Gazzetta n. 71 del 26 marzo 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 febbraio 2009
Riconoscimento, al sig. Vanoli Reynaldo Andres, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;
Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;
Vista l'istanza con la quale il sig. Vanoli Reynaldo Andres ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Tecnico en radiologia», conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica;
Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si e' gia' provveduto di subordinare il riconoscimento del titolo al superamento di una misura compensativa, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, la cui disciplina e' confluita nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;
Vista la nota prot. n. DGRUPS/IV/25887-P/I.5.h.a.5/2 datata 4 agosto 2006 con la quale lo scrivente Ministero rappresentava al sig. Vanoli Reynaldo Andres che la misura compensativa consisteva in un tirocinio di adattamento della durata di 18 mesi nelle materie relative al II semestre del secondo anno e al I e II semestre del terzo anno dell'ordinamento didattico italiano;
Vista la lettera del sig. Vanoli Reynaldo Andres inviata tramite fax datato 3 novembre 2006, con la quale l'interessato comunicava a questo Ufficio di voler svolgere il tirocinio di adattamento di cui sopra presso l'Universita' di Piacenza;
Vista la relazione datata 19 gennaio 2009 della prof.ssa Marialuisa Tanzi - Presidente del corso di laurea in tecniche in radiologia medica per immagini e radioterapia dell'Universita' degli studi di Parma - Dipartimento di sanita' pubblica - Sezione di igiene e del dott. Pietro Anselmi - Coordinatore radiologia II - Presidio ospedaliero AUSL di Piacenza, i quali, al termine del periodo di formazione, esprimono il parere di idoneita' del sig. Vanoli Reynaldo Andres;
Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1.

Il titolo di «Tecnico en radiologia» conseguito nell'anno 1994 presso la «Escuela de especialidades de la Cruz Roja Argentina - Filial Quilmes D.I.E.G.E.P. 4601» - Argentina dal sig. Vanoli Reynaldo Andres, nato a Magdalena (Buenos Aires - Argentina) il giorno 17 agosto 1972, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.
 
Art. 2.

1. Il sig. Vanoli Reynaldo Andres e' autorizzato ad esercitare in Italia la professione di tecnico sanitario di radiologia medica nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 febbraio 2009
Il direttore generale: Leonardi
 
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