Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 10 marzo 2009
Rinnovo dell'autorizzazione all'ICEPI (Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.p.a.) ad espletare le procedure di conformita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, in attuazione della direttiva 94/9/CE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

IL DIRETTORE GENERALE del mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica

Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della Direttiva 94/9/CE;
Visto l'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione;
Visto il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999, che detta i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la valutazione di conformita' di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
Visto il decreto ministeriale 11 marzo 2004 di prima autorizzazione dell'ICEPI (Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.p.a.) ed il successivo decreto ministeriale di estensione dei compiti del 5 ottobre 2005;
Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive 22 novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista l'attestazione di versamento effettuata dall'ICEPI (Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.p.a.) della somma di € 6.847,80 sul capitolo 3600 capo 18 come disposto dal decreto sopra citato;
Vista l'istanza del 9 settembre 2008, protocollo Mise n. 23303 del 10 settembre 2008, con la quale l'ICEPI (Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.p.a.) con sede legale in Piacenza, Via Paolo Belizzi n. 29/31/33, ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 94/9/CE;
Considerato che i risultati degli esami documentali per l'ICEPI (Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.p.a.) soddisfano i requisiti richiesti dal decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999;

Decreta:
Art. 1.
L'ICEPI (Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.p.a.) e' autorizzato a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformita' riguardanti gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della direttiva 94/9/CE come segue:
Allegato III (esame CE del tipo);
Allegato IV (garanzia della qualita' della produzione);
Allegato V (verifica su prodotto);
Allegato VI (conformita' al tipo);
Allegato VII (garanzia qualita' prodotti);
Allegato VIII (controllo di fabbricazione interno);
Allegato IX (verifica di un unico prodotto).
 
Art. 2.
L'ICEPI (Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.p.a.) e' tenuto ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale del mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica ex Uff. VII - ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazione emesse ai sensi della presente autorizzazione.
 
Art. 3.
1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' quinquennale.
2. Entro il periodo di validita' della autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli.
3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale del mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica ex Uff. VII.
4. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e notificato alla Commissione europea.
Roma, 10 marzo 2009
Il direttore generale: Vecchio
 
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