Gazzetta n. 74 del 30 marzo 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 12 febbraio 2009 |
Riconoscimento, al sig. Christian Schorn, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Vista la direttiva 2005/36/CE del Paramento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE; Visto in particolare l'art. 16. comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui e' stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo; Visto art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione; Vista l'istanza del 12 dicembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Christian Schorn nato a Bolzano (Italia) il giorno 29 ottobre 1948, di cittadinanza austriaca, ha chiesto a' questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di Doctor medicinae universae rilasciato in data 5 luglio 1991 dalla Universita' di Vienna - Austria - al fine dell'esercizio. in Italia, della professione di medico; Vista la medesima istanza del 12 dicembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Christian Schorn ha, altresi', chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di Fächarzt für Kinder- und Jugendheilkunde rilasciato in data 31 maggio 2002 dal Österreichische Ärztekammer - Austria- al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in pediatria; Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta dall'interessato; Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; Decreta: Art. 1. Il titolo di Doctor medicinae universae rilasciato in data 5 luglio 1991 dalla Universita' di Vienna - Austria - al sig. Christian Schorn„ nato a Bolzano (Italia) il giorno 29 ottobre 1948, e' riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. |
| Art. 2. Il sig. Christian Schorn e' autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione. |
| Art. 3. Il titolo di Fächarzt für Kinder- und Jugendheilkunde rilasciato dal Österreichische Ärztekammer - Austria - in data 31 maggio 2002 al sig. Christian Schorn, nato a Bolzano (Italia) il giorno 29 ottobre 1948, e' riconosciuto quale titolo di medico specialista in pediatria. |
| Art. 4. Il sig. Christian Schorn, previa iscrizione all'Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, e' autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in pediatria, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 febbraio 2009
Il direttore generale: Leonardi |
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