Gazzetta n. 69 del 24 marzo 2009 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 2009, n. 24
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 2007) ed, in particolare, l'articolo 3, comma 1, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo;
Visto il Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come modificato dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96, e 15 marzo 2006, n. 151;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 69, recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 24 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2007, afferente alla designazione dell'ENAC quale organismo responsabile dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2006;
Visto il contratto di programma tra il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, e l'ENAC, sottoscritto il 14 febbraio 2008, ed in particolare gli articoli 8, 10 e 20;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro della giustizia e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le pari opportunita';

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Oggetto
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1174 del Codice della navigazione, il presente decreto detta la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo, di seguito denominato: «Regolamento».



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(G.U.U.E.).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della legge
25 febbraio 2008, n. 34, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56, supplemento ordinario:
«1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle
norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo,
fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad
adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali
o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie
attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi
delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti
comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, per i quali non siano gia' previste
sanzioni penali o amministrative.».
- Il regolamento (CE) n. 1107/2006 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 26 luglio 2006, n. L 204.
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1942, n. 93,
edizione speciale, come modificato dai decreti legislativi
9 maggio 2005, n. 96, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
giugno 2005, n. 131, supplemento ordinario e 15 marzo 2006,
n. 151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006,
n. 88.
- La legge 24 novembre1981, n. 689, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, supplemento
ordinario.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.
- Il decreto-legge dell'8 settembre 2004, n. 237, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 settembre
2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2004, n. 265, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264
del 10 novembre 2004.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235,
supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196
del 25 agosto 2003:
«Art. 7 (Riassetto in materia di tutela dei
consumatori). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, per
il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i
criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 della presente
legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) adeguamento della normativa alle disposizioni
comunitarie e agli accordi internazionali e articolazione
della stessa allo scopo di armonizzarla e riordinarla,
nonche' di renderla strumento coordinato per il
raggiungimento degli obiettivi di tutela del consumatore
previsti in sede internazionale;
b) omogeneizzazione delle procedure relative al diritto
di recesso del consumatore nelle diverse tipologie di
contratto;
c) conclusione, in materia di contratti a distanza, del
regime di vigenza transitoria delle disposizioni piu'
favorevoli per i consumatori, previste dall'art. 15 del
decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione
della direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997, del Parlamento
europeo e del Consiglio, e rafforzamento della tutela del
consumatore in materia di televendite;
d) coordinamento, nelle procedure di composizione
extragiudiziale delle controversie, dell'intervento delle
associazioni dei consumatori, nel rispetto delle
raccomandazioni della Commissione delle Comunita'
europee.».
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 69, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2006, n. 54.
- Il regolamento (CE) n. 261/2004 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 17 febbraio 2004, n. L 46.
- Il decreto del Ministro dei trasporti 24 luglio 2007,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto
2007.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1174 del codice della
navigazione:
«Art. 1174 (Carattere patrimoniale della prestazione). -
La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve
essere suscettibile di valutazione economica e deve
corrispondere a un interesse [codice civile nn. 1255, 1256,
1288, 1321, 1322, 1324, 1379, 1384, 1411, 1421, 1457,
1464], anche non patrimoniale, del creditore.».
- Per il regolamento (CE) n. 1107/2006, si veda nelle
note alle premesse.



 
Art. 2.
Organismo responsabile dell'applicazione
delle disposizioni
1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' responsabile dell'accertamento delle violazioni ed irroga le sanzioni previste agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le finalita' di cui all'articolo 16 del regolamento.



Nota all'art. 2:
- Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle
note alle premesse.



 
Art. 3.
Negata prenotazione
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro quarantamila il vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico, che rifiuta per motivi di disabilita' o di mobilita' ridotta di accettare una prenotazione per un volo, fatte salve le deroghe previste dall'articolo 4, lettere a) e b) del regolamento.
 
Art. 4.
Negato imbarco
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila ad euro centoventimila il vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico che rifiuta l'imbarco a una persona con disabilita' o a mobilita' ridotta al di fuori dei casi di deroga di cui all'articolo 4, lettere a) e b) del regolamento.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila ad euro ottantamila il vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico che, rifiutato l'imbarco a causa di una delle ragioni di deroga di cui all'articolo 4, lettere a) e b) del regolamento, non provvede al rimborso del biglietto o all'offerta di un volo alternativo anche all'eventuale accompagnatore, non rispettando le procedure previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004.



Nota all'art. 4:
- Il regolamento (CE) 11 febbraio 2004, n. 261, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 17 febbraio 2004, n. L 46.



 
Art. 5.
Obbligo di informazione
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro ventimila il vettore aereo, un suo agente o l'operatore turistico che:
a) non mette a disposizione del pubblico, in formati accessibili e almeno nelle stesse lingue rese disponibili ad altri passeggeri, le norme di sicurezza che applica al trasporto di persone con disabilita' e di persone a mobilita' ridotta, nonche' le eventuali restrizioni al loro trasporto o al trasporto di attrezzature per la mobilita' a causa delle dimensioni dell'aeromobile;
b) non informa la persona con disabilita' o a mobilita' ridotta delle ragioni in base alle quali si e' avvalso delle deroghe previste dall'articolo 4, lettere a) e b), del regolamento e non risponde per iscritto, entro cinque giorni lavorativi, ad una richiesta in tale senso;
c) non trasmette almeno trentasei ore prima dell'ora di partenza, purche' abbia ricevuto una notifica di assistenza almeno 48 ore prima dell'ora stessa, le informazioni in merito a tale notifica di assistenza ai gestori degli aeroporti di partenza, arrivo e transito nonche' al vettore aereo effettivo;
d) non comunica, non appena possibile dopo la partenza del volo, al gestore dell'aeroporto di destinazione, qualora sia situato nel territorio di uno Stato membro al quale si applica il Trattato, il numero di persone con disabilita' e di persone a mobilita' ridotta, presenti su detto volo, che richiedono l'assistenza di cui all'allegato 1 al presente decreto, specificando la natura dell'assistenza necessaria.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro ventimila il gestore aeroportuale che non adotta tutte le misure necessarie per ricevere le notifiche di richiesta di assistenza da parte delle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta presso tutti i punti vendita presenti nel territorio degli Stati membri cui si applica il Trattato, ivi compresa la vendita per telefono o via internet.
 
Art. 6.
Designazione di punti di arrivo e di partenza
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro ventimila il gestore aeroportuale che non designa in modo chiaro i punti di arrivo e di partenza per le persone con disabilita' o a mobilita' ridotta, sia all'interno che all'esterno dei terminal, mettendo a loro disposizione, in formati accessibili, le informazioni di base sull'aeroporto.
 
Art. 7.
Mancata assistenza da parte del gestore
e norme di qualita'
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro quarantamila il gestore aeroportuale che non adempie agli obblighi di assistenza indicati nell'allegato 1 al presente decreto. Nel caso di subappalto del servizio, la sanzione si applica unicamente al gestore.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro diecimila il gestore aeroportuale che non fissa e rende pubbliche le norme di qualita' per l'assistenza di cui all'allegato 1 al presente decreto, ad eccezione degli aeroporti commerciali con transito annuo di passeggeri inferiore a centocinquantamila.
 
Art. 8.
Obblighi di formazione del personale
1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro diecimila il vettore aereo e il gestore aeroportuale che:
a) non garantiscono personale, compreso quello alle dipendenze di un subappaltatore, adeguato alle esigenze delle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta;
b) non provvedono affinche' tutto il personale che lavora in aeroporto a diretto contatto con i viaggiatori, abbia frequentato corsi di formazione finalizzata alla conoscenza delle problematiche afferenti alla disabilita' in modo di essere idoneo all'assistenza alle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta;
c) non garantiscono che tutti i nuovi dipendenti frequentino corsi di formazione sulla disabilita' e che tutto il personale segua corsi di aggiornamento in materia.
 
Art. 9.
Mancata assistenza da parte dei vettori aerei
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro quarantamila il vettore aereo che non adempie alle disposizioni di cui all'allegato 2 del presente decreto.
 
Art. 10.
Aggiornamento degli importi delle sanzioni
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, gli importi delle sanzioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sono aggiornati mediante applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita', rilevato dall'ISTAT nel biennio precedente.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 1° dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.
 
Art. 11.
Istituzione fondo speciale
1. E' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo speciale per le iniziative di ricerca e di informazione a favore dei passeggeri con disabilita' o a mobilita' ridotta, da finanziarsi con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le pari opportunita', sono definite le modalita' di destinazione al fondo speciale e di impiego delle predette entrate.
 
Art. 12.
Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate per la finanza pubblica.
2. L'ENAC provvede ai compiti, di cui all'articolo 2, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 24 febbraio 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Alfano, Ministro della giustizia
Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
Carfagna, Ministro per le pari
opportunita'

Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
Allegato 1
(Previsto dall'articolo 7, comma 1)

ASSISTENZA SOTTO LA RESPONSABILITA'
DEI GESTORI AEROPORTUALI

Assistenza e misure necessarie per consentire alle persone con disabilita' e alle persone a mobilita' ridotta di:
1) comunicare il loro arrivo all'aeroporto e la richiesta di assistenza ai punti designati all'interno e all'esterno dei terminal;
2) spostarsi da un punto designato al banco dell'accettazione;
3) adempiere alle formalita' di registrazione del passeggero e dei bagagli;
4) procedere dal banco dell'accettazione all'aeromobile, espletando i controlli per l'emigrazione, doganali e di sicurezza;
5) imbarcarsi sull'aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria;
6) procedere dal portellone dell'aeromobile al posto a sedere;
7) riporre e recuperare il bagaglio a bordo;
8) procedere dal posto a sedere al portellone dell'aeromobile;
9) sbarcare dall'aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria;
10) procedere dall'aeromobile alla sala ritiro bagagli e ritirare i bagagli, completando i controlli per l'immigrazione e doganali;
11) procedere dalla sala ritiro bagagli a un punto designato;
12) prendere i voli in coincidenza, se in transito, con assistenza a bordo e a terra, all'interno dei terminal e tra di essi, a seconda delle esigenze specifiche;
13) recarsi ai servizi igienici in caso di necessita'.
Quando una persona con disabilita' o una persona a mobilita' ridotta e' assistita da un accompagnatore, questa persona deve, qualora ne sia richiesta, poter prestare la necessaria assistenza in aeroporto nonche' per l'imbarco e lo sbarco.
Gestione a terra di tutte le necessarie attrezzature per la mobilita', comprese le sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell'aeromobile nonche' nel rispetto della pertinente normativa relativa alle merci pericolose.
Sostituzione temporanea di attrezzatura per la mobilita' danneggiata o smarrita, tenendo presente che la sostituzione con presidi comparabili potrebbe non essere fattibile.
Assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti.
Comunicazione delle informazioni sui voli in formato accessibile.
 
Allegato 2
(Previsto dall'articolo 9)

ASSISTENZA DA PARTE DEI VETTORI AEREI

Trasporto in cabina dei cani da assistenza riconosciuti, nel rispetto della regolamentazione nazionale.
Oltre agli apparecchi medici, trasporto di al massimo due dispositivi di mobilita' per persona con disabilita' o persona a mobilita' ridotta, comprese sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell'aeromobile nonche' nel rispetto della pertinente normativa relativa alle merci pericolose.
Comunicazione delle informazioni essenziali sul volo in formato accessibile.
Realizzazione di ogni sforzo ragionevole al fine di attribuire, su richiesta, i posti a sedere tenendo conto delle esigenze delle singole persone con disabilita' o a mobilita' ridotta, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e limitatamente alla disponibilita'.
Se necessario, assistenza alle persone affinche' possano raggiungere i servizi igienici.
Qualora una persona con disabilita' o una persona a mobilita' ridotta sia assistita da una persona di accompagnamento, il vettore aereo effettua ogni sforzo ragionevole per attribuire a tale persona un posto a sedere vicino alla persona con disabilita' o alla persona a mobilita' ridotta.
 
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