Gazzetta n. 71 del 26 marzo 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 23 febbraio 2009
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Ardito 10 EC».

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalita' per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, cosi' come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000, 24 ottobre 2006, 3 aprile 2007;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Vista la domanda del 4 novembre 2008, con cui l'impresa Rocca Frutta S.r.l., con sede in Gaibana (Ferrara), via Ravenna n. 1114, ha richiesto l'importazione parallela dalla Spagna del prodotto «Atominal 10 EC» ivi registrato al n. 19764 a nome dell'impresa Comercial Quimica Masso' S.A. con sede in Barcelona (Spagna);
Vista la comunicazione del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino di tale Paese;
Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosita' ne' l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione «Admiral 10 EC» e con il numero di registrazione 12117 del 1 marzo 2004, a nome dell'impresa Sumitomo Chemical Agro Europe SAS;
Considerato che il prodotto di riferimento «Admiral 10 EC» autorizzato in Italia al n. 12117, e' stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;
Considerato che l'impresa Rocca Frutta S.r.l. ha chiesto di denominare il prodotto importato col nome «Ardito 10 EC»;
Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, cosi' come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario gia' in commercio in Italia;
Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;
Decreta:

1. E' rilasciata all'impresa Rocca Frutta S.r.l. con sede in in Gaibana (Ferrara), via Ravenna 1114, l'autorizzazione n. 14572/IP all'importazione parallela dalla Spagna del prodotto fitosanitario Xi - N, Irritante - Pericoloso per l'ambiente, denominato «Atominal 10 EC» ed ivi autorizzato al n. 19764. Il prodotto importato viene denominato ARDITO 10 EC.
2. Il prodotto e' sottoposto alle operazioni di confezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti delle imprese: Cera Chem Sarl, con sede legale in 1, rue du Parc, 6684 Mertert (Luxembourg); Menora GmbH, Metahofgasse 30, 8020 Graz (Austria).
Il prodotto e' sottoposto alle operazioni di sola rietichettatura presso lo stabilimento dell'impresa: IRCA Service S.p.A., strada statale Cremasca 591, 10 - 24040 Fornovo S. Giovanni (Bergamo); Althaller Italia S.r.l., strada comunale per Campagna n. 5 - 20078 San Colombano al Lambro (Milano).
3. Il prodotto verra' posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da ml 100 - 200 - 250 - 500; litri 1 - 5 - 10.
4. E' approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 febbraio 2009
Il direttore generale: Borrello
 
Allegato

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