Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2009 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 13 febbraio 2009 |
Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti, adottato ai sensi degli articoli 6 e 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. (Deliberazione n. 66/09/CONS). |
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L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione del Consiglio del 13 febbraio 2009; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi»; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione», ed, in particolare gli articoli 6 e 44; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ed, in particolare l'art. 2, comma 301; Vista la legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria»; Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, recante il coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 e dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007; Visto il «Regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee» approvato con delibera n. 9/99 del 16 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999; Vista la delibera n. 129/02/CONS del 24 aprile 2002, istitutiva dell'Informativa economica di sistema, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2002; Visto il «Regolamento in materia di procedure sanzionatorie», approvato con delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 2006, e successive modificazioni e integrazioni; Considerato che la disciplina in materia di tutela della produzione audiovisiva europea introdotta dalla legge 30 aprile 1998, n. 122, e trasfusa negli articoli 6 e 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' stata, da ultimo, oggetto di modifica ad opera della legge n. 244 del 2007 e della legge n. 31 del 2008; Rilevato, in particolare, che ai sensi degli articoli 6 e 44 del citato decreto legislativo n. 177 del 2005, come modificati dalle leggi n. 244 del 2007 e n. 31 del 2008, nonche' degli articoli 37, comma 4, e 51 dello stesso decreto legislativo, all'Autorita' sono attribuite le seguenti funzioni: stabilire con proprio regolamento: a) i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di deroghe per singoli canali o programmi riconducibili alla responsabilita' editoriale di emittenti televisive, fornitori di contenuti televisivi e fornitori di programmi in pay-per view; b) i criteri e le modalita' per la destinazione, da parte degli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili, di una quota di ricavi derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi offerti al pubblico a pagamento, indipendentemente dalla tipologia di trasmissione, per la promozione e il sostegno delle opere audiovisive europee; c) con riferimento ai programmi in pay-per-view a prevalente contenuto cinematografico di prima visione, i criteri e le modalita' per la commisurazione dell'assolvimento degli obblighi alla effettiva disponibilita' di opere rilevanti nei sei mesi precedenti la diffusione nell'anno di riferimento e al loro successo nelle sale cinematografiche; d) le modalita' di comunicazione dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 44 dello stesso decreto legislativo n. 177 nel rispetto dei principi di riservatezza previsti dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le sanzioni in caso di inadempienza; e) il tempo minimo di trasmissione riservato, all'interno delle quote di diffusione e di investimento, alle opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, ovvero idonee alla visione da parte degli adulti e dei minori; verificare su base annua, sia in riferimento alla programmazione giornaliera sia a quella della fascia di maggior ascolto, come definita dall'Autorita' medesima, i vincoli di cui agli articoli 6 e 44 del citato decreto legislativo; applicare le sanzioni previste dall'art. 51 del citato decreto legislativo per la violazione dell'art. 44 del medesimo decreto legislativo e dei regolamenti emanati in materia dalla stessa Autorita'; Ritenuto, per l'effetto, di adottare, ai sensi degli articoli 6 e 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005 un nuovo regolamento in materia di tutela della produzione europea ed indipendente, in sostituzione del regolamento approvato con la delibera n. 9/99, anche in ragione del mutato quadro tecnologico e di mercato; Ritenuto di deliberare con apposito provvedimento le necessarie modifiche all'Informativa economica di sistema di cui alla delibera n. 129/02/CONS, al fine di adeguare i modelli per la comunicazione dei dati concernenti gli obblighi di diffusione e di investimento alle nuove previsioni della disciplina in materia di tutela della produzione europea ed indipendente; Vista la delibera n. 448/08/CONS con la quale e' stata indetta una consultazione pubblica in vista dell'approvazione di uno schema di regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti, adottato ai sensi degli articoli 6 e 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (di seguito testo unico); Avuto riguardo ai contributi pervenuti in sede di consultazione, che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti: In via generale l'impianto del regolamento appare sostanzialmente condiviso dagli operatori, che esprimono le maggiori riserve in merito alle modifiche normative apportate dalla legge finanziaria, e in subordine chiedono una maggiore gradualita' in prima applicazione. Nel merito dell'articolato, le posizioni espresse dai soggetti intervenuti e le relative osservazioni dell'Autorita' sono illustrate di seguito, partitamente per singola disposizione: «Art. 1 (Definizioni). - Posizioni principali dei soggetti intervenuti. La definizione di programmi in pay-per-view e' stata soggetta a rilievi da parte di un rispondente, che ne propone l'eliminazione, e da parte di un altro rispondente, per il quale essa appare promiscua in quanto include anche i fornitori di contenuti, che invece rientrano in una definizione a parte, e non coerente con la definizione del fornitore di servizi interattivi associati di cui al testo unico. Per alcuni rispondenti la definizione di "canale tematico" deve riguardare anche generi specifici o target di ascolto specifici. Per un rispondente in essa devono rientrare anche offerte in pay-per-view benche' non assumano la forma del canale, e la nozione di tematicita' non deve limitarsi agli «argomenti» trattati ma deve riferirsi anche al pubblico di riferimento e al genere specifico dei programmi trasmessi. Un rispondente chiede di modificare la definizione di film nel regolamento e di legarla all'opera cinematografica, in modo da chiarire espressamente che dalla quota di programmazione siano esclusi i c.d. film tv e le serie. Osservazioni dell'Autorita'. Relativamente alla richiesta di dare una definizione di opera cinematografica ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'art. 3, commi 2 e 3, si ritiene di poterla individuare nell'art. 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, che fa riferimento alla destinazione prioritaria nelle sale cinematografiche. Nella definizione di canale tematico si ritiene condivisibile la proposta di introdurre il richiamo al pubblico di riferimento al fine di assicurare omogeneita' di trattamento tra programmazioni altrimenti non omogenee. La quota del 70%, peraltro gia' prevista dal vigente regolamento, appare tuttavia rispondente alle attuali caratteristiche dei canali operanti sul mercato e un suo decremento non consentirebbe una adeguata distinzione dai canali generalisti. In merito alla definizione di programmi in pay-per-view si ritiene condivisibile la ratio delle proposte di emendamento intese a sostituire il termine "fornitore di contenuti" con "soggetto", conformemente alla tecnica redazionale del testo unico della radiotelevisione. Peraltro, ai fini della disciplina delle opere europee, appare priva di pregio l'argomentazione di una distonia della definizione regolamentare rispetto a quella normativa recata dal testo unico della radiotelevisione, in quanto, secondo la giurisprudenza comunitaria sancita dalla sentenza del 2 giugno 2005, nella causa C-89/94, Mediakabel, i programmi trasmessi in pay-per-view sono soggetti all'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva TVSF, indipendentemente dai regimi giuridici nazionali previsti in materia di titoli abilitativi.». «Art. 2 (Fascia oraria di maggiore ascolto). - Posizioni principali dei soggetti intervenuti. Un rispondente critica i limiti orari, in particolare il termine finale delle 23,30, e l'inclusione anche delle sottoquote per il cinema ed i minori in questo regime orario. Per un altro rispondente i canali "+1" dovrebbero essere valutati unitariamente ai canali di cui costituiscono la replica in differita e la fascia oraria va definita prima dell'inizio di ciascun anno e non ex post nel corso dell'anno. Un rispondente propone di eliminare gli obblighi relativi al peak time per i programmi in pay-per-view. Per un altro rispondente la fascia oraria ideale per una programmazione generalista mal si adatta ai canali tematici. Lo schema di regolamento infatti prevede che nei confronti di tali canali la fascia possa essere definita ex post dagli stessi, previa adeguata giustificazione sulla base di dati oggettivi. Per il medesimo tale facolta' di definizione della fascia oraria ex post pone condizioni di incertezza giuridica per la pianificazione della programmazione televisiva. In coerenza con il testo unico che delimita la fascia oraria a tutela dei minori fino alle 22,30, occorre ripristinare le soglie attualmente vigenti. Sarebbe opportuno un tavolo tecnico con gli operatori. Osservazioni dell'Autorita'. Nel premettere che la fascia oraria di maggiore ascolto vale per tutte le emittenti, pubbliche e provate, in ragione della formulazione generale dell'art. 44, comma 6, del testo unico, che richiama tutti i vincoli posti dal medesimo articolo, con riferimento ai programmi integralmente trasmessi in replica differita, i c.d. canali "+1", si ritiene motivata l'eccezione e accoglibile la richiesta di esclusione degli stessi dalla applicazione della disposizione relativa alla fascia oraria di maggiore ascolto, in virtu' della peculiarita' di tali programmi. Di converso, non si ritiene accoglibile la analoga richiesta di esclusione dei programmi in pay-per-view, in quanto gli stessi sono comunque ricompresi nella definizione di programmi di trasmissione lineare, dal momento che l'orario di visione e' prestabilito dall'emittente. Quanto alla definizione ex post della fascia di peak time per i canali tematici, nonostante i rilievi critici mossi essa appare una soluzione di equo bilanciamento tra esigenze di certezza giuridica e autonomia editoriale, tenendo conto della particolarita' dei canali tematici che mal si concilia con una definizione che non tenga conto della specificita' dei temi trattati e del pubblico di riferimento. Quanto alla problematica relativa alla programmazione dedicata ai minori, essa trova soluzione nell'articolo successivo che detta le quote da destinare a tale tipologia di programmi.». «Art. 3 (Quote di emissione). - Posizioni principali dei soggetti intervenuti. Numerosi operatori televisivi chiedono il ripristino delle disposizioni della delibera n. 9/99 in materia di soglia di tolleranza e ritengono fondamentale salvaguardare il principio di rispetto a livello di gruppo, che secondo un rispondente va applicato qualunque sia la modalita' di distribuzione e comprendendo canali e servizi sia gratuiti che a pagamento, in modo da calcolare tutte le quote, sia di emissione che di investimento, sull'insieme dell'offerta televisiva. Un rispondente ha rappresentato l'esigenza di una piu' omogenea ripartizione della programmazione tra i diversi generi televisivi. Un altro rispondente propone, inoltre, che la quota per il servizio di pay-per-view sia da fissare al 50%, che sia mantenuta la definizione di programmazione, e che programmi in pay-per-view a prevalente contenuto cinematografico debbano essere quelli che raggiungano una soglia di almeno il 50%, piuttosto che il previsto 70%, di programmazione dedicata. In generale un ulteriore rispondente rileva come il regolamento mal si adatti ai canali tematici, che sarebbero costretti a ricorrere allo strumento delle deroghe ove le norme non venissero adattate alle loro caratteristiche. Per tale ragione il principio del gruppo andrebbe esteso a tutte le quote di emissione, incluse le sottoquote le quali, peraltro, andrebbero calcolate sempre sul minimo previsto per legge e non sulla quota effettivamente raggiunta. A fini di chiarezza, a suo avviso sarebbe auspicabile una tabella riepilogativa con l'indicazione dei soggetti coinvolti e degli obblighi applicabili e prevedere un meccanismo di gradualita', con l'obiettivo di raggiungimento delle quote (tutte tranne quella gia' esistente) entro il quinto anno. In relazione alle quote per i minori, un rispondente rileva che le due sottoquote (programmi specifici per minori e programmi per minori e adulti) introducono elementi di incoerenza con il contratto di servizio, e rileva un'esigenza di coordinamento. Secondo un altro rispondente puo' essere arduo il calcolo di tali sottoquote stante la sempre piu' frequente commistione di generi nella attuale programmazione televisiva. Per un terzo rispondente esse sono eccessivamente gravose. Un quarto rispondente propone di livellare la soglia al 3% per i canali "non generalisti" e di prevedere una esenzione per i canali tematici. Secondo un rispondente la sottoquota relativa alle opere di espressione originale italiana, premessa la sua illegittimita' comunitaria, e' pressoche' impossibile da rispettare perche', da un lato, la produzione italiana degli ultimi 5 anni e' insufficiente e, dall'altro, le finestre temporali ne impediscono lo sfruttamento sulle emittenti gratuite per i primi 2 anni dalla distribuzione nelle sale, sicche' il limite di programmazione si riduce a 3 anni. A suo avviso occorre, inoltre, prevedere uno specifico regime di deroga per l'ipotesi in cui la produzione cinematografica non risulti sufficiente, ed accogliere una nozione di "opera cinematografica" che includa i TV-movie o i film di durata fino a 200 minuti come nella disciplina vigente. Peraltro molti prodotti vengono destinati o meno alle sale solo a produzione finita, essendo pertanto fungibili per un certo periodo di tempo, sicche' non sarebbe possibile distinguerle prima che sia terminato il processo di produzione. Osservazioni dell'Autorita'. Al fine di conferire maggiore evidenza al precetto legislativo di cui all'art. 44, comma 1, del testo unico, si e' ritenuto opportuno inglobare nel testo il precetto di legge circa la ripartizione delle quote tra i diversi generi di opere europee, onde corrispondere alle esigenze rappresentate da alcune categorie di produttori in merito alla sottorappresentazione di determinati generi di opere. Con riferimento alla soglia di tolleranza ed alla necessita' di raggiungere gradualmente la proporzione di riserva posta dall'art. 4 della direttiva TVSF, l'Autorita' in sede di prima applicazione della legge n. 122/1998, che aveva recepito la direttiva 97/36/CE, di cui la delibera n. 9/99 costituisce attuazione, aveva individuato nella soglia del 7% un criterio ragionevole per il progressivo ravvicinamento alle quote previste. A distanza di 10 anni da quel primo intervento regolamentare in materia, appare altrettanto ragionevole ritenere il mercato ormai maturo per l'applicazione integrale degli obblighi, anche alla luce del fatto che per i servizi innovativi, a suo tempo non contemplati dalla normativa primaria, il testo unico prevede norme specifiche di prima applicazione. In accoglimento della richiesta sollevata da numerosi operatori, si ritiene utile specificare che il criterio applicativo del gruppo vale sia per la quota generale, fatto salvo un limite minimo del 20%, sia per tutte le altre sottoquote, in coerenza con il costante indirizzo interpretativo tenuto dall'Autorita'. Il testo appare invece gia' sufficientemente chiaro in merito all'inclusione nel campo di applicazione di tutte le piattaforme distributive dal momento che non prevede limitazioni di sorta. Pertanto la proposta di emendamento non e' accoglibile. Al fine, poi, di fugare qualsiasi eventuale dubbio in merito alle norme applicabili alla concessionaria del servizio pubblico, si ritiene opportuno inserire un'apposita clausola di salvezza di applicazione degli obblighi sanciti dal contratto di servizio. Parimenti, onde escludere ogni ipotesi in merito ad una possibile disparita' di trattamento tra emittenti pubbliche e private, si evidenzia nella formulazione di cui al comma 6 la esplicitazione della riferibilita' di tutti i vincoli di cui all'art. 3 alla fascia oraria di maggiore ascolto. In merito ai rilievi sulle quote per i minori, gia' l'art. 34, comma 7 del testo unico, che a fini di certezza giuridica viene esplicitamente richiamato, fa riferimento alle opere europee. Appare privo di fondamento il dubbio sollevato da alcuni operatori circa il possibile riferimento delle sottoquote per i minori all'intero emesso piuttosto che alle ore assoggettabili, in quanto la formulazione dell'art. 3, comma 4, richiama espressamente il comma 1 del medesimo articolo, che, appunto, si riferisce alle ore assoggettabili. Aderendo ai rilievi critici sollevati da molti dei partecipanti alla consultazione pubblica, si ritiene che i programmi specificatamente rivolti ai minori vadano esclusi dall'obbligo di rispetto della quota nel peak time in quanto la relativa fascia oraria confligge con la declinazione delle fasce protette di cui all'art. 2 del "Codice di autoregolamentazione tv e minori". Non si ritiene, invece, necessario introdurre eccezioni per il caso di produzione cinematografica non sufficiente, in quanto tale casistica puo' essere contemplata tra le giustificazioni addotte dai soggetti per il mancato rispetto delle quote.». «Art. 4 (Quote di investimento). - Posizioni principali dei soggetti intervenuti. Numerosi operatori chiedono di applicare un meccanismo graduale per la prima applicazione, e rilevano come la direttiva TVSF riferisca gli obblighi di investimento al bilancio destinato alla programmazione, e non al bilancio tout court, sicche' il regolamento sarebbe illegittimo perche' renderebbe gli obblighi piu' gravosi. Secondo la maggior parte degli intervenuti il principio del gruppo deve riguardare anche tutte le societa' controllate e non solo la controllante. In tal senso un rispondente chiede altresi' di computare nel gruppo anche gli investimenti effettuati da societa' consorelle non controllate da imprese soggette alla giurisdizione italiana. Secondo un rispondente occorre escludere dal computo dei ricavi quelli derivanti dai contratti che non sono connessi con l'allestimento dell'offerta televisiva e la sua distribuzione. Occorre accogliere una nozione di "opera cinematografica" che includa i TV-movie o i film di durata fino a 200 minuti come nella disciplina vigente, mentre l'esclusione dell'auto-prodotto penalizza le emittenti che forniscono un significativo contributo alla produzione nazionale. Viceversa, per un altro rispondente occorre escludere dal computo del 10% di opere europee ogni forma di acquisto e/o preacquisto di opere prodotte dalle reti televisive. Per evitare turbative negoziali tra emittenti "costrette" ad investire e produttori con pochi prodotti attrattivi, occorre prevedere un regime di gradualita' con scaglioni annuali. Anche un ulteriore rispondente sottolinea come, date le difficolta' di reperire sufficiente prodotto cinematografico italiano, siano consigliabili dei margini di tolleranza, o criteri che fanno riferimento all'andamento dell'offerta. Un ulteriore risponedente chiede di specificare che le quote e le sottoquote vanno calcolate in relazione alla quota minima prevista per legge e non su quella effettivamente raggiunta. Osservazioni dell'Autorita'. Con riferimento alla base di calcolo della soglia da destinare agli investimenti, si rileva come la direttiva TVSF nella maggior parte delle altre versioni linguistiche (come, ad esempio, inglese, tedesco, portoghese, olandese, svedese e danese), riferisca l'avverbio "almeno" alla soglia del 10% e non al bilancio destinato alla programmazione. Pertanto l'approccio ermeneutico piu' conforme alla direttiva che appare ragionevole seguire onde chiarire eventuali dubbi di incompatibilita' con il diritto comunitario, e' quella di dare analoga interpretazione anche alla versione italiana, ritenendo che lo Stato abbia gia' esaurito il suo potere di scelta in merito all'opzione binaria indicata dall'art. 5 della direttiva (10% del tempo di trasmissione o 10% del bilancio destinato alla programmazione), senza che ne residuino altri. Per altro verso, il potere di adottare norme piu' restrittive ai sensi dell'art. 3 della direttiva si ritiene debba riferirsi alla sola soglia percentuale del 10%, a cui si riferisce l'avverbio "almeno", che costituisce pertanto solo una soglia minima, e non anche ai capitoli o alle voci di bilancio a cui addebitare detta soglia. Alla luce di quanto precede, per ragioni di certezza del quadro giuridico di riferimento, si ritiene opportuno precisare tali circostanze nell'art. 4 del regolamento. Appare, inoltre, migliorativo fare riferimento all'ultimo bilancio di esercizio regolarmente approvato in quanto costituisce un elemento certificato. Tale previsione appare inoltre meritevole di accoglimento per le positive ricadute che potra' avere sulla posizione degli operatori nuovi entranti o di minore dimensione che non destinano abitualmente la maggior parte del bilancio alla programmazione, soprattutto nella fase di avviamento delle attivita'. Si ritiene accoglibile la richiesta di poter imputare gli investimenti effettuati da societa' controllanti e collegate anche stabilite in Paesi esteri, in quanto rispondente ad una oggettiva dinamica di mercato che vede la presenza di societa' con attivita' svolte a livello internazionale. Non si ritiene opportuno ribadire ulteriormente l'attribuzione delle sottoquote alla soglia minima di riferimento e non alla soglia effettivamente raggiunta, in quanto gia' chiaramente indicato dal comma 2 che richiama espressamente il comma 1 la' dove quantifica appunto la soglia di riferimento. La proposta di inclusione dei programmi autoprodotti, infine, non appare ictu oculi conforme ai meccanismi di tutela della produzione europea previsti dalla direttiva TVSF.». «Art. 5 (Obblighi per gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili per i servizi prestati su richiesta del consumatore). - Posizioni principali dei soggetti intervenuti. Alcuni operatori suggeriscono che nel determinare la base di calcolo dei ricavi siano considerati solo quelli imputabili specificamente alla fornitura di contenuti audiovisivi, escludendo le componenti di "servizio" (quali il prezzo per accesso ai servizi di rete dell'operatore, per la fornitura in comodato del decoder, per l'accesso alla videoregistrazione da remoto, per la visione di contenuti residenti nell'hard disk del pc). Sebbene venga espresso apprezzamento per il regime di gradualita' sui tre anni, i menzionati operatori ritengono che debbano essere introdotti meccanismi di maggiore flessibilita' in considerazione della difficolta' di acquisire cataloghi di contenuti VOD; cio' perche' sono ancora considerati una fonte residuale di ricavi da parte dei produttori di contenuti e "condizioni di mercato" vanno valutate per l'applicazione integrale degli obblighi (e non solo con scostamenti dell'1% da recuperare entro l'anno successivo) anche attraverso un'indagine specifica per valutare l'effettiva disponibilita' di cataloghi di opere europee on demand a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle offerte da altre categorie di operatori. Osservazioni dell'Autorita'. Si ritiene accoglibile il riferimento ai soli ricavi attribuibili alla fornitura di contenuti audiovisivi, in quanto tiene conto della specificita' degli operatori di comunicazione elettronica. Il rilievo della necessita' di una maggiore flessibilita' non necessita di apposita modifica della normativa regolamentare dal momento che i dati evidenziati (scarsita' di cataloghi di contenuti VOD, condizioni di mercato) concorrono a definire gli elementi di valutazione delle eventuali giustificazioni per il mancato rispetto delle quote, nell'ambito delle quali e' prevista la considerazione della oggettiva condizione di mercato.». «Art. 6 (Criteri per la valutazione delle opere cinematografiche rilevanti). - Posizioni principali dei soggetti intervenuti. Un rispondente suggerisce di non indicare l'anno ma il periodo di sfruttamento dell'opera cinematografica. Un altro rispondente propone di far riferimento ad un dato certificato quale quello SIAE e di fissare la revisione ogni cinque anni. Osservazioni dell'Autorita'. Appare condivisibile l'indicazione del periodo di sfruttamento delle opere cinematografiche in quanto maggiormente corrispondente con il ciclo di vita del prodotto nelle sale, e del dato certificato dalla SIAE.». «Art. 7 (Produttori indipendenti europei). - Posizioni principali dei soggetti intervenuti. Un rispondente chiede di chiarire, in ordine alla qualifica di produttore indipendente, se il criterio della destinazione del 90% sia da applicare al singolo canale o all'emittente, proponendo, inoltre, l'esenzione dal criterio per chi ha stipulato accordi di produzione in esclusiva, e, in ordine alla giurisdizione del titolare di titolo abilitativo, se sia da considerare solo quella nazionale o anche quella comunitaria. Per altri rispondenti occorre includere anche le attivita' relative alla realizzazione di edizioni italiane, come quelle di doppiaggio, adattamento e voice over, mentre un ulteriore rispondente chiede di eliminare la possibilita' di comprendere le opere realizzate per conto terzi. Osservazioni dell'Autorita'. Per quanto riguarda l'attribuzione del criterio di destinazione delle opere ad un unico soggetto, non si ritiene necessario modificare la formulazione in quanto gia' sufficientemente esplicita rispetto al riferimento al singolo canale in luogo dell'emittente. Al fine di tenere conto dell'incidenza economica degli adattamenti delle opere per l'edizione italiana, conformemente agli obiettivi di tutela linguistica previsti dalla direttiva TVSF, si ritiene opportuno includere anche le attivita' dirette alla realizzazione delle edizioni italiane di opere europee da parte dei produttori indipendenti. Per quanto riguarda, invece, le opere realizzate per conto terzi, si tratta di materia direttamente disciplinata dal regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali, in corso di approvazione da parte dell'Autorita'.». «Art. 8 (Deroghe agli obblighi di cui agli articoli 6 e 44 del testo unico). - Posizioni principali dei soggetti intervenuti. Alcuni operatori chiedono che tra i soggetti che possono beneficiare del regime delle deroghe agli obblighi di investimento vadano inclusi anche gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili che prestano servizi televisivi a richiesta. Un rispondente evidenzia la necessita' di precisare che il criterio della mancata realizzazione degli utili negli ultimi due anni costituisce titolo per deroga integrale, mentre quello della quota di mercato per la deroga parziale in proporzione alla quota di mercato posseduta. Osservazioni dell'Autorita'. L'esplicita inclusione tra i soggetti che possono richiedere deroga degli operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'art. 5 appare condivisibile in quanto coerente con il dettato della normativa primaria, che all'art. 6 richiama tutte le disposizioni di cui all'art. 44 del testo unico, sicche' l'esclusione di tali operatori comporterebbe rischi di discriminazione ingiustificate e sproporzionate. In merito alla richiesta di articolare ulteriormente le previsioni sulle deroghe, la modulazione della deroga viene demandata all'apposita procedura declinata dal medesimo art. 8 e viene valutata caso per caso alla luce delle specifiche situazioni rappresentate dai singoli operatori. Non essendo peraltro prevista una differenziazione espressa nella normativa primaria, che si limita a rinviare ai criteri stabiliti dall'Autorita', si ritiene inopportuno cristallizzare oltremodo i parametri rispetto a quanto specificato al comma 3, in modo da lasciare alla valutazione del caso concreto la determinazione finale in merito al carattere parziale o totale della deroga.». «Art. 9 (Modalita' di comunicazione). - Posizioni principali dei soggetti intervenuti. Numerosi operatori sottolineano l'opportunita' di istituire un tavolo tecnico per individuare i meccanismi di rendicontazione. Osservazioni dell'Autorita'. In accoglimento delle richieste presentate appare opportuno sottoporre a separata consultazione pubblica la modifica dell'Informativa economica di sistema.». «Art. 10 (Attivita' di controllo e sanzionatoria). - Posizioni principali dei soggetti intervenuti. Alcuni rispondenti chiedono di precisare che l'esclusione delle emittenti locali dall'ambito di applicazione degli obblighi del regolamento, vale anche per quelle i cui contenuti vengano ritrasmessi in simulcast integrale sul satellite. Osservazioni dell'Autorita'. Sul punto si rileva che la direttiva TVSF prevede l'esclusione soltanto per le emittenti che si rivolgono ad un pubblico locale, e pertanto la deroga non risulta estensibile alla ipotesi che le trasmissioni delle emittenti locali vengano irradiate, sia pure in simulcast, via satellite ad un pubblico potenzialmente transnazionale.»; Ritenuto, pertanto, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione dei soggetti interessati, che debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo schema di regolamento adottato il 29 luglio 2008 di cui alla delibera n. 448/08/CONS, e debbano essere riformulate alcune disposizioni per assicurare maggiore certezza, con cio' rispondendo ai dubbi sollevati da alcuni partecipanti ed emersi in sede applicativa; Udita la relazione dei commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Articolo unico
1. L'Autorita' approva, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il regolamento allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante, in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti. 2. E' abrogata la delibera del 16 marzo 1999, n. 9/99, recante «Approvazione del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee». 3. La presente delibera entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 4. Restano soggetti alla disciplina anteriore i procedimenti gia' formalmente avviati prima dell'entrata in vigore della presente delibera. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorita'. Roma, 13 febbraio 2009 Il presidente: Calabro'
I commissari relatori: Sortino - Magri |
| Allegato A
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) «Testo unico»: il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante testo unico della radiotelevisione come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dal decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; b) «Autorita'»: l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; c) «Direzione competente»: la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorita'; d) «opere europee»: le opere originarie: 1) di Stati membri dell'Unione europea o 2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa, purche': I. realizzate da uno o piu' produttori stabiliti in uno o piu' di questi Stati o II. prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o piu' produttori stabiliti in uno o piu' di questi Stati o III. il contributo dei coproduttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non sia controllata da uno o piu' produttori stabiliti al di fuori di tali Stati; 3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in coproduzione con produttori stabiliti in uno o piu' Stati membri, da produttori stabiliti in uno o piu' Stati terzi europei con i quali la Comunita' abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate con il contributo preponderante di autori o lavoratori residenti in uno o piu' Paesi europei. L'applicazione delle disposizioni di cui ai punti 2) e 3) e' subordinata alla condizione che opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie in tali Paesi terzi; e) «opere di espressione originale italiana»: le opere identificate secondo i criteri stabiliti dal decreto di cui all'art. 44, comma 2, del testo unico; f) «opere cinematografiche»: le opere audiovisive realizzate su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purche' opere dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinate al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione; g) «emittente»: il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilita' editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi; h) «fornitore di contenuti televisivi»: il soggetto che ha la responsabilita' editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che e' legittimato a svolgere le attivita' commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati; i) «fornitore di programmi in pay-per-view»: il soggetto che, sotto la propria responsabilita' editoriale, trasmette a pagamento un singolo programma televisivo, o un gruppo di programmi televisivi, organizzati dal fornitore di servizi secondo un catalogo o un palinsesto e destinati alla fruizione del pubblico con possibilita' di acquisto da parte dell'utente nei momenti immediatamente antecedenti alla sua disponibilita', o alla disponibilita' del primo programma nel caso si tratti di un gruppo di programmi; l) «canale tematico»: un canale che dedica almeno il 70 per cento della programmazione ad un tema specifico in relazione ad un pubblico di riferimento; m) «servizi televisivi prestati su richiesta del consumatore»: trasmissioni televisive fornite da operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili per la visione di contenuti scelti dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo selezionato dal fornitore del servizio; n) «trasmissioni adatte ai minori ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti»: le produzioni e i programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti di cui all'art. 37, comma 4, del testo unico; o) «trasmissioni specificamente rivolte ai minori»: le opere cinematografiche e per la televisione, comprese quelle di animazione, che tengano conto della sensibilita' dell'eta' evolutiva con particolare riferimento alla fascia di eta' fino a quattordici anni, di cui all'art. 34, comma 7, del testo unico; p) «programmi in pay-per-view a prevalente contenuto cinematografico di prima visione»: i programmi in pay-per-view che dedicano almeno il 70 per cento della proprio palinsesto annuale ad opere cinematografiche in prima visione televisiva; q) «ore assoggettabili»: il numero complessivo di ore di programmazione, escluso il tempo destinato a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, a notiziari, a manifestazioni sportive, alla pubblicita' oppure a servizi di teletext, a dibattiti e a televendite, assoggettabile agli obblighi di programmazione di cui all'art. 6 del testo unico.
Art. 2.
Fascia oraria di maggior ascolto
1. La fascia oraria di maggior ascolto, ai sensi dell'art. 44, comma 6, del testo unico, e' la fascia di programmazione compresa tra le ore 19,30 e le ore 23,30. 2. Per i canali tematici la fascia oraria di maggior ascolto e' determinata anche in relazione allo specifico target di utenza al quale e' rivolto il contenuto tematico. I fornitori di contenuti che editano canali tematici, qualora la fascia oraria di maggior ascolto, sulla base di dati oggettivi, non coincida con quella di cui al precedente comma 1, comunicano mediante la modulistica dell'Informativa economica di sistema di cui all'art. 9, la fascia oraria di maggior ascolto relativa al proprio target di utenza, adeguatamente comprovata dai predetti dati oggettivi, quali gli indici di ascolto relativi al canale tematico. 3. Il presente articolo non si applica ai programmi trasmessi integralmente in replica differita.
Art. 3.
Quote di emissione
1. Le emittenti, pubbliche e private e i fornitori di contenuti televisivi riservano ad opere europee piu' della meta' delle ore assoggettabili complessivamente trasmesse e le ripartiscono tra i diversi generi di opere europee. Qualora piu' canali televisivi appartengano a o siano controllati da un unico soggetto, le quote di riserva a favore delle opere europee di cui al presente articolo sono determinate sulla programmazione complessiva dei canali stessi, fatto salvo, per la quota di cui al presente comma, un limite minimo del venti per cento per ciascun canale. Le quote di riserva di cui al presente articolo devono essere calcolate come percentuali della somma delle ore di programmazione pertinente di opere europee trasmesse complessivamente dai canali rispetto alla somma delle ore totali di trasmissione dei canali stessi. 2. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il dieci per cento del tempo di diffusione, in particolare nella fascia oraria di maggiore ascolto, alle opere europee degli ultimi cinque anni, di cui il venti per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. Ai fini del graduale adeguamento, l'obbligo di programmazione della predetta sottoquota si applica a partire da dodici mesi dall'emanazione del decreto di cui all'art. 44, comma 2, del testo unico. 3. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, su tutte le reti e le piattaforme distributive, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva alle opere europee degli ultimi cinque anni una quota minima del venti per cento del tempo di trasmissione, di cui il dieci per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. 4. Ai sensi dell'art, 34, comma 7, del testo unico, fatti salvi gli obblighi specifici definiti dal contratto di servizio per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, le emittenti televisive e i fornitori di contenuti televisivi riservano alle trasmissioni specificamente rivolte ai minori almeno il sei per cento della quota di cui al comma 1 e alle trasmissioni adatte ai minori ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti almeno il venti per cento della predetta quota. 5. Le quote di cui ai precedenti commi 2 e 3 comprendono anche le trasmissioni specificamente rivolte ai minori e quelle adatte ai minori ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti, di cui al precedente comma 4. 6. I vincoli di cui al presente articolo sono verificati su base annua, sia in riferimento alla programmazione giornaliera, sia a quella della fascia oraria di maggior ascolto, come definita all'art. 2 del presente regolamento. Dall'obbligo di trasmissione nella fascia oraria di maggiore ascolto sono esclusi i programmi specificamente rivolti ai minori. 7. Le eventuali oscillazioni in difetto dovranno essere motivate dalle emittenti e dai fornitori di contenuti televisivi. L'Autorita' verifica tali motivazioni in relazione all'effettiva quantita' di prodotto disponibile sul mercato del target di ciascuna emittente o fornitore di contenuti, dell'offerta di programmi coerente con il mantenimento della linea editoriale e delle peculiarita' del canale, con particolare riferimento alla fascia di maggior ascolto.
Art. 4.
Quote di investimento
1. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni e dal numero di programmi, riservano almeno il dieci per cento della quota dei propri introiti netti annui destinata alla programmazione, cosi' come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio regolarmente approvato, alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti. Gli introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicita', da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilita' editoriale, inclusi quelli diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi. 2. All'interno della quota di cui al comma 1 le emittenti e i fornitori di contenuti e di programmi in chiaro destinano almeno il trenta per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, e le emittenti e i fornitori di contenuti e di programmi a pagamento destinano almeno il trentacinque per cento alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere di prevalente emissione da parte del soggetto obbligato. 3. Per le societa' che eserciscono contemporaneamente programmi in chiaro e a pagamento, le quote di investimento in opere di espressione originale italiana di cui al precedente comma 2 si calcolano separatamente sulla base degli introiti derivanti dai palinsesti in chiaro e degli introiti derivanti dai palinsesti a pagamento. 4. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle opere europee realizzate da produttori indipendenti una quota non inferiore al quindici per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all'offerta radiotelevisiva nonche' i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizio; all'interno di tale quota nel contratto di servizio e' stabilita una riserva non inferiore al venti per cento da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una riserva non inferiore al cinque per cento da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia. 5. Qualora una o piu' emittenti, o fornitori di contenuti televisivi, siano controllate, ai sensi dall'art. 43, comma 14, del testo unico, da un'unica impresa, per la verifica del rispetto delle quote di investimento di cui al presente articolo possono essere computati sia gli investimenti effettuati dall'emittente o dal fornitore di contenuti televisivi sia gli investimenti effettuati da societa' controllanti, controllate o soggette a controllo comune limitatamente alla quota destinata al mercato italiano. In tal caso, la quota di investimento e' calcolata al netto delle partite infragruppo.
Art. 5.
Obblighi per gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili per i servizi televisivi prestati su richiesta del consumatore
1. Gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili che offrono servizi televisivi prestati su richiesta del consumatore ai sensi dell'art. 44, comma 3, settimo periodo del testo unico, riservano annualmente alla produzione o all'acquisto di opere europee per il proprio catalogo una quota non inferiore al cinque per cento dei loro ricavi specificamente attribuibili alla fornitura di contenuti audiovisivi al pubblico nell'anno precedente. 2. I soggetti di cui al comma 1 raggiungono gradualmente e compatibilmente con le condizioni del mercato la quota di cui al comma 1 entro il terzo anno di applicazione del presente regolamento. Nel terzo anno e' consentito uno scostamento, comunque non superiore all'uno per cento, che deve essere recuperato entro l'anno successivo compatibilmente con le suddette condizioni di mercato.
Art. 6.
Criteri per la valutazione delle opere cinematografiche rilevanti
1. Ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'art. 44, comma 3, ottavo periodo del testo unico, sono considerate opere cinematografiche di espressione originale italiana di successo i film i cui incassi nelle sale cinematografiche italiane cosi' come certificati dalla Societa' italiana autori e editori (SIAE) non sono stati inferiori a 1 milione di euro nel periodo di sfruttamento dell'opera. L'Autorita' si riserva di rivedere tale parametro annualmente tenendo conto dell'andamento del mercato e dei dati comunicati dalle associazioni di categoria interessate. 2. I fornitori di programmi in pay-per-view a prevalente contenuto cinematografico di prima visione comunicano l'eventuale indisponibilita' delle opere di cui al comma 1, nei sei mesi antecedenti la diffusione, mediante l'apposito modello dell'Informativa economica di sistema di cui alla delibera n. 129/02/CONS e successive modificazioni.
Art. 7.
Produttori indipendenti europei
1. Ai fini dell'individuazione della figura del produttore indipendente si applica la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), del testo unico. Il criterio della destinazione del novanta per cento della propria produzione ad un solo soggetto destinatario di concessione o autorizzazione per la diffusione di programmi televisivi per un periodo di tre anni e' verificato con riferimento al singolo canale ed al numero delle produzioni in ciascuno dei tre anni precedenti. 2. Il criterio della destinazione del novanta per cento delle produzioni non si applica ai produttori che nel triennio precedente hanno prodotto meno di tre opere, o che sono attivi da un periodo inferiore ai tre anni. In tali casi si applica esclusivamente il criterio del controllo o collegamento a soggetti destinatari di concessione o autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva. 3. I produttori in possesso dei requisiti richiesti possono chiedere, mediante la presentazione dei moduli e nei termini previsti dall'Informativa economica di sistema di cui alla delibera n. 129/02/CONS e successive modificazioni, di essere inclusi nell'elenco dei produttori indipendenti tenuto dall'Autorita' ed aggiornato su base annua. L'elenco comprende anche una sezione relativa alle opere dei produttori indipendenti denominata «catasto delle opere dei produttori indipendenti». 4. Rientrano nell'attivita' di produzione televisiva dei produttori indipendenti tutte le attivita' di produzione e coproduzione, anche con emittenti televisive, di opere audiovisive di qualunque genere complete o di parti di esse ivi comprese le attivita' dirette alla realizzazione dell'edizione italiana delle opere stesse. Rientrano nell'attivita' di produzione televisiva dei produttori indipendenti anche le opere realizzate per conto terzi. 5. Decorso un anno dall'approvazione del codice di condotta previsto dal nuovo regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi, le opere per conto terzi, indicate al comma precedente, saranno quelle realizzate in conformita' con le attivita' previste dal suddetto codice di condotta. Sono fatte salve le opere realizzate da produttori indipendenti per conto terzi sulla base della previgente regolamentazione.
Art. 8.
Deroghe agli obblighi di cui agli articoli 6 e 44 del testo unico
1. Ove ricorrano una o piu' condizioni previste dall'art. 6, secondo periodo, del testo unico, le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view e gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili che offrono servizi televisivi prestati su richiesta del consumatore possono richiedere all'Autorita', illustrandone i motivi, la deroga totale o parziale agli obblighi di riserva di emissione e/o di investimento come definiti dal presente regolamento. La richiesta e' redatta in base all'apposito formulario pubblicato nel sito web dell'Autorita' e trasmessa alla direzione competente. 2. Ai fini della presentazione della richiesta di deroga, e' necessario il ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni: a) la mancata realizzazione di utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio; b) il possesso di una quota di mercato riferita ai ricavi da pubblicita', da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti o convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'uno per cento; c) la natura di canale tematico. 3. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di deroga l'Autorita' valuta, tra gli altri, la tipologia del programma televisivo, il target di riferimento, la linea editoriale e la sua coerenza con l'effettiva programmazione, la tipologia dell'offerta in chiaro o a pagamento, l'effettiva disponibilita' di prodotto compatibile con la linea editoriale del programma. 4. La direzione competente comunica al soggetto istante l'avvio del procedimento unitamente al nominativo del relativo responsabile. La comunicazione contiene l'indicazione del termine di adozione del provvedimento finale non superiore a novanta giorni dal ricevimento della richiesta di deroga. La comunicazione di avvio dell'istruttoria puo' essere effettuata anche mediante trasmissione via telefax o via posta elettronica con conferma di avvenuta ricezione, seguita, entro i successivi tre giorni, dall'invio della comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 5. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui comma 2, il soggetto istante puo' chiedere al responsabile del procedimento di essere sentito al fine di fornire precisazioni e chiarimenti necessari alla valutazione del contenuto del documento. L'audizione e' disposta dal responsabile del procedimento entro sette giorni dal ricevimento della relativa richiesta. La data dell'audizione e' comunicata al soggetto richiedente con almeno cinque giorni di preavviso. Dell'audizione e' redatto verbale, in forma sintetica, riportante le principali osservazioni e dichiarazioni delle parti. 6. Il responsabile del procedimento, nel corso dell'istruttoria, puo' formulare richieste di informazione e di esibizione di documenti, indicando il termine entro il quale dovra' pervenire la risposta, termine ritenuto congruo in relazione al termine per l'adozione finale del provvedimento. 7. L'istruttoria si conclude mediante la trasmissione al Consiglio della proposta di provvedimento di accoglimento totale o parziale o di diniego dell'istanza di deroga accompagnata dalla relazione del responsabile del procedimento in merito all'istruttoria svolta dalla direzione. 8. Il termine per l'adozione del provvedimento finale e' di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di deroga. Il Consiglio, ove ravvisi la necessita' di ulteriori approfondimenti istruttori, puo' disporre la proroga dei termini fino ad un massimo di sessanta giorni.
Art. 9.
Modalita' di comunicazione
1. Le modalita' di comunicazione degli obblighi di diffusione e di investimento di cui agli articolo 6 e 44 del testo unico e del presente regolamento sono definite con separato provvedimento di modifica dell'Informativa economica di sistema di cui alla delibera n. 129/02/CONS da sottoporre a preventiva consultazione degli operatori interessati. I soggetti obbligati devono trasmettono entro il 31 luglio di ciascun anno i relativi dati autocertificati secondo i modelli che saranno all'uopo predisposti. Nel trattamento dei dati cosi' comunicati l'Autorita' si conforma ai principi stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
Art. 10.
Attivita' di controllo e sanzionatoria
1. L'Autorita' provvede alla verifica del rispetto degli obblighi di cui agli articoli 6 e 44 del testo unico e del presente regolamento sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 8 e attraverso il monitoraggio dei programmi. 2. In caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'art. 8 l'Autorita' applica le sanzioni di cui all'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 3. In caso di mancato rispetto delle quote di programmazione e investimento di cui al testo unico e al presente regolamento l'Autorita' applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 51, comma 3, lettera b), del testo unico e successive modificazioni. 4. Il presente regolamento non si applica alle emittenti e ai fornitori di contenuti in ambito locale. |
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