Gazzetta n. 74 del 30 marzo 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 20 marzo 2009 |
Modifiche al decreto 11 novembre 2008, recante: «Disposizioni per l'installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti». |
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IL CAPO DIPARTIMENTO per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 11 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2008, di recepimento della direttiva 2007/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, concernente l'installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunita'; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2005, di recepimento della direttiva 2003/97/CE, relativa all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta dei veicoli e dei veicoli muniti di tali dispositivi, e successive modificazioni; Considerato che con decreto dirigenziale 11 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2008, sono stati stabiliti, in applicazione all'art. 3, comma 4, del citato decreto del Ministero dei trasporti 11 gennaio 2008, le disposizioni per garantire la conformita' ai criteri di adeguamento dei veicoli commerciali gia' circolanti contenuti nel medesimo decreto 11 gennaio 2008 e gli strumenti con i quali dimostrare che i veicoli stessi siano stati sottoposti, con esito positivo, ad un controllo tecnico conforme alle prescrizioni dello stesso decreto 11 gennaio 2008; Ritenuto di semplificare ulteriormente le procedure previste dal medesimo decreto dirigenziale 11 novembre 2008, con particolare riferimento alle modalita' di aggiornamento della carta di circolazione; Decreta: Art. 1. 1. L'art. 6 del decreto dirigenziale 11 novembre 2008 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Aggiornamento della carta di circolazione). - 1. I veicoli adeguati alle prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti 11 gennaio 2008, secondo le modalita' indicate al precedente art. 5, sono sottoposti a controllo tecnico e all'aggiornamento della carta di circolazione, presso l'Ufficio motorizzazione civile, competente in relazione alla sede dell'officina che ha effettuato l'adeguamento. 2. Il controllo tecnico, di cui al precedente comma, puo' essere effettuato in occasione della prima revisione annuale successiva al 31 marzo 2009. 3. Alla domanda di aggiornamento, di cui al comma precedente, devono essere allegati copia della dichiarazione di approvazione e la dichiarazione di installazione, indicate, rispettivamente, ai commi 1 e 3, dell'art. 5, del presente decreto. 4. L'Ufficio motorizzazione civile, previo esito positivo del controllo tecnico, di cui al comma 1, del presente articolo, emette un'etichetta adesiva, da applicarsi sulla carta di circolazione, con la seguente annotazione: “veicolo adeguato alle prescrizioni della direttiva 2007/38/CE”». 2. L'art. 7 del decreto dirigenziale 11 novembre 2008 e' sostituito dal seguente: «Art. 7(Approvazione delle soluzione tecniche di adeguamento per singolo veicolo e relativo aggiornamento della carta di circolazione). - 1. Le soluzioni tecniche di adeguamento, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, possono essere adottate anche in riferimento a singoli veicoli; queste sono approvate dai Centri Prova Autoveicoli, che emettono apposito certificato di approvazione riportante l'annotazione “veicolo adeguato alle prescrizioni della direttiva 2007/38/CE”. 2. La tariffa da applicare per l'operazione di approvazione di una soluzione tecnica di adeguamento adottata per singolo veicolo e' quella corrispondente alla voce tariffaria 4, della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche ed integrazioni. 3. Per i veicoli adeguati alle prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti 11 gennaio 2008, secondo le modalita' indicate al comma 1, del presente articolo, l'aggiornamento della carta di circolazione e' effettuato, tramite l'emissione di un'etichetta adesiva, sulla base del certificato di approvazione indicato al medesimo comma 1 e puo' essere puo' essere richiesto in occasione della prima revisione annuale successiva al 31 marzo 2009». 2. Al decreto dirigenziale 11 novembre 2008, dopo l'art. 7, e' aggiunto il seguente articolo: «Art. 8 (Tariffe per l'aggiornamento della carta di circolazione). - 1. L'aggiornamento della carta di circolazione, di cui ai precedenti articoli 6 e 7, effettuato in occasione della revisione annuale non comporta alcun onere aggiuntivo rispetto alla tariffa gia' prevista per l'operazione di revisione stessa. In tal caso l'etichetta adesiva riportante l'annotazione dell'adeguamento, di cui ai medesimi articoli 6 e 7 del presente decreto, riporta anche l'esito della revisione. 2. L'aggiornamento della carta di circolazione, di cui ai precedenti articoli 6 e 7, richiesto disgiuntamente dalla revisione, e' effettuato, rispettivamente, con tariffa corrispondente alla voce tariffaria 3 e alla voce tariffaria 2, della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche ed integrazioni, senza emissione di nuova carta di circolazione». Roma, 20 marzo 2009
Il capo Dipartimento: Fumero |
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