Gazzetta n. 75 del 31 marzo 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 11 marzo 2009
Non inclusione delle sostanze attive «azocyclotyn», «cyhexatin» e «thidiazuron» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive in applicazione della decisione della commissione 2008/296/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2, quarto comma;
Visti i regolamenti della Commissione 451/2000/CE e 703/2001/CE che stabiliscono le modalita' dettagliate per l'attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della citata direttiva;
Considerato che i Notificanti delle sostanze attive azocyclotyn, cyhexatin e thidiazuron hanno informato la Commissione che non intendevano piu' partecipare al programma di lavoro stabilito dall'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE per tali sostanze attive che di conseguenza non andavano incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Vista la decisione della Commissione 2008/296/CE relativa alla non iscrizione delle sostanze attive azocyclotyn, cyhexatin e thidiazuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Considerato che in attuazione della decisione della Commissione 2008/296/CE, gli Stati membri non possono piu' concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive a decorrere dalla data di adozione della citata decisione;
Considerato che la decisione della Commissione 2008/296/CE di non inclusione della sostanze attive azocyclotyn, cyhexatin e thidiazuron non pregiudica, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, una successiva richiesta d'iscrizione della citate sostanze attive nell'allegato I della direttiva medesima;
Considerato che in Italia risultano autorizzati solo prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive azocyclotyn e cyhexatin;
Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti le sole sostanze attive azocyclotyn, cyhexatin attualmente autorizzati in Italia;
Considerato che, per l'eliminazione, l'immagazzinamento, la commercializzazione l'impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive azocyclotyn, cyhexatin deve essere concesso un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla data di revoca dei suddetti prodotti fitosanitari;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:
Art. 1.
Le sostanze attive azocyclotyn, cyhexatin e thidiazuron non sono iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.
 
Art. 2.
In allegato al presente decreto e' riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive azocyclotyn, cyhexatin le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono state revocate a far data dal 4 ottobre 2008, conformemente a quanto stabilito dell'art. 2, lettera a) della decisione della Commissione 2008/296/CE.
 
Art. 3.
1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive azocyclotyn, cyhexatin, e' consentita fino al 4 ottobre 2009.
2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
Il presente decreto dirigenziale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 11 marzo 2009
Il direttore generale: Borrello
 
Allegato A

----> Vedere allegato a pag. 38 <----
 
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