Gazzetta n. 69 del 24 marzo 2009 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008 |
Criteri e modalita' di funzionamento del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta', ai sensi del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35. (Deliberazione n. 110/2008). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visti gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta', pubblicati nella G.U.C.E. n. C244/2004 (di seguito orientamenti); Vista la definizione di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella G.U.C.E n. L/124/2003; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 aprile 2005 di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese; Visto l'art. 182-bis del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede modalita' di individuazione della misura massima del tasso di interesse per i mutui e le obbligazioni da stipulare con onere totale a carico dello Stato; Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, art. 11, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, con cui e' stato istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dai citati orientamenti; Visto l'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale prevede che la societa' «Sviluppo Italia S.p.a.» assuma la denominazione di «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.» (di seguito Agenzia); Visto l'art. 1, comma 853, della predetta legge n. 296/2006 con il quale si dispone che questo Comitato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, fissi i criteri e le modalita' per l'attuazione del predetto Fondo, determinando, in conformita' agli orientamenti, le priorita' di natura produttiva ed i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai benefici e fissi altresi' i criteri e le modalita' per l'eventuale coordinamento delle altre amministrazioni interessate; Vista la propria delibera 24 aprile 2007, n. 22 (G.U. n. 145/2007), riguardante i criteri e le modalita' di funzionamento del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 63/2008 del 10 marzo 2008 che dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «nella parte in cui non prevede che i poteri del CIPE di determinazione dei criteri e delle modalita' di attuazione degli interventi di cui al Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti siano esercitati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano»; Ritenuto di dover dare attuazione al dettato della citata sentenza della Corte costituzionale, prevedendo l'acquisizione dell'intesa da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla nuova proposta del Ministero dello sviluppo economico di definizione dei criteri e delle modalita' di funzionamento del Fondo, che, al fine di massimizzare l'efficienza economica degli aiuti, ne estende l'applicazione anche alle imprese di media dimensione semplificando le procedure di notifica degli stessi; Vista la nota n. 0024046 del 20 novembre 2008, con la quale e' stata presentata la proposta concernente i criteri e le modalita' di funzionamento del predetto Fondo, sulla quale la predetta Conferenza permanente ha espresso la propria intesa nella seduta del 20 novembre 2008; Su proposta del Ministro dello sviluppo economico; Delibera:
1. Soggetti beneficiari e interventi ammissibili al Fondo. Possono accedere agli interventi del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti (di seguito nominato Fondo) le imprese organizzate in forma di societa' di capitali che, alla data di presentazione della domanda, rispettino congiuntamente le seguenti condizioni: a) si trovino in difficolta', ai sensi del punto 2.1 degli orientamenti; b) abbiano un numero di dipendenti non inferiore a 50, calcolati secondo i criteri di cui al decreto del Ministero delle attivita' produttive del 18 aprile 2005 e rientrino nella definizione di media impresa e grande impresa secondo i criteri di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003; c) non siano operanti nei settori del carbone, dell'acciaio, della pesca, dell'acquacoltura e del settore agricolo. Nel caso di aiuti alle «grandi imprese», definite secondo i criteri di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, i singoli aiuti di cui ai successivi punti 2 e 3 saranno notificati individualmente alla Commissione europea (di seguito Commissione) alle condizioni previste dal punto 3 degli orientamenti, secondo quanto specificato al successivo punto 4 della presente delibera. Gli interventi del Fondo possono riguardare sia aiuti per il salvataggio che aiuti per la ristrutturazione, come definiti all'art. 2.2 degli orientamenti. Gli aiuti per il salvataggio consistono in un sostegno finanziario temporaneo e reversibile, della durata massima di sei mesi, finalizzato a mantenere in attivita' l'impresa per il tempo necessario ad elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione. Gli aiuti per la ristrutturazione sono basati su un piano industriale e finanziario finalizzato a ripristinare la redditivita' a lungo termine dell'impresa.
2. Aiuti per il salvataggio. L'impresa richiedente l'ammissione agli aiuti per il salvataggio deve trovarsi in grave difficolta' conformemente agli orientamenti, purche' non sia stata presentata istanza giudiziale per l'accertamento dello stato di insolvenza. L'impresa e' tenuta a presentare: a) dichiarazione di aver provveduto a termini di legge al deposito del bilancio (completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) relativo agli ultimi due esercizi sociali, corredato di copia conforme di tutti gli allegati di seguito indicati, debitamente sottoscritti dai competenti organi: I) relazione sulla gestione; II) relazione del collegio sindacale o del revisore dei conti o della societa' di revisione, a seconda di quale sia il soggetto a cui e' demandato il controllo contabile dell'impresa; III) relazione della societa' di revisione contenente il giudizio sui bilanci, se trattasi di bilanci certificati. Le societa' non soggette all'obbligo di deposito dei bilanci sono tenute a presentare la documentazione contabile sopra citata in copia conforme all'originale; b) copia conforme del bilancio infrannuale ad una data non antecedente i centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda, redatto secondo principi contabili omogenei con quelli utilizzati per detto bilancio; c) attestazione della societa' circa il ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1, paragrafo 9 degli orientamenti. Gli aiuti per il salvataggio a valere sul Fondo sono concessi esclusivamente nella forma della garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dall'impresa. L'importo dell'aiuto concesso deve basarsi sul fabbisogno di liquidita' dell'impresa imputabile alle perdite. L'aiuto per il salvataggio e' limitato all'importo calcolato sulla base dei criteri di cui all'art. 3.1.2 dei citati orientamenti. La concessione degli aiuti e' subordinata alla preventiva notifica ed approvazione della commissione, secondo quanto specificato al successivo punto 4. I soggetti beneficiari dell'aiuto per il salvataggio dovranno presentare entro quattro mesi dall'erogazione del prestito un piano di ristrutturazione ai sensi e con le modalita' di cui al successivo punto 3, ovvero un piano di liquidazione. In mancanza di tale adempimento, entro lo stesso termine, l'impresa dovra' confermare l'impegno contrattuale di restituire il prestito garantito alla scadenza. In caso di notifica alla commissione del piano di ristrutturazione, il termine per la cessazione della garanzia concessa per il salvataggio e' prorogato fino al momento dell'adozione da parte della commissione di una decisione in merito al piano.
3. Aiuti per la ristrutturazione. L'impresa richiedente l'ammissione agli aiuti per la ristrutturazione non deve trovarsi in stato di insolvenza. Gli aiuti per la ristrutturazione a valere sul Fondo saranno concessi esclusivamente nella forma della garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dalle imprese. La concessione degli aiuti e' subordinata alla preventiva notifica ed approvazione della commissione, secondo quanto specificato al successivo punto 4. L'impresa richiedente l'ammissione agli aiuti per la ristrutturazione e' tenuta a presentare: a) copia conforme dell'avviso di convocazione dell'assemblea o del verbale di deliberazione per l'adozione delle misure di cui all'art. 2447 del codice civile qualora ricorrano le condizioni previste in tale articolo; b) dichiarazione di aver provveduto a termini di legge al deposito del bilancio (completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) relativo agli ultimi due esercizi sociali, corredato di copia conforme di tutti gli allegati di seguito indicati, debitamente sottoscritti dai competenti organi: I) relazione sulla gestione; II) relazione del collegio sindacale o del revisore dei conti o della societa' di revisione, a seconda di quale sia il soggetto al quale e' demandato il controllo contabile dell'impresa; III) relazione della societa' di revisione contenente il giudizio sui bilanci, se trattasi di bilanci certificati; le societa' non soggette all'obbligo di deposito dei bilanci sono tenute a presentare la documentazione contabile sopra citata in copia conforme all'originale; c) copia conforme del bilancio infrannuale a una data non antecedente i centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda, redatto secondo principi contabili omogenei con quelli utilizzati per detto bilancio; d) attestazione della societa' circa il ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1, paragrafo 9 degli orientamenti; e) un piano di ristrutturazione industriale alle condizioni di cui all'art. 3.2 degli orientamenti accompagnato da un piano di ristrutturazione dei debiti che abbia i requisiti di cui all'art. 182-bis del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito piano di ristrutturazione). Il piano di ristrutturazione deve avere una durata limitata (non superiore a trentasei mesi dalla data di approvazione dell'intervento da parte della commissione), e deve permettere di ripristinare entro lo stesso termine la redditivita' dell'impresa nel lungo periodo, sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future e puo' riguardare le seguenti tipologie d'intervento: I. la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attivita' aziendali su una base di maggiore efficacia, che implica, in genere, l'abbandono delle attivita' non piu' redditizie; II. la ristrutturazione delle attivita' che possono essere riportate a livelli competitivi; III. la diversificazione verso nuove attivita' redditizie. La ristrutturazione deve essere accompagnata da una ristrutturazione finanziaria (apporto di capitali, riduzione dell'indebitamento) e comunque dal contributo dei beneficiari alla stessa ristrutturazione, come previsto dall'art. 3.2.2, punti 43 e 44 dei citati orientamenti. In ogni caso la ristrutturazione non puo' limitarsi soltanto ad un aiuto finanziario volto a colmare le perdite pregresse, senza intervenire sulle cause di tali perdite. Il piano di ristrutturazione deve essere corredato da tutte le informazioni utili, tra le quali in particolare un'analisi del mercato di riferimento dell'impresa in difficolta'. Il miglioramento della redditivita' deve essere soprattutto il risultato delle misure di risanamento interne contenute nel piano di ristrutturazione e potra' basarsi su fattori esterni, tra i quali la variazione dei prezzi e della domanda, sui quali l'impresa non puo' esercitare un'influenza di rilievo, solo ove si tratti di previsioni di mercato generalmente accettate. Il piano di ristrutturazione deve prevedere l'abbandono delle attivita' che, anche dopo la ristrutturazione, resterebbero strutturalmente deficitarie. Nel caso in cui il piano di ristrutturazione industriale proposto preveda la realizzazione di nuove iniziative produttive potra' essere accordato un accesso preferenziale diretto senza che vi sia la necessita' di presentare ulteriori domande, nel caso ne sussistano i requisiti, ad altri aiuti previsti dalla normativa vigente. Tali aiuti dovranno fare parte integrante del piano di ristrutturazione e come tali essere notificati alla commissione.
4. Regime di aiuto e obblighi di notifica individuale. Gli aiuti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 destinati alle medie imprese, definite secondo i criteri di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, saranno concessi nei limiti della decisione di autorizzazione del regime di aiuto da parte della commissione alle condizioni di cui al punto 4 dei medesimi orientamenti. Nel caso di aiuti alle grandi imprese, definite secondo i criteri di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, i singoli aiuti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 saranno notificati individualmente alle condizioni previste dal punto 3 degli orientamenti ed al di fuori dell'eventuale decisione di autorizzazione del regime di aiuti di cui al precedente paragrafo.
5. Oggetto, limiti e operativita' della garanzia. La garanzia, di natura solidale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, assiste il credito maturato a favore della banca che ha concesso il credito in termini di capitale, interessi ed ogni altro costo ed onere connesso con l'operazione garantita. Nel caso di crediti di firma, la garanzia si estende anche alla commissione dovuta alla banca. Il tasso di interesse non puo' essere superiore a quello previsto per i mutui con oneri a carico dello Stato dall'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, richiamata in premessa. La garanzia diviene operante senza obbligo di preventiva escussione del debitore su semplice comunicazione dell'inadempimento dell'obbligazione con la quale la banca dichiara, sotto la propria responsabilita', di aver gia' richiesto infruttuosamente il pagamento al debitore ed indica l'importo del credito vantato, distinto per capitale, interessi, spese ed altri oneri, allegando tutta la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza e l'ammontare del credito medesimo. L'atto di escussione della garanzia e' inviato per conoscenza agli amministratori dell'impresa debitrice, i quali dovranno trasmettere immediatamente al Ministero dello sviluppo economico eventuali osservazioni. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto il Ministero dello sviluppo economico effettua il pagamento dovuto alla banca a valere sulle risorse del Fondo depositate in un conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestato al Ministero medesimo, nei limiti di cui ai paragrafi precedenti del presente punto. Il termine di cui al precedente periodo si interrompe nel caso in cui, per cause imputabili alla banca, si renda necessario il compimento di atti istruttori diretti ad accertare la sussistenza delle condizioni di operativita' della garanzia, nonche' l'esistenza e l'ammontare del credito vantato dalla banca medesima. A seguito del pagamento, il Ministero dello sviluppo economico e' surrogato nei diritti della banca creditrice, ai sensi dell'art. 1203, primo comma, n. 3 del codice civile. Sulla somma pagata dal Ministero dello sviluppo economico maturano gli interessi al tasso legale vigente a decorrere dalla data di pagamento alla banca e fino alla data di rimborso da parte dell'impresa debitrice.
6. Procedure per l'operativita' del Fondo. Nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera, il Ministro dello sviluppo economico provvede, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, a fissare i criteri di priorita' nella valutazione delle domande in relazione agli indirizzi adottati dal Governo in materia di politica industriale. Il Fondo diviene operativo 10 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale. Entro il 30 gennaio di ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico provvede all'aggiornamento dei criteri di cui al primo paragrafo del presente punto.
7. Iter procedurale di accesso al Fondo. L'impresa che intende accedere agli interventi del Fondo presenta la domanda all'«Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.», che provvede a darne tempestivo avviso al Ministero dello sviluppo economico. All'atto della presentazione, la domanda deve contenere l'indicazione dei termini essenziali delle operazioni finanziarie previste e, ove necessario, delle banche prescelte. Le proposte istruite positivamente dall'Agenzia sono trasmesse all'esame del Comitato di valutazione tecnica di cui al punto 8 della presente delibera, il quale esprime il proprio parere ai fini della successiva concessione dell'aiuto di Stato o della notifica dello stesso alla Commissione europea. Il termine per la conclusione del procedimento non puo' superare rispettivamente i 30 giorni per gli aiuti al salvataggio, ed i 60 giorni per gli aiuti alla ristrutturazione. Detti termini si intendono sospesi fino alla comunicazione della autorizzazione all'aiuto di Stato da parte della Commissione europea. Il Ministero dello sviluppo economico emana il decreto di concessione della garanzia, previa autorizzazione della Commissione europea nei casi previsti dal secondo paragrafo del punto 4 della presente delibera.
8. Il Comitato di valutazione tecnica. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto nomina un Comitato di valutazione tecnica, presieduto dal direttore della Direzione generale per la politica industriale e composto da due membri designati dalla medesima Direzione generale, da un membro della Direzione generale per il sostegno alle attivita' imprenditoriali, da un membro designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e da un rappresentante delle regioni dove hanno sede le imprese. Al Comitato partecipa inoltre, con funzioni consultive, un membro designato dall'Agenzia. Il Comitato puo' avvalersi del parere tecnico della struttura per le crisi d'impresa istituita presso il Ministero dello sviluppo economico. La segreteria del Comitato di valutazione tecnica e' assicurata dall'ufficio funzionalmente competente della Direzione generale per la politica industriale, coadiuvato dall'Agenzia.
9. Clausola di salvaguardia. Salvo i casi espressamente previsti all'art. 3.3 degli orientamenti, tanto gli aiuti al salvataggio che gli aiuti alla ristrutturazione devono avere carattere straordinario e possono essere concessi una sola volta. Gli interventi a valere sul Fondo non sono dunque compatibili, in linea di principio, con altri aiuti aventi la stessa finalita' precedentemente concessi alla medesima impresa. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente delibera, valgono le disposizioni degli orientamenti.
Roma, 18 dicembre 2008
Il Presidente: Berlusconi
Il segretario del CIPE: Micciche'
Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2009 Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 262 |
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