Gazzetta n. 71 del 26 marzo 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 2 marzo 2009
Adeguamento dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 al Consorzio tutela vini d'Abruzzo per le DOC «Montepulciano d'Abruzzo» e «Trebbiano d'Abruzzo».

IL DIRETTORE GENERALE
del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attivita' dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentativita' della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD);
Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2006 e successive modifiche con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1992 e successive modifiche con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Trebbiano d'Abruzzo» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2007 con il quale veniva conferito al Consorzio tutela vini d'Abruzzo l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per le DOC «Montepulciano d'Abruzzo» e «Trebbiano d'Abruzzo»;
Vista la nota prot. 4384 del 1° agosto 2008 con la quale il Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualita' e per la tutela del consumatore, ha prorogato sino alla data del 30 settembre 2008 la presentazione delle istanze di adeguamento del piano di controllo e del prospetto tariffario prevista dall'art. 11, comma 3, del decreto 29 marzo 2008;
Vista la richiesta di adeguamento del piano di controllo e del tariffario presentata dal Consorzio tutela vini d'Abruzzo, prot. 9675 del 30 settembre 2008, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto ministeriale 29 marzo 2007;
Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentati dal Consorzio tutela vini d'Abruzzo sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 20 novembre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Consorzio e del rappresentante della regione Abruzzo;
Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio tutela vini d'Abruzzo, e il parere favorevole espresso dalla regione Abruzzo sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 20 novembre 2008;
Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio tutela vini d'Abruzzo istante, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto ministeriale 29 marzo 2007;
Decreta:
Art. 1.

1. Il consorzio tutela vini d'Abruzzo, con sede in Ortona (Chieti), corso Matteotti - Palazzo Corvo, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per le DOC «Montepulciano d'Abruzzo» e «Trebbiano d'Abruzzo», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.
 
Art. 2.

1. Il consorzio tutela vini d'Abruzzo autorizzato, di seguito denominato «Organismo di controllo autorizzato», dovra' assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nelle predette denominazioni di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.
2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1:
a) la regione, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione delle predette denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneita' agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attivita' di controllo;
b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione e' tenuta a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attivita' di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione delle DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformita' ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio di produzione possono delegare l'Organismo di controllo autorizzato per le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per le predette denominazioni di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;
d) per le DOC indicate all'art. 1, comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacita' non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto - ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformita', cosi' come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 29 marzo 2007.
 
Art. 3.

1. L'Organismo di controllo autorizzato non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1, comma 1, cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.
2. L'Organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di ulteriori attivita' al fine della valutazione della loro non compatibilita' con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 4.

1. L'Organismo di controllo autorizzato e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari e dalla competente regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.
2. L'Organismo di controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attivita' di controllo autorizzata con il presente decreto.
 
Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 marzo 2009
Il direttore generale: La Torre
 
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