive al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante Attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;
Considerato che, in virtu' dell' art. 38 del decreto legislativo n. 219/06 e successive modificazioni ed integrazioni, e' fatto obbligo alle ditte titolari di AIC di presentare domanda di rinnovo, che il mancato rinnovo comporta la decadenza dell'autorizzazione alla scadenza del quinquennio e che nei casi in cui non venga presentata domanda di rinnovo, l'AIFA ne da' sollecita comunicazione ai titolari dell'AIC e rende noto che il medicinale non puo' essere piu' commercializzato;
Considerato che le ditte titolari di AIC dei medicinali, di cui all'elenco allegato alla presente determinazione, non hanno presentato domanda di rinnovo per i medicinali di cui al medesimo elenco, e che l'AIFA ne ha dato loro sollecita comunicazione, a norma dell'art. 38, del punto precedente;

Adotta

la seguente determinazione:

Per le considerazioni di cui in premessa, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali, riportati nell'elenco allegato che e' parte integrante della presente, non sono rinnovate.
I lotti gia' in commercio possono essere mantenuti fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
La presente determinazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 marzo 2009
Il dirigente: Venegoni
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 2 a pag. 70 <----
 
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