Gazzetta n. 74 del 30 marzo 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2008
Istituzione dell'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2002, n. 207;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002 recante la «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 marzo 2003, n. 55;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 dicembre 2004, n. 300, recante l'istituzione di un attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile;
Ritenuto di dover innovare la materia delle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile per introdurre nuove procedure di segnalazione, nonche' per definire le caratteristiche degli attestati e prevedere l'introduzione di norme a tutela delle insegne;
Considerato che la progressione nella scala gerarchica delle attestazioni in parola si sviluppa attraverso la reiterata partecipazione ad eventi di protezione civile e che occorre, pertanto, individuare un successivo percorso alla struttura per classi posta in essere dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004, che tenga conto del valore manifestato dal soggetto durante la partecipazione agli eventi;
Ritenuto di dover individuare un idoneo ordine di precedenza mediante equiparazione ad altre onorificenze della Repubblica italiana;
Ritenuto di dover sostituire il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004 mediante abrogazione;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione
1. E' istituita l'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. L'attestazione di pubblica benemerenza, e' concessa:
a) alla memoria;
b) a titolo individuale, conferibile anche ai cittadini stranieri, ai civili, ai militari e ai volontari che abbiano operato in zone interessate da eventi calamitosi o da grandi eventi individuati ai sensi dell'art. 2 del presente decreto o che siano stati comunque coinvolti, a qualsiasi titolo, nella gestione degli eventi, nonche' ai singoli cittadini che, in collaborazione con le istituzioni, e previa segnalazione delle stesse, abbiano contribuito ad alleviare i disagi e le sofferenze delle popolazioni colpite o interessate da eventi di protezione civile;
c) a titolo collettivo, alle amministrazioni, centrali e periferiche, agli enti pubblici e privati, ai corpi e alle organizzazioni, nonche' alle componenti ed alle articolazioni delle predette strutture, esclusivamente se in possesso di codice fiscale, coinvolti nelle attivita' di soccorso, assistenza o solidarieta' a seguito degli eventi individuati ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.
 
Art. 2.

Individuazione degli eventi

1. Gli eventi per i quali puo' essere concessa l'attestazione di pubblica benemerenza di cui all'art. 1 sono individuati con provvedimenti del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.
2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, la Commissione istituita ai sensi dell'art. 7 ha il compito di valutare e sottoporre al Capo del Dipartimento della protezione civile gli eventi, individuati ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in termini di risorse comunque impiegate o impegno profuso, ovvero vastita' geografica, portata sociale o umanitaria, diffusione di immagine o impatto sull'opinione pubblica.
3. Gli eventi individuati secondo le suddette modalita' devono necessariamente riferirsi a stati di emergenza definitivamente conclusi.
4. In casi straordinari ed eccezionali, con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile possono essere individuati eventi, interventi o operazioni di protezione civile, per i quali lo stato di emergenza sia ancora in corso o non sia stato dichiarato ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
 
Art. 3.

Modalita' di concessione

1. Le segnalazioni devono essere formulate solo per via gerarchica o attraverso l'organizzazione nazionale o centrale, ovvero tramite la Federazione nazionale di categoria, esclusivamente secondo le disposizioni del presente articolo e le specifiche modalita' diramate nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile.
2. Le Organizzazioni di volontariato iscritte negli albi/elenchi regionali, devono far pervenire la propria segnalazione per il tramite della regione di appartenenza; i gruppi comunali di volontariato devono far pervenire le proprie segnalazioni per il tramite del comune di appartenenza, secondo le modalita' di cui al comma 1.
3. Le segnalazioni devono riportare il codice fiscale delle componenti e delle articolazioni, nonche' i dati anagrafici ed il sesso se trattasi di persone fisiche.
4. Il Dipartimento della protezione civile ed il Capo del Dipartimento della protezione civile, quale autorita' proponente, sono esenti da ogni responsabilita' di carattere civile, penale o amministrativa derivante da errata o omessa segnalazione da parte della struttura preposta alla segnalazione medesima.
5. Nel sito del Dipartimento della protezione civile sono pubblicate specifiche modalita' di segnalazione per organizzazioni e/o associazioni di volontariato non rientranti in alcuna delle fattispecie di cui ai commi 1 e 2.
6. Le attestazioni di pubblica benemerenza sono concesse dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile che provvede anche al rilascio dei diplomi ed alla consegna degli stessi, i cui oneri sono posti a carico dei fondi di cui all'art. 9.
7. I nominativi dei beneficiari dell'attestazione di pubblica benemerenza sono inseriti in un apposito albo generale tenuto presso il Servizio affari amministrativi, benemerenze e speciali elargizioni del Dipartimento della protezione civile. Ad ogni provvedimento di cui al comma 6 sono allegati elenchi rispettivamente suddivisi per classi e fasce, i cui dati confluiscono nell'albo generale.
8. Le attestazioni al merito di cui all'art. 6, comma 5 sono concesse con apposito provvedimento del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, in seguito a valutazione della Commissione permanente di cui all'art. 7. I relativi beneficiari sono inseriti in un apposito albo di merito, nel quale viene indicata anche la motivazione, tenuto presso il Servizio affari amministrativi, benemerenze e speciali elargizioni del Dipartimento della protezione civile.
9. I provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1, possono, altresi', indicare le amministrazioni, centrali e periferiche, gli enti pubblici e privati, i corpi o le organizzazioni, direttamente coinvolti negli eventi.
 
Art. 4.

Attestazione ed attestati di pubblica benemerenza

1. L'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile si suddivide in classi di eccellenza e gradi di decorazioni al merito.
2. L'attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile e' costituito da un diploma e dalle insegne.
 
Art. 5.

Classi di eccellenza e criteri di conferimento

1. Le attestazioni di eccellenza sono costituite da tre classi: III, II, I.
2. La III classe di eccellenza si articola in ulteriori fasce I, II, III, al conseguimento delle quali il beneficiario puo' fregiarsi del titolo di «operatore di protezione civile» rispettivamente di prima, seconda e terza fascia. L'accesso alle suddette tre fasce e' regolato dai criteri che seguono:
a) la I fascia si consegue mediante partecipazione ad un numero di eventi da 1 a 4;
b) la II fascia si consegue mediante partecipazione ad un numero di eventi da 5 a 9;
c) la III fascia si consegue mediante partecipazione ad un numero di eventi da 10 a 14;
d) l'attestazione di eccellenza di III classe, prima fascia, si puo' conseguire anche per la partecipazione ad interventi di protezione civile, in seguito a segnalazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, equivalente ad un evento.
3. La II classe di eccellenza si consegue mediante partecipazione ad un numero di eventi da 15 a 24 ed il beneficiario puo' fregiarsi del titolo di «benemerito di protezione civile».
4. La I classe di eccellenza si consegue mediante partecipazione al venticinquesimo evento ed il beneficiario puo' fregiarsi del titolo di «veterano di protezione civile».
5. Oltre che nell'ipotesi di cui al comma 4, la I classe di eccellenza si puo' conseguire, per atti di eccezionale rilevanza compiuti nel corso interventi di protezione civile, in seguito a segnalazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, equivalente a 25 eventi.
6. Le fattispecie di cui ai commi 2, lettera d) e 5 non trovano applicazione per la partecipazione ad eventi per i quali e' stata prevista apposita attestazione di benemerenza, ancorche' non concessa al soggetto.
7. Le fattispecie di cui ai commi 2, lettera d) e 5 devono essere valutate e motivate dalla Commissione permanente di cui all'art. 7.
 
Art. 6.

Gradi di merito e criteri di conferimento

1. Le decorazioni al merito sono costituite da tre gradi, III, II, e I, che si conseguono nei modi di seguito indicati.
2. Il grado terzo si puo' ottenere con il conseguimento di ottimi risultati durante vari interventi di protezione civile e la partecipazione ad almeno cinquanta eventi di cui all'art. 2 commi 1 e 4, avendo maturato non meno di due anni nell'eccellenza di I classe. L'attestazione conferisce al beneficiario il titolo di «valente di protezione civile».
3. Il grado secondo si puo' ottenere con il conseguimento di eccellenti risultati durante vari interventi di protezione civile e la partecipazione ad almeno settantacinque eventi di cui all'art. 2 commi 1 e 4. L'attestazione conferisce al beneficiario il titolo di «insigne di protezione civile».
4. Il grado primo si puo' ottenere con il conseguimento di eccezionali risultati durante vari interventi di protezione civile e la partecipazione ad almeno cento eventi di cui all'art. 2 comma 1. L'attestazione conferisce al beneficiario il titolo di «decano di protezione civile».
5. Oltre che per le fattispecie di cui ai commi 2, 3 e 4, le decorazioni al merito del Dipartimento della protezione civile si possono conseguire alla memoria ovvero per aver manifestato eccezionali capacita' propositive o gestionali, o particolari ed immediate soluzioni innovative o per aver dimostrato elevate e straordinarie doti di altruismo o abnegazione al servizio, con sprezzo del pericolo, anche a rischio della vita, ovvero ad alte personalita' che con la propria attivita' hanno contribuito ad elevare l'immagine del Sistema nazionale di protezione civile in Italia o all'estero o che hanno contribuito a diffondere la cultura di protezione civile, fino ad un massimo complessivo di dieci decorazioni l'anno, previa segnalazione motivata del Capo del Dipartimento della protezione civile indicante anche il grado proposto.
6. Le attestazioni al merito di cui al presente articolo sono conferibili anche a soggetti diversi da persone fisiche.
7. Le fattispecie di cui al presente articolo devono essere valutate dalla apposita Commissione permanente di cui al seguente art. 7.
 
Art. 7.
Commissione permanente per il conferimento
delle attestazioni di benemerenza

1. Con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile e' istituita una Commissione permanente per:
a) valutare il conferimento delle decorazioni al merito di cui all'art. 6, secondo i criteri di cui al comma 3;
b) valutare il conferimento delle attestazioni di pubblica benemerenza di eccellenza, di cui all'art. 5 commi 2, lettera d) e 5;
c) valutare gli eventi e le operazioni da sottoporre a Capo Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 2.
2. La Commissione permanente e' composta da quattro esperti in materia di decorazioni, benemerenze e araldica della Repubblica italiana, delle Forze armate, degli Ordini cavallereschi o del volontariato ovvero da soggetti che abbiano maturato esperienza in seno a simili organismi pubblici e privati o prestato servizio presso Uffici onorificenze e benemerenze dello Stato, di cui uno con funzioni di Presidente, e dal Responsabile del Servizio affari amministrativi, benemerenze e speciali elargizioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di vice-presidente, che potra' segnalare un proprio sostituto e che individuera' il segretario nell'ambito del proprio personale.
3. La Commissione, nella prima convocazione, procede all'insediamento, alla nomina del Presidente e del Segretario, nonche' alla individuazione dei criteri per la valutazione delle doti, capacita' possedute e delle soluzioni proposte nonche' dei risultati conseguiti ai fini del conferimento della attestazione di merito di cui all'art. 6.
 
Art. 8.

Disposizioni sull'acquisto, l'uso, la tutela
e la precedenza delle insegne

1. Ai beneficiari e' consentito l'uso dell'attestato relativo alla classe (fascia) e grado conferiti che non sono sostituiti fino al conseguimento della classe (fascia) o grado successivi.
2. Nel sito del Dipartimento della protezione civile sono pubblicate le tavole contenenti il diploma e le insegne suddivise per classi e gradi che, per uniformita' nella foggia e nell'uso, non possono acquistarsi disgiuntamente ovvero da produttori o rivenditori non autorizzati preventivamente ed esplicitamente dal Dipartimento della protezione civile.
3. La realizzazione delle insegne delle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile deve rispettare scrupolosamente le specifiche tecniche che sono determinate con successivo decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 10, comma 3, ed e' fatto divieto di esposizione, vendita, acquisto o uso di insegne non conformi, per dimensioni, colori o materiali, ai modelli di cui al presente decreto.
4. Ogni abuso di esposizione, vendita, acquisto o uso non autorizzato, ovvero difforme dalle disposizioni contenute nel presente decreto, e' punito nei modi e nelle forme stabiliti dalla legge ai sensi dell'art. 498 del codice penale.
5. Le insegne non possono essere acquistate da soggetti non inclusi nell'albo ovvero non preventivamente ed esplicitamente autorizzati dal Dipartimento della protezione civile, o per una classe/fascia o gradi diversi da quelli in possesso alla data di acquisto. Ogni abuso e' punito ai sensi dell'art. 498 del codice penale.
6. Le insegne delle classi di eccellenza e delle decorazioni al merito sono tutelate ai sensi degli articoli 2598, 2599 e 2600 del codice civile ed ai sensi degli articoli 473 e 474 del codice penale e devono recare sul retro il simbolo Â(r).
7. E' fatto assoluto divieto di istituire ulteriori benemerenze da parte di chiunque per tutte le categorie di eventi di cui all'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
8. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento del Cerimoniale di Stato entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana emana apposita circolare al fine di individuare l'ordine di precedenza delle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile.
9. Per i dipendenti civili e militari dello Stato, l'iscrizione nel foglio matricolare delle attestazioni delle classi eccellenza e delle decorazioni al merito decorre dalla data di concessione dell'attestazione e avviene a cura dell'amministrazione di appartenenza, previa attribuzione del brevetto definitivo, in seguito alla pubblicazione del nominativo nell'allegato al provvedimento di concessione, riportando anche il numero di brevetto attribuito e definitivo. Ove attribuita la motivazione, sara' riportata la dicitura «attestazione di pubblica benemerenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile» di classe/fascia o grado.
10. Segnalazioni formulate errate e confluite in un elenco di concessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, possono essere corrette a cura e sotto la responsabilita' del vertice-segnalante, che dovra' darne immediata notizia all'interessato successivamente alla pubblicazione del decreto di modifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Dipartimento della protezione civile ed il Capo del Dipartimento della protezione civile, quale autorita' proponente, sono esonerati, ai sensi dell'art. 3 comma 4, da ogni responsabilita'.
 
Art. 9.

Oneri

1. Gli oneri derivanti dall'acquisto delle insegne di cui all'art. 6, comma 5, dal funzionamento della Commissione permanente, dall'acquisto e dalla spedizione dei diplomi, gravano sulla pertinente unita' previsionale di base del centro di responsabilita' n. 13 «Protezione Civile» del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Gli oneri derivanti dall'acquisto delle insegne sono a carico dei rispettivi beneficiari ad eccezione delle insegne per i soggetti di cui all'art. 6, comma 5, i cui oneri sono posti a carico dei fondi individuati al comma 1.
 
Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004 e' abrogato e sono fatte salve le relative posizioni giuridiche acquisite che continuano pertanto ad avere efficacia senza soluzione di continuita'.
2. Ai sensi degli articoli 2, comma 3, 10, 19 e 39 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Dipartimento della protezione civile procedera' ad inoltrare istanza di registrazione degli attestati delle classi di eccellenza e dei gradi di merito.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, vengono individuate le caratteristiche delle insegne e potranno essere introdotte regole e procedure nell'ambito dei principi stabiliti nel presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, in seguito, reso disponibile nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, all'indirizzo «http://www.protezionecivile.it».
Roma, 19 dicembre 2008

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
 
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