Gazzetta n. 75 del 31 marzo 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO
Utilizzo dei sottoprodotti originati dal ciclo produttivo dalle industrie agroalimentari destinate alla produzione di mangimi.

L'evoluzione normativa in materia di utilizzo di alcune tipologie di «prodotti» e «sottoprodotti» nella catena alimentare animale rende necessario ed opportuno formulare la presente nota esplicativa in materia di impiego in campo zootecnico di sottoprodotti derivanti dalle attivita' di produzione, compresa la produzione primaria, presso le imprese del settore alimentare, e destinati alla produzione di mangimi.
Si precisa che la presente nota esplicativa non prende in considerazione i sottoprodotti di origine animale in quanto tale ambito e' specificatamente disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1774/2002.
Relativamente all'uso dei «sottoprodotti» o «materia prima secondaria» delle imprese del settore alimentare, la Commissione europea, con l'emanazione di una apposita comunicazione del 21 febbraio 2007, «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento», concernente l'interpretazione della nozione di sottoprodotti e di rifiuti, ha inteso fornire alcuni orientamenti (linee guida) necessari per eliminare le disparita' di trattamento tra gli operatori economici fra gli Stati membri, e fornire alle autorita' competenti indicazioni chiare e modalita' operative uniformi in merito all'interpretazione corretta di «sottoprodotto».
Le linee guida comunitarie, forniscono specifici orientamenti per definire un sottoprodotto, ottenuto nell'ambito di un processo di lavorazione presso una impresa del settore alimentare, compresa la produzione primaria, adatto ad essere immesso sul mercato e riutilizzato direttamente nel ciclo economico.
Anche la Corte di giustizia, in passato ha piu' volte ribadito che, in contrapposizione con la definizione di rifiuto, che si articola fondamentalmente intorno alla nozione di «disfarsi», i sottoprodotti devono derivare dalla continuita' di un processo di produzione, con un riutilizzo certo nel ciclo economico. Inoltre, la stessa Corte di giustizia ha evidenziato che sono le circostanze specifiche a fare di un materiale un sottoprodotto o meno e che, pertanto, occorre decidere di volta in volta.
La citata comunicazione della Commissione, all'Allegato I - esempi di rifiuti e non rifiuti al punto 2 «sottoprodotti dell'industria agroalimentare - mangimi», precisa che: «i sottoprodotti dell'industria agroalimentare sono utilizzati massicciamente nei mangimi. I processi di produzione in numerosi settori (produzione di zucchero, amido e malto, frangitura di oleaginosi) generano sostanze che sono utilizzate come materie prime per mangimi, direttamente dagli agricoltori o dai fabbricanti di alimenti composti per animali. Sebbene non si possa automaticamente considerare tutti i residui di produzione destinati all'alimentazione animale come non rifiuti, le suddette sostanze sono prodotte deliberatamente nell'ambito di processi di produzione adattati a tal fine, oppure, qualora non siano prodotte deliberatamente, soddisfano i criteri cumulativi per i sottoprodotti definiti dalla Corte, dato che il loro riutilizzo nei mangimi e' certo e non necessitano di trasformazione previa al di fuori del processo di produzione. Le materie prime per mangimi sono inoltre disciplinate da testi quali il regolamento (CE) n. 178/2002, sulla legislazione alimentare, e la direttiva 96/25/CE, sulla circolazione di materie prime per mangimi. Si puo' quindi ritenere che, in entrambi i casi, la definizione di rifiuto non si applica al materiale in questione».
Detti criteri cumulativi della Corte sono ribaditi nella definizione di sottoprodotto di cui alla lettera p), comma 1, dell'art. 183, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 20, del decreto legislativo del 16 gennaio 2008, n. 4, recante norme in «materia ambientale», e che, per una piu' facile comprensione, si riporta integralmente di seguito:
p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:
1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
3) soddisfino requisiti merceologici e di qualita' ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualita' ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
5) abbiano un valore economico di mercato.
In relazione, pertanto, a tale tipologia di sottoprodotti occorre evidenziare che gli stessi, nel momento in cui sono utilizzati per l'alimentazione animale, devono rispettare, nella fase di produzione, di commercializzazione e di impiego, la specifica disciplina igienico sanitaria sui mangimi, fissata dal Regolamento (CE) 183/2005, le ulteriori disposizioni sanitarie previste dai Regolamenti del «pacchetto igiene», nonche' le eventuali specifiche norme sanitarie nazionali in vigore.
In particolare, le imprese del settore alimentare Regolamento (CE) 882/2004, art. 2, lettera c) che intendono destinare i propri sottoprodotti ad uso zootecnico notificano la propria attivita' di produzione di sottoprodotti alle autorita' sanitarie competenti utilizzando il modello 3 ed il modello 4 delle linee guida di applicazione del Regolamento (CE) 183/2005, del Ministero della salute, del 28 dicembre 2005. Inoltre, le industrie agro-alimentari si impegnano ad estendere il rispetto dei requisiti igienico sanitari e le procedure basate sui principi dell'HACCP anche alla gestione dei sottoprodotti.
Il Regolamento 183/2005 prevede l'obbligo di registrazione e di certificazione per gli operatori addetti al trasporto di sottoprodotti destinati alla mangimistica. Inoltre, l'art. 5, comma 6, dello stesso Regolamento, prevede che gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori devono procurarsi e utilizzare soltanto mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del Regolamento stesso.
I sottoprodotti ottenuti presso una impresa del settore alimentare in esame sono anche disciplinati dalla specifica normativa che li definisce come «materie prime per mangimi» (decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 360, che recepisce la direttiva 96/25/CE). Esse possono essere immesse in circolazione unicamente utilizzando le denominazioni e le indicazioni riportate nel decreto stesso.
Le materie prime per mangimi, elencate nell'Allegato II, parte A, capo II, del predetto decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 360, comprendono, a titolo esemplificativo, i seguenti prodotti: i prodotti della lavorazione dei cereali, dei semi oleosi, dei frutti oleosi, dei tuberi e radici, dei foraggi, dei minerali; i prodotti della panetteria e delle paste alimentari; i prodotti di confetteria, i prodotti di gelateria e pasticceria; gli sciroppi; gli acidi grassi; i prodotti ortofrutticoli ed i preparati alimentari. La maggior parte di dette materie prime derivano dai processi produttivi delle industrie agro-alimentari.
Tali prodotti ovviamente dovranno essere liberati dagli imballaggi secondo quanto previsto dalla decisione della Commissione 2004/217/CE «relativa all'adozione di un elenco di materie prime di cui vieta la circolazione o l'impiego nei mangimi», che al punto 7) dell'Allegato prevede il divieto dell'impiego degli «imballaggi e parti d'imballaggio provenienti dall'utilizzazione di prodotti dell'industria agro-alimentare» nei mangimi.
Il Regolamento (CE) 178/2002, art. 17, prevede l'obbligo per l'operatore alimentare e quello del settore dei mangimi di garantire che i propri prodotti soddisfino i requisiti in materia di igiene in tutte le fasi di produzione, di trasformazione e di distribuzione ed impiego. Analogamente la legge n. 281/63 che «disciplina la preparazione e del commercio dei mangimi», all'art. 17, dispone che le materie prime utilizzate nella produzione di mangimi siano di qualita' sana, leale e mercantile e che non presentano pericoli per la salute degli animali e delle persone, il medesimo precetto e' espresso anche nell'art. 8, del decreto legislativo n. 149/2004.
Pertanto, i sottoprodotti delle imprese del settore alimentare in virtu' delle loro caratteristiche, nel caso siano destinati alla produzione di mangimi, sono assoggettati al rispetto degli obblighi previsti dalla succitata normativa del settore mangimistico a garanzia dell'igienicita' e della salubrita' degli alimenti zootecnici da essi ottenuti. In particolare, per cio' che attiene la tracciabilita' al decreto legislativo n. 360/1999, Regolamento (CE) 178/2002 e Regolamento (CE) 183/2005, in ordine alle procedure HACCP al Regolamento (CE) 183/2005, per l'assenza di pericoli per la salute degli animali e delle persone alla legge n. 281/1963, al decreto legislativo n. 360/1999, al Regolamento (CE) 178/2002 e Regolamento (CE) 183/2005.
In tale contesto normativo, quindi, nella catena alimentare animale possono essere utilizzati sottoprodotti ottenuti esclusivamente nell'ambito di un processo di lavorazione presso una impresa del settore alimentare, compresa la produzione primaria, che soddisfino tutti i requisiti igienico-sanitari specificati nelle norme sopra elencate.
La presente nota esplicativa supera e sostituisce il comunicato del Ministero della salute 22 luglio 2002, concernente «linee guida relative alla disciplina igienico-sanitaria in materia di utilizzazione dei materiali e sottoprodotti derivanti dal ciclo produttivo e commerciale delle industrie agro-alimentari nell'alimentazione animale».
 
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