Gazzetta n. 69 del 24 marzo 2009 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
REGOLAMENTO 16 marzo 2009
Regolamento concernente le istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi all'interno dei rami di assicurazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 29).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Fonti normative
1. Il presente Regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 2, comma 6, e 5, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
a) «assicurazione contro i danni»: le assicurazioni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto;
b) «assicurazione sulla vita»: le assicurazioni e le operazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto;
c) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
d) «Nuovo Codice della strada»: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
e) «premio puro»: costo base per la copertura assicurativa che il contraente e' tenuto a pagare come corrispettivo a fronte del rischio tecnico assunto dalle imprese;
f) «prodotti finanziari»: i prodotti finanziari di cui all'art. 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
g) «ramo di assicurazione»: la classificazione secondo un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive l'attivita' che l'impresa puo' esercitare al rilascio dell'autorizzazione;
h) «sede secondaria o succursale»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' assicurativa o riassicurativa;
i) «Stato terzo»: uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo.
2. La numerazione dei rami vita e danni richiamati nel presente Regolamento e' riferita alla classificazione di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del decreto.
 
Art. 3.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana e alle sedi secondarie di imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale in Stati terzi per l'attivita' svolta nel territorio della Repubblica italiana.
 
Art. 4.
Rischi non assicurabili
1. Fermi i divieti derivanti da norme di legge, non e' assicurabile il rischio di ritiro o sospensione della patente di guida conseguente a violazioni del Nuovo codice della strada, salvo quanto previsto dall'art. 16.
2. Fatto salvo quanto indicato negli articoli 12 e 14, comma 1, non sono rilasciabili dall'impresa di assicurazione coperture a fronte di obbligazioni di dare derivanti da disposizioni contrattuali, quando il rischio sottostante ha natura esclusivamente finanziaria, ossia e' riferito a prodotti finanziari o a depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari ovvero ad operazioni di finanziamento o di provvista di mezzi finanziari, non relative all'acquisto di beni o servizi al consumo. In ogni caso non sono rilasciabili le coperture destinate a garantire il rimborso di sopravvenienze passive o minusvalenze su elementi patrimoniali derivanti da valutazioni conseguenti ad operazioni straordinarie di impresa.
3. Non e' assicurabile il rischio relativo al pagamento di una sanzione amministrativa anche nel caso di accollo da parte di un ente della somma corrispondente alla sanzione comminata all'autore dell'illecito, quando l'ente rinuncia alla rivalsa nei confronti del responsabile stesso.
 
Art. 5.
Attivita' di servizi
1. Le prestazioni in natura di assistenza tecnica e sanitaria remunerate in forma diversa dal premio anticipato calcolato su basi tecnico-assicurative, offerte a domanda dell'utente anche in assenza di fortuita' dell'evento generatore del bisogno, sono considerate servizi non assicurativi.
2. Le imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo 18. Assistenza possono offrire i servizi di cui al comma 1 ai propri assicurati, in accessorio alle garanzie prestate, a condizione che:
a) essi costituiscano, nel loro insieme, impegno marginale rispetto a quello principale derivante dagli obblighi di natura assicurativa e siano forniti in relazione all'adempimento degli obblighi assicurativi;
b) nel contratto venga data separata evidenza del costo di tali servizi rispetto al premio assicurativo.
3. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami danni 1. Infortuni e 2. Malattia, anche ai sensi dell'art. 11, comma 3 del decreto, possono offrire in accessorio ai suddetti rami danni i servizi di assistenza sanitaria a domicilio, alle condizioni indicate dal comma 2, lettere a) e b).
4. Non costituiscono attivita' assicurativa le prestazioni di assistenza, di manutenzione e di riparazione offerte dal venditore di beni di consumo ai propri clienti, anche a fronte di un corrispettivo anticipato, in assenza di elementi tipici del rapporto assicurativo quali, in particolare, l'organizzazione imprenditoriale basata sulla comunione dei rischi e la determinazione del corrispettivo su basi tecnico-assicurative.
5. Le prestazioni offerte a completamento del servizio di noleggio auto, erogate da societa' che concedono il nolo di veicoli propri, costituiscono attivita' di servizi a condizione che siano funzionali rispetto agli adempimenti contrattuali ed accessorie rispetto alla prestazione principale.
 
Art. 6.
Assicurazione sulla vita con prestazioni collegate
a fondi di investimento o indici azionari
1. Sono ricompresi nel ramo vita III, se direttamente collegati a fondi di investimento ovvero ad indici azionari o altri valori di riferimento, solo i contratti di assicurazione sulla durata della vita umana di cui al ramo I.
2. I contratti di cui al comma 1 sono caratterizzati dalla presenza di un effettivo impegno da parte dell'impresa a liquidare, per il caso di sopravvivenza, per il caso di morte o per entrambi, prestazioni assicurate il cui valore, o quello dei corrispondenti premi, sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico.
 
Art. 7.
Assicurazione contro le malattie gravi
1. E' classificata nel ramo vita IV l'assicurazione contro le malattie gravi, non rescindibile da parte dell'impresa, che prevede la corresponsione di un capitale o di una rendita di importo prefissato al verificarsi di una delle malattie gravi previste in polizza, indipendentemente dalla sussistenza di uno stato di invalidita'.
2. L'assicurazione di cui al comma 1 e' classificata nel ramo vita I quando il contratto prevede che, al verificarsi della malattia grave, la prestazione per il caso di morte venga anticipata in tutto o in parte.
3. Quando, a seguito di malattia grave, l'assicurato viene tenuto indenne dalle conseguenze dannose dovute alla malattia attraverso il rimborso delle spese sostenute per ricoveri, interventi chirurgici, visite specialistiche ed esami diagnostici, l'assicurazione e' classificata nel ramo danni 2. Malattia. L'indennizzo puo' essere corrisposto anche nelle forme di una prestazione forfettaria predeterminata o di una indennita' temporanea.
 
Art. 8.
Assicurazione contro il rischio di non autosufficienza
1. E' classificata nel ramo vita IV l'assicurazione, non rescindibile da parte dell'impresa, che copre il rischio di non autosufficienza per invalidita' grave dovuta a malattia, infortunio o longevita', quando la prestazione consiste nell'erogazione di una rendita.
2. L'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza di cui al comma 1 e' classificata nel ramo danni 2. Malattia quando la prestazione consiste nel risarcimento, totale o parziale, del costo per l'assistenza ovvero in una prestazione in natura, nei limiti del massimale assicurato.
 
Art. 9.
Operazioni di capitalizzazione
1. Sono classificate nel ramo vita V le assicurazioni che prevedono prestazioni collegate al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio, al valore di attivi contenuti in un fondo interno, ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento, quando le condizioni contrattuali sono tali da rendere indipendente l'erogazione delle singole prestazioni da eventi attinenti la vita umana ed e' prevista una garanzia di rendimento minimo sulle somme versate.
 
Art. 10.

Assicurazione per il caso di decesso connessa a finanziamenti con
cessione del quinto dello stipendio
1. L'assicurazione sulla vita dell'assicurato/debitore prestata in funzione dell'erogazione di prestiti o mutui rimborsabili mediante cessione di quote dello stipendio o della pensione, quando abbinata alle garanzie danni che allo stesso fine coprono il rischio di impiego di cui all'art. 14, comma 2, e' classificata nel ramo vita I.
 
Art. 11.
Rischi complementari
1. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami vita I, II e III o anche al ramo vita V, in tal caso solo se autorizzate ad esercitare anche un altro ramo vita con assunzione di un rischio demografico, possono assumere in via complementare i rischi dei rami danni 1. Infortuni e 2. Malattia ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 del decreto, a condizione che le coperture relative ai suddetti rischi vengano prestate nell'ambito dello stesso contratto che copre la garanzia principale del ramo vita e si riferiscano alla medesima persona assicurata.
2. Le condizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese autorizzate all'esercizio delle operazioni di cui al ramo vita VI che intendono garantire, in via complementare ai relativi contratti, le prestazioni di invalidita' e premorienza secondo quanto previsto dalla normativa sulle forme pensionistiche complementari.
 
Art. 12.
Assicurazioni prestate a garanzia di mutui
per l'acquisto di immobili
1. In deroga a quanto previsto all'art. 4, comma 2, sono classificate nel ramo 15. Cauzione le coperture relative ad obbligazioni inerenti a contratti di mutuo per l'acquisto di immobili rilasciate nei limiti del venticinque per cento dell'importo complessivo del mutuo erogato e assistite da diritti di garanzia reale a favore del creditore/beneficiario. In tali contratti, qualsiasi pagamento effettuato dal debitore a titolo di rimborso del capitale ricevuto e' imputato, in primo luogo, all'importo garantito dalla polizza cauzione e la garanzia assicurativa si estingue quando il debitore ha rimborsato, in quota capitale, il venticinque per cento del finanziamento ricevuto.
2. E' classificato nel ramo 14. Credito, nell'ambito del rischio «credito ipotecario», il contratto stipulato da un intermediario finanziario autorizzato ad operare nel settore dei finanziamenti garantiti con ipoteca su immobili in qualita' di contraente/assicurato per garantirsi dal rischio di insolvenza del debitore nel caso in cui la vendita forzata del bene immobile assunto in garanzia non consenta il realizzo di una somma pari a quella erogata dal finanziatore. Il contratto deve prevedere in ogni caso uno scoperto obbligatorio a carico dell'assicurato, in funzione delle caratteristiche del rischio e delle altre garanzie offerte.
 
Art. 13.
Polizze fideiussorie «a prima richiesta»
1. Fermo restando il divieto di cui all'art. 4, comma 2, sono classificate nel ramo 15. Cauzione le garanzie fideiussorie che prevedono clausole di pagamento a «prima richiesta» o con diciture simili, a condizione che le disposizioni contrattuali contengano espressamente anche il diritto di rivalsa dell'impresa nei confronti del contraente debitore.
 
Art. 14.
Assicurazioni prestate a fronte di finanziamenti
con cessione del quinto dello stipendio
1. In deroga a quanto previsto all'art. 4, comma 2, e' classificato nel ramo 14. Credito, nell'ambito dei rischi «perdite patrimoniali derivanti da insolvenze», il contratto stipulato da un ente finanziatore autorizzato ad operare, ai sensi di legge, nel settore dei finanziamenti garantiti mediante cessione del quinto dello stipendio in qualita' di contraente/assicurato per garantirsi dal rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del soggetto debitore finanziato. Il contratto deve prevedere il pagamento del premio a carico dell'ente finanziatore e puo' prevedere la surrogazione dell'assicuratore nei diritti e nei privilegi vantati dall'ente nei confronti del debitore inadempiente.
2. E' classificato nel ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere, nell'ambito dei «rischi relativi all'occupazione», il contratto stipulato dal debitore/assicurato per garantirsi dall'impossibilita' di adempiere all'obbligazione di pagamento a favore dell'ente finanziatore a causa della perdita dell'impiego, con conseguente cessazione dell'erogazione dello stipendio.
 
Art. 15.
Assicurazioni prestate a fronte di garanzie post vendita
1. Sono classificate nel ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere, le assicurazioni aventi ad oggetto le garanzie post vendita, quando il contratto prevede di tenere indenne il venditore di beni di consumo dalle spese che il medesimo deve sostenere per effettuare la riparazione e/o la sostituzione dei beni stessi.
2. Quando la garanzia e' prestata a favore del proprietario del bene e prevede la riparazione e/o la sostituzione del bene o di parti dello stesso, il rischio e' classificato, in funzione della natura del bene, nei rami 3. Corpi di veicoli terrestri, nel caso di autoveicoli o 9. Altri danni ai beni, per gli altri beni di consumo.
 
Art. 16.

Assicurazione per i danni del datore di lavoro conseguenti alla
sospensione o al ritiro della patente di guida di altri soggetti.

1. Fermo restando il divieto di cui all'art. 4, comma 1, e' classificato nel ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere, il rischio di danni economici subiti dal datore di lavoro o dall'azienda a seguito dell'adozione delle misure di sospensione o di ritiro della patente di guida nei confronti di soggetti operanti presso di essi per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attivita' cui sono adibiti.
 
Art. 17.
Annullamento viaggio
1. E' classificata nel ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere la garanzia «annullamento viaggio», indipendentemente dal motivo che ha indotto l'assicurato ad effettuare l'annullamento del viaggio.
 
Art. 18.
Assicurazione del pregiudizio economico indiretto
connesso all'applicazione di sanzioni amministrative
1. E' classificata nel ramo 14. Credito, nell'ambito dei rischi «perdite patrimoniali derivanti da insolvenze», l'assicurazione con la quale il soggetto civilmente obbligato, in qualita' di coobbligato solidale per il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, assicura nel proprio interesse il rischio che l'autore dell'illecito risulti insolvente, non adempiendo all'obbligo di corrispondere la somma dovuta in conseguenza dell'esercizio del diritto di regresso.
2. E' classificata nel ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere, l'assicurazione con la quale il soggetto civilmente obbligato, in qualita' di coobbligato solidale per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, assicura nel proprio interesse il pagamento delle somme eccedenti il limite entro il quale e' tenuto l'autore dell'illecito, risultanti a suo carico non a titolo di responsabilita' amministrativa diretta bensi' per far fronte all'adempimento di un'obbligazione civile.
 
Art. 19.
Responsabilita' civile del paracadutista
1. E' classificata nel ramo 11. Responsabilita' civile aeromobili, l'assicurazione di responsabilita' civile che copre il rischio dei danni prodotti dal lancio di paracadutisti in occasione dell'utilizzo dell'aeromobile cui si riferisce l'assicurazione principale.
2. E' classificata nel ramo 13. Responsabilita' civile generale, l'assicurazione che copre in via autonoma il rischio dei danni prodotti dal paracadutista nello svolgimento della sua attivita'.
 
Art. 20.
Rischi accessori
1. Le condizioni per l'accessorieta' dei rischi ai sensi dell'art. 2, comma 5 del decreto si verificano quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) esiste tra i rischi un legame oggettivo di connessione in base al quale il verificarsi dell'evento considerato nel rischio principale costituisce causa od occasione per il verificarsi dell'evento considerato nel rischio accessorio;
b) l'oggetto del rischio accessorio e' lo stesso oggetto del rischio principale ossia si riferisce allo stesso “ bene ” inteso come cosa, persona o patrimonio coperto dal rischio principale;
c) lo stesso contratto garantisce simultaneamente, a favore di un solo assicurato, direttamente o a mezzo di rappresentante, sia il rischio principale sia quello accessorio e l'interesse garantito contro i due rischi fa capo alla stessa persona.
 
Art. 21.
Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 23, comma 3, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:
a) la circolare ISVAP n. 76 dell'8 giugno 1987;
b) il punto 7.2 della circolare ISVAP n. 110 del 27 febbraio 1989;
c) la circolare ISVAP n. 112 dell'8 marzo 1989;
d) i punti 1, 2, 3, lettera a), ultimo periodo, 3, lette-
ra b), ultimo periodo e 6 della circolare ISVAP n. 162 del 24 ottobre 1991;
e) la circolare ISVAP n. 246 del 22 maggio 1995;
f) la circolare ISVAP n. 332 del 25 maggio 1998, limitatamente al punto 2;
g) la circolare ISVAP n. 465 del 30 gennaio 2002.
 
Art. 22.
Pubblicazione
1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'ISVAP e sul sito internet dell'Autorita'.
 
Art. 23.
Entrata in vigore
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 5, 10, 12, 14 non oltre novanta giorni dal termine di cui al comma 1.
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai contratti stipulati antecedentemente all'entrata in vigore dello stesso.
Roma, 16 marzo 2009
Il presidente: Giannini
 
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