Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 12 gennaio 2009 |
Modifica dei PP.DG. 23 gennaio 2007, 10 maggio 2007, 16 luglio 2007, 5 novembre 2007, 15 febbraio 2008, 16 giugno 2008 e 9 dicembre 2008 d'iscrizione al n. 3 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'organismo non autonomo costituito dall'associazione non riconosciuta «Conciliatore Bancario-Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR», denominato «Organismo di conciliazione bancaria». |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza del 16 dicembre 2008, prot. DAG 29/12/2008.0168975.E, con la quale l'avv. Corrado Conti, nato a Citta' Sant'Angelo (Pescara) il 16 giugno 1933, in qualita' di legale rappresentante della associazione non riconosciuta «Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR», chiede che vengano inseriti tre ulteriori conciliatori; Visto il P.D.G. 23 gennaio 2007 modificato con PP.DG 10 maggio 2007, 16 luglio 2007, 5 novembre 2007, 15 febbraio 2008, 16 giugno 2008 e 9 dicembre 2008, con il quale l'organismo non autonomo costituito dall'associazione non riconosciuta «Conciliatore Bancario-Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR», denominato «Organismo di conciliazione bancaria», e' stato iscritto, dalla data del provvedimento, al n. 3 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; Considerato che, ai sensi dell'art.1, lettera e), del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore e' la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione; che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera f), del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore deve dichiarare la disponibilita' a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro; che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, l'organismo di conciliazione richiedente e' tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio; Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere a) e b), del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori: prof. Bresolin Ferruccio, nato a Trieste, il 23 novembre1935; prof. Polato Maurizio, nato a Mestre (Venezia), il 2 luglio 1964; prof. Tantini Giovanni, nato a Verona, il 3 novembre 1939; Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;
Dispone
la modifica dei PP.DG. 23 gennaio 2007, 10 maggio 2007, 16 luglio 2007, 5 novembre 2007, 15 febbraio 2008, 16 giugno 2008 e 9 dicembre 2008 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla associazione non riconosciuta «Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR», denominato «Organismo di conciliazione bancaria», con sede legale in Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, C.F. e PI 08934091003, limitatamente all'elenco dei conciliatori. Dalla data del presente provvedimento, l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettere a)i e b)i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, deve intendersi ampliato di tre ulteriori unita': prof. Bresolin Ferruccio, nato a Trieste, il 23 novembre 1935, prof. Polato Maurizio, nato a Mestre (Venezia), il 2 luglio 1964, prof. Tantini Giovanni, nato a Verona il 3 novembre 1939. Resta ferma l'iscrizione al n. 3 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004. L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione. Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti, nonche' l'attuazione degli impegni assunti. Roma, 12 gennaio 2009 Il direttore generale: Frunzio |
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