Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 2009
Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di pericolo in atto nell'area archeologica di Roma e provincia. (Ordinanza n. 3747).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734;
Considerato che gli eventi climatici di natura eccezionale verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008 hanno determinato un serio aggravamento dei fenomeni di avanzato dissesto nonche' una rapida progressione dei rischi strutturali per l'intero patrimonio archeologico di Roma e provincia;
Considerato che per fronteggiare la grave situazione di criticita' ed il rischio imminente di crolli che caratterizza le aree archeologiche di Roma e provincia si rende necessario ed urgente adottare misure straordinarie per la messa in sicurezza ed il consolidamento delle strutture e dei manufatti ivi localizzati;
Tenuto conto che la straordinarieta' della situazione determinatasi nelle aree archeologiche di Roma e provincia richiede l'adozione di misure urgenti che possono essere tempestivamente assunte con l'esercizio di poteri in deroga alle vigenti normative;
Vista la nota del Ministro per i beni e le attivita' culturali del 6 febbraio 2009 nella quale si evidenzia l'urgenza e la necessita' di intervenire sul patrimonio archeologico di Roma e di Ostia antica al fine di porre in sicurezza i siti archeologici e procedere con opere funzionali alla conservazione degli edifici monumentali onde evitare la perdita di un patrimonio culturale di valore eccezionale;
Acquisita l'intesa della regione Lazio;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:
Art. 1.
1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile - Presidenza del Consiglio dei ministri - e' nominato Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per il superamento della situazione di grave pericolo in atto nelle aree archeologiche di Roma e di Ostia antica.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario delegato, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, predispone un apposito Piano degli interventi, da sottoporre, alla preventiva approvazione della Commissione di cui al comma 8, che prevede:
a) misure dirette alla messa in sicurezza e alla salvaguardia delle predette aree archeologiche;
b) opere di manutenzione straordinaria e consolidamento occorrenti per impedire il degrado di beni archeologici e per consentirne la piena fruizione da parte dei visitatori;
c) ogni altra iniziativa comunque necessaria al superamento del contesto emergenziale in rassegna, con particolare riferimento a quelle funzionali alla sicurezza dei siti, del personale ivi impiegato e dei visitatori ed al ripristino ambientale.
3. Al Commissario delegato non e' corrisposto alcun compenso in ragione dei maggiori compiti svolti ai sensi della presente ordinanza.
4. Per l'espletamento delle iniziative previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi di uno o piu' soggetti attuatori. Con separati provvedimenti il Commissario delegato provvede alla nomina e alla individuazione dei compiti affidati ai soggetti attuatori.
5. Per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato richiede ogni necessaria collaborazione alle Amministrazioni dello Stato, all'Amministrazione regionale e gli Enti locali interessati.
6. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato a disporre, ove necessario, l'immediata risoluzione dei contratti relativi ai lavori in corso ove risultino inerzie ed inadempimenti da parte degli appaltatori. Il Commissario delegato puo', altresi', disporre la sospensione delle autorizzazioni in precedenza accordate.
7. Ferme restando le competenze della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma e della Soprintendenza per i beni archeologi di Ostia in materia di tutela dei beni archeologici, nell'espletamento delle iniziative volte alla tutela del patrimonio archeologico, il Commissario delegato provvede d'intesa con i Soprintendenti.
8. Al fine di supportare il Commissario delegato nel superamento del contesto emergenziale e per assicurare un'efficace azione di programmazione ed una costante attivita' di impulso e di verifica dell'avanzamento e della congruita' delle procedure di realizzazione degli interventi, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e' istituita, nell'ambito del Tavolo costituito con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 7 dicembre 2008, una Commissione generale d'indirizzo e coordinamento, presieduta dal Soprintendente per i beni archeologici di Roma, e composta da due esperti, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. La Commissione provvede all'approvazione del Piano degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2 nonche' esprime parere vincolante sui singoli progetti di intervento di cui all'articolo 2, comma 2.
9. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico, amministrativo e tecnico all'espletamento delle attivita' da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato e' autorizzato a costituire un'apposita struttura composta da dieci unita' di personale, di cui al massimo di cinque unita' con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, della durata massima dello stato di emergenza, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed all'articolo 3, comma 54 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le restanti unita' di personale possono essere individuate tra personale appartenente alla pubblica amministrazione, civile e militare da collocarsi in posizione di distacco o comando.
10. Al personale proveniente dalla pubblica amministrazione e collocato in posizione di distacco o comando, fermo restando il trattamento economico in godimento, e' attribuita un'indennita', ad esclusione del trattamento di missione, pari all'ammontare di settanta ore di lavoro straordinario feriale diurno.
11. Nell'espletamento delle iniziative previste dalla presente ordinanza di protezione civile, il Commissario delegato e' altresi' autorizzato ad avvalersi di un esperto a cui potra' essere riconosciuto un compenso mensile in deroga all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, pari al 20% del trattamento economico complessivo lordo in godimento, con oneri posti a carico dell'articolo 4.
 
Art. 2.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilita' e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il Commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche e delle professionalita' interne al Ministero dei beni e delle attivita' culturali, puo' affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 3.
2. Il Commissario delegato per gli interventi di competenza provvede all'approvazione dei progetti gia' positivamente licenziati dalla Commissione di cui all'art. 1, comma 8, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua partecipazione. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, archeologico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi alle Amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
4. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, con i termini di legge ridotti della meta'. Il medesimo Commissario delegato, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
5. Qualora per l'approvazione dei progetti di interventi e di opere per cui e' prevista dalla vigente normativa la procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale e regionale, ovvero per l'approvazione di progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, la procedura medesima deve essere conclusa entro e non oltre 45 giorni decorrenti dalla richiesta del Commissario delegato. A tal fine i termini previsti dal titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal citato decreto legislativo n. 42 del 2004 sono ridotti della meta'.
 
Art. 3.
1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9,10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 33, 34, 36, 37, 42, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 132, 141 e 241;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, e successive modificazioni;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 5, 21, 22, 26, 27, 28, 33, 45, 46, 50, 52, 96, 97, 120, 169 e 181;
legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 8;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9,10,11,12,13, 4, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22,e 22-bis;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 articoli 50 e 54;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 articolo 7;
decreto del Presidente della repubblica 27 febbraio 1998, n. 66;
leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.
 
Art. 4.
1. Per la realizzazione degli interventi relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede:
quanto ad euro 10.000.000,00 a carico del bilancio della Sovrintendenza speciale per i beni archeologici di Roma;
quanto ad euro 12.000.000,00, mediante utilizzo delle somme gia' impegnate con provvedimento del Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per i beni archeologici, del 30 dicembre 2008, n. 7031, a valere sui finanziamenti di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, annualita' 2007-2008 in deroga alle modalita' e alle procedure ivi stabilite;
quanto ad euro 6.000.000,00, mediante utilizzo delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396, annualita' 2009, in deroga alle modalita' e alle procedure ivi stabilite;
quanto ad euro 2.315.394,00 mediante utilizzo delle risorse finanziarie stanziate ai sensi dell'art. 1, comma 78, lettera o), della legge n. 266 del 2005 iscritte nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali - capitolo 8095 - annualita' 2009;
quanto ad euro 1.000.000,00 mediante utilizzo delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali - capitolo 8092 - anno finanziario 2007;
quanto ad euro 3.000.000,00 mediante utilizzo delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali - capitolo 8092 - anno finanziario 2007;
quanto ad euro 3.000.000,00 mediante utilizzo delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali - capitolo 8092 - anno finanziario 2008.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite dalle Amministrazioni statali e dai soggetti interessati direttamente su una apposita contabilita' speciale all'uopo istituita intestata al Commissario delegato e rimangono vincolate all'effettuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza tranne la percentuale dello 0,5% che puo' essere destinata alla copertura degli oneri di funzionamento della struttura commissariale.
3. Gli Enti pubblici e Arcus s.p.a. sono autorizzati a trasferire al Commissario delegato le risorse finanziarie appositamente finalizzate al superamento del contesto emergenziale di cui alla presente ordinanza di protezione civile.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 marzo 2009
Il Presidente: Berlusconi
 
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