Gazzetta n. 76 del 1 aprile 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 18 marzo 2009
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina».

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;
Visto l'art. 9 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;
Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;
Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, relativo alla registrazione della indicazione geografica protetta Bresaola della Valtellina, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto il decreto 30 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 145 del 22 giugno 2002, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Bresaola della Valtellina, notificata all'organismo competente comunitario con nota del 6 giugno 2000, numero di protocollo 62030;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela del nome Bresaola della Valtellina, con sede in Sondrio, via Trieste n. 66, intesa ad ottenere una ulteriore modifica della disciplina produttiva della indicazione geografica protetta Bresaola della Valtellina;
Vista la nota protocollo n. 3465 del 3 marzo 2009, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica che annulla e sostituisce quella precedentemente trasmessa con la citata nota del 6 giugno 2000, numero di protocollo 62030;
Vista l'istanza del 16 febbraio 2008, con la quale il Consorzio per la tutela del nome Bresaola della Valtellina, richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Bresaola della Valtellina, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della indicazione geografica protetta Bresaola della Valtellina in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio per la tutela del nome Bresaola della Valtellina, sopra citata, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Bresaola della Valtellina, secondo le modifiche richiesta dalla stessa, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:
Art. 1.

E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Bresaola della Valtellina richiesta dal Consorzio per la tutela del nome Bresaola della Valtellina e trasmessa con nota n. 3465 del 3 marzo 2009 all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.
 
Art. 2.

La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Bresaola della Valtellina, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 marzo 2009

Il capo Dipartimento: Nezzo
 
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