Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2009 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA' DEL TURISMO |
DECRETO 10 febbraio 2009 |
Riconoscimento, alla sig.ra Zakharova Svetlana Olegovna, di titolo di formazione professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito della regione Campania. |
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IL CAPO DIPARTIMENTO per lo sviluppo e la competitivita' del turismo
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attivita' di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'art. 1, comma 19-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008 con il quale e' stato conferito al Cons. Angelo Canale l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo; Vista la legge 29 marzo 2001 n. 135 recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»; Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione Europea da parte di cittadini non comunitari; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; Vista l'istanza della sig.ra Zakharova Svetlana Olegovna, cittadina russa, nata a San Pietroburgo il 21 ottobre 1972, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito nella Federazione Russa, ai fini dell'accesso ed esercizio nella Regione Campania della professione di «guida turistica» nelle lingua: russa; Considerato inoltre che la sig.ra Zakharova Svetlana Olegovna risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 16 ottobre 2008, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, da effettuarsi presso la Regione Campania, consistente in un tirocinio di adattamento di mesi dodici in quanto la formazione ricevuta dall'interessata riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto per il citato ambito territoriale; Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/98 e successive modifiche e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 e successive modifiche, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/98, e successive modificazioni, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno per motivi familiari rilasciata dalla Questura di Salerno in data 27 giugno 2001 successivamente rinnovata con validita' fino all'8 settembre 2013;
Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Zakharova Svetlana Olegovna, cittadina russa, nata a San Pietroburgo il 21 ottobre 1972, e' riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale: Regione Campania nella lingua russa. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 e' subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento, di cui in premessa, secondo le indicazioni individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 febbraio 2009 Il capo Dipartimento: Canale |
| Allegato A
Il tirocinio di adattamento nell'attivita' di guida turistica e' finalizzato all'acquisizione da parte della sig.ra Zakharova Svetlana Olegovna, cittadina russa, nata a San Pietroburgo il 21 ottobre 1972, di seguito detta «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio: Regione Campania. Tenuto conto che la tirocinante risulta essere un «professionista» gia' qualificato nel Paese di provenienza, e che e' stata accertata la conoscenza della lingua russa, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono cosi' individuate: Storia dell'arte e archeologia: carattere di vari periodi delle storie dell'arte in Italia (eta' classica, medioevale, moderna e contemporanea). Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte. Con riferimento all'ambito della Campania: conoscenza particolareggiata dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico artistico e archeologico, nonche' di tutti i musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte. Carattere e storia del territorio: caratteri naturali e storici del paesaggio campano, rurale ed urbano. con riferimento all'ambito territoriale della Campania: conoscenza delle bellezze naturali. dell'economia locale e delle attivita' produttive, nonche' conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio. Tradizione e manifestazioni: principali usi e costumi, principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento all'ambito regionale: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali. Itinerari turistici: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni, con riferimento all'ambito territoriale prescelto. II tirocinio avverra' sotto la responsabilita' di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica in Campania e per la lingua richiesta dall'interessata. che curera' l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra. avvalendosi dei metodi ritenuti piu' idonei. Il professionista responsabile comunica al Settore Sviluppo e Promozione Turismo la propria disponibilita' ad assumere la responsabilita' del tirocinio, nonche' le proprie generalita', gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio. Il tirocinio e' oggetto di valutazione finale da parte del Settore Sviluppo e Promozione - Assessorato Turismo. A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di 12 mesi trasmettera' alla Regione Campania (Assessorato al Turismo - Settore Sviluppo e Promozione Turismo - Servizio 03 - Centro Direzionale V piano Is. C/5 - 80143 Napoli) una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneita' della medesima allo svolgimento professionale dell'attivita' di Guida Turistica nell'ambito regionale. In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio puo' essere ripetuto o prolungato. Qualora il tirocinio abbia avuto esito positivo, verra' rilasciato alla richiedente un attestato di idoneita' all'esercizio della professione. (art. 9 e 10 della legge regionale n. 11/86). Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento la tirocinante e' tenuta al rispetto delle norme di cui alla l.r. n. 11/86 ed e' soggetta alle sanzioni ivi previste, con la sola esclusione di quelle relative al possesso della prescritta autorizzazione |
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