Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 12 febbraio 2009
Fissazione della misura del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante approvazione del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
Visto l'art. 2, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, Finanziaria 2008, recante la modifica dell'art. 84 del citato Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con la previsione della sostituzione dell'indennita' precedentemente percepita dagli amministratori locali in caso di missione istituzionale fuori dal capoluogo dell'ente di appartenenza, con un rimborso forfetario onnicomprensivo;
Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 3 dicembre 2008;

Decretano:
Art. 1.
Oggetto
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli amministratori degli enti locali, di cui all'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, in ragione del proprio mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche.
2. Il rimborso forfetario onnicomprensivo tiene conto delle spese, diverse da quelle di viaggio, sostenute dagli amministratori degli enti locali in occasione delle missioni istituzionali svolte nel territorio nazionale o all'estero.
 
Art. 2.
Misure del rimborso per missioni
nel territorio nazionale
1. In occasione di missioni istituzionali svolte, nell'ambito del territorio nazionale, fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali spetta il seguente rimborso forfetario:
a) euro 230,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;
b) euro 200,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;
c) euro 65,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;
d) euro 35,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 km dalla sede dell'ente di appartenenza.
2. La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.
3. Il criterio della distanza chilometrica indicato al comma 1, lett. d), e' derogato in presenza di apposita dichiarazione dell'amministratore locale con la quale si attesta l'avvenuta consumazione di un pasto.
4. Le misure fissate ai sensi del comma 1 non sono cumulabili.
 
Art. 3.
Misure del rimborso per missioni
fuori dal territorio nazionale
1. In occasione di missioni istituzionali fuori dal territorio nazionale, le misure del rimborso previste dall'art. 2 possono essere incrementate, con atto deliberativo dell'ente locale, fino ad un importo del 15%. Tale incremento, anche se gia' deliberato, non si applica agli enti che non abbiano rispettato il patto di stabilita' interno, agli enti dissestati e agli enti in condizione deficitaria strutturale di cui all'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. In assenza di specifica deliberazione l'ente locale applica le medesime misure di cui all'art. 2, comma 1.
3. Per le missioni istituzionali fuori dal territorio nazionale che non prevedano il pernottamento si applicano le misure previste all'art. 2, comma 1, lettere c) e d).
4. Le missioni effettuate nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Citta' del Vaticano sono equiparate a quelle svolte nel territorio nazionale.
 
Art. 4.
Rinvio all'autonomia normativa degli enti locali
1. Ferme restando le tipologie di missioni previste dall'art. 2, comma 1, gli enti locali possono, nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, rideterminare in riduzione le misure dei rimborsi.
2. Gli enti dissestati e gli enti in condizione deficitaria strutturale di cui all'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, applicano una riduzione non inferiore al 5% agli importi dei rimborsi di cui agli articoli 2 e 3.
Roma, 12 febbraio 2009

Il Ministro dell'interno
Maroni

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2009 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 2, foglio n. 203
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone