Gazzetta n. 70 del 25 marzo 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 marzo 2009
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3748).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;
Visto, in particolare, l'art. 5, commi 1 e 2, del predetto decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, che dispone che, al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in deroga al parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale in data 9 febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, sono autorizzati, presso il termovalorizzatore di Acerra, il conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01; 20.03.99, per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate, e che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, e tenuto conto del parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale, nonche' della consultazione gia' intervenuta con la popolazione interessata, e' autorizzato l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi autorizzativi periodici previsti dal citato decreto legislativo;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3369/2004, n. 3682/2008, n. 3705/2008 e n. 3730/2009 e n. 3745/2009;
Visto il provvedimento n. 44 in data 26 febbraio 2009 del Soggetto Vicario del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania, ex art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705/2008, con cui vengono adottati gli elaborati tecnici denominati «Contenuti e modalita' dell'autorizzazione integrata ambientale» e «Piano di monitoraggio e controllo», redatti in termini funzionali all'esercizio dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra e contenenti prescrizioni volte a dare compiuta attuazione alle esigenze di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nonche' i successivi provvedimenti del 6 marzo 2009 e 17 marzo 2009 rispettivamente n. 53 e n. 63, recanti le occorrenti indicazioni per assicurare la ottimale funzionalita' del ciclo di gestione dei rifiuti in termini di stretta strumentalita' rispetto all'esercizio del termovalorizzatore di Acerra;
Visto il provvedimento n. 64 in data 17 marzo 2009 del Soggetto Vicario del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania, ex art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705/2008, con il quale si attesta, ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, che l'impianto di termovalorizzazione di Acerra soddisfa le condizioni e le prescrizioni impiantistiche di cui al parere reso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'OPCM n. 3369/2004, nonche' le prescrizioni contenute nel documento tecnico «Contenuti e modalita' dell'autorizzazione integrata ambientale» e relativo «Piano di monitoraggio e controllo», adottati con il richiamato provvedimento n. 44 del 26 febbraio 2009;
Ritenuto che l'esercizio dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra debba necessariamente avvenire con caratteri di somma urgenza, onde consentire il definitivo superamento della situazione di emergenza in atto nella regione Campania nell'ambito del quadro di interventi di infrastrutturazione del territorio;
Considerata la necessita' di definire compiutamente ogni aspetto concernente il conferimento di rifiuti presso il termovalorizzatore di Acerra, onde assicurare il piu' efficace e proficuo esercizio e per la migliore tutela della salute della popolazione e dell'ambiente;
Ravvisata l'ineludibile esigenza di dar corso ad iniziative volte ad una progressiva riduzione dei rifiuti gia' stoccati, nonche' dirette ad avviare a smaltimento le giacenze di prodotto presso gli impianti di selezione con particolare riferimento a quello di Tufino (Napoli);
Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
Dispone:
Art. 1.

1. Al fine di garantire il piu' efficace e proficuo esercizio del termovalorizzatore di Acerra, in relazione alla situazione emergenziale in essere nella regione Campania, con particolare riguardo agli aspetti connessi alla necessita' di assicurare la migliore tutela della salute della popolazione e dell'ambiente, anche alla stregua di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3745/2009, ed anche procedendo, ove possibile, ad una progressiva riduzione dei rifiuti gia' stoccati, si provvede al conferimento, per l'esecuzione delle operazioni autorizzate, presso il predetto termovalorizzatore, dei rifiuti imballati e non imballati, provenienti dagli impianti di selezione e trattamento di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, ed ovunque stoccati, e prescindendo dalla qualifica di destinazione gia' attribuita ai rifiuti stessi, prodotti dalla data di risoluzione dei contratti con le societa' ex affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti in Campania disposta dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245.
2. Il conferimento dei rifiuti di cui al comma 1 del presente articolo, e' eseguito, in termini di stretta funzionalita' rispetto all'esercizio dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra ed in osservanza delle prescrizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3745/2009, previo compimento di attivita' di caratterizzazione, da eseguirsi anche in sito a cura della competente Agenzia regionale protezione ambiente della Campania, limitatamente ai rifiuti prodotti, imballati e non imballati, dalla data di risoluzione dei contratti con le societa' ex affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti in Campania disposta dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, e fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90.
3. Per assicurare la proficua continuazione delle attivita' di gestione del complessivo ciclo dei rifiuti nella regione Campania mediante l'impiego di tutti gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti disponibili, di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, i rifiuti confezionati in balle, a prescindere dallo stato di conservazione delle stesse, prodotti dalla data di risoluzione dei contratti con le societa' ex affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti in Campania di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 e giacenti presso l'impianto di selezione e trattamento dei rifiuti di Tufino (Napoli), sono conferiti presso il termovalorizzatore di Acerra, previo compimento di attivita' di caratterizzazione da parte della competente Agenzia regionale protezione ambiente della Campania, da eseguirsi anche in sito.
4. Qualora all'esito delle attivita' di caratterizzazione eseguite a cura della competente Agenzia regionale protezione ambiente della Campania e di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, dovesse essere accertata l'incompatibilita' di detti rifiuti con le operazioni autorizzate presso il termovalorizzatore di Acerra, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3745/2009, si provvedera' allo smaltimento dei rifiuti stessi presso altri idonei impianti autorizzati.
5. In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3745/2009, e ferme restando le determinazioni adottate dal Soggetto Vicario di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705/2008 con i provvedimenti n. 53 del 6 marzo 2009 e n. 63 del 17 marzo 2009, la Missione tecnico-operativa di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705/2008, quale destinataria dei rifiuti in entrata presso il termovalorizzatore di Acerra, e' incaricata della redazione e tenuta dei documenti amministrativi di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che dovranno riportare, alla voce «N. autorizzazione/Albo», esclusivamente la dicitura «operazioni eseguite ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3745/2009».
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 marzo 2009
Il Presidente: Berlusconi
 
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