Gazzetta n. 79 del 4 aprile 2009 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2009, n. 30
Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, e in particolare l'Allegato B;
Vista la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento;
Vista la direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualita' ambientali nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 22 gennaio 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione e finalita'

1. Il presente decreto si applica ai corpi idrici sotterranei identificati sulla base dei criteri tecnici riportati all'Allegato 1.
2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 152 del 2006», e successive modificazioni, il presente decreto, ad integrazione delle disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo decreto legislativo n.152 del 2006, definisce misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento ed il depauperamento delle acque sotterranee, quali:
a) criteri per l'identificazione e la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei;
b) standard di qualita' per alcuni parametri e valori soglia per altri parametri necessari alla valutazione del buono stato chimico delle acque sotterranee;
c) criteri per individuare e per invertire le tendenze significative e durature all'aumento dell'inquinamento e per determinare i punti di partenza per dette inversioni di tendenza;
d) criteri per la classificazione dello stato quantitativo;
e) modalita' per la definizione dei programmi di monitoraggio quali-quantitativo.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'allegato B, della legge 25
febbraio 2008, n. 34, recante: «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria
2007). Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n.
56, S.O.».
«Allegato B

2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei
regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE del Consiglio
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei
trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE
del Consiglio.
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE del Consiglio.
2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio
78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di
societa', 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati,
86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti
consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari,
e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti
consolidati delle imprese di assicurazione.
2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti
di pile e accumulatori e che abroga la direttiva
91/157/CEE.
2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE del
Consiglio relativamente alla costituzione delle societa'
per azioni nonche' alla salvaguardia e alle modificazioni
del loro capitale sociale.
2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che
modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune
misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione
dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a
contrastare la frode o l'evasione fiscale e che abroga
talune decisioni che autorizzano misure derogatorie.
2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la
codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
la distribuzione di tessuti e cellule umani.
2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi
della navigazione interna e che abroga la direttiva
82/714/CEE del Consiglio.
2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa
alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle
specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti,
nonche' alla prevenzione di talune malattie degli animali
acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.
2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa
alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle
specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti,
nonche' alla prevenzione di talune malattie degli animali
acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.
2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli
aerei di cui all'allegato 16 della convenzione
sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II,
capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata).
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.
2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006,
relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni
di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.
2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee
dall'inquinamento e dal deterioramento.
2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle
sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n.
1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
(REACH) e istituisce un'Agenzia europea per le sostanze
chimiche.
2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante
modalita' di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del
Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative in materia di
taluni organismi d'investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di
talune definizioni.».
- La direttiva 2006/118/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
27 dicembre 2006, n. L 372.
- La direttiva 2008/105 e' pubblicata nella G.U.C.E. 24
dicembre 2008, n. L 348.
- La direttiva 82/176/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
27 marzo 1982, n. 81.
- La direttiva 83/513/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
24 ottobre 1983 , n. L 29.
- La direttiva 84/156 e' pubblicata nella G.U.C.E. 17
marzo 1984, n. L 74.
- La direttiva 84/491/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
17 ottobre 1984, n. L 274.
- La direttiva 86/280/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 4
luglio 1986, n. L 181.
- La direttiva 2000/60/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
22 dicembre 2000, n. L 327.
- Il decreto legislativo, 3 aprile 2006, n. 152, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88,
S.O.
- Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n.208, e'
pubblicato nella 31 dicembre 2008, n. 304.
Nota all'art. 1:
- Gli articoli 76 e 77, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, citato nelle premesse, cosi' recitano:
«Art. 76 (Disposizioni generali). - 1. Al fine della
tutela e del risanamento delle acque superficiali e
sotterranee, la parte terza del presente decreto individua
gli obiettivi minimi di qualita' ambientale per i corpi
idrici significativi e gli obiettivi di qualita' per
specifica destinazione per i corpi idrici di cui all'art.
78, da garantirsi su tutto il territorio nazionale.
2. L'obiettivo di qualita' ambientale e' definito in
funzione della capacita' dei corpi idrici di mantenere i
processi naturali di autodepurazione e di supportare
comunita' animali e vegetali ampie e ben diversificate.
3. L'obiettivo di qualita' per specifica destinazione
individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una
particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei
pesci e dei molluschi.
4. In attuazione della parte terza del presente decreto
sono adottate, mediante il Piano di tutela delle acque di
cui all'art. 121, misure atte a conseguire gli obiettivi
seguenti entro il 22 dicembre 2015:
a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici
significativi superficiali e sotterranei l'obiettivo di
qualita' ambientale corrispondente allo stato di "buono";
b) sia mantenuto, ove gia' esistente, lo stato di
qualita' ambientale "elevato" come definito nell'Allegato 1
alla parte terza del presente decreto;
c) siano mantenuti o raggiunti altresi' per i corpi
idrici a specifica destinazione di cui all'art. 79 gli
obiettivi di qualita' per specifica destinazione di cui
all'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, salvi
i termini di adempimento previsti dalla normativa
previgente.
5. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi
di qualita' ambientale e per specifica destinazione che
prevedono per gli stessi parametri valori limite diversi,
devono essere rispettati quelli piu' cautelativi quando
essi si riferiscono al conseguimento dell'obiettivo di
qualita' ambientale; l'obbligo di rispetto di tali valori
limite decorre dal 22 dicembre 2015.
6. Il Piano di tutela provvede al coordinamento degli
obiettivi di qualita' ambientale con i diversi obiettivi di
qualita' per specifica destinazione.
7. Le regioni possono definire obiettivi di qualita'
ambientale piu' elevati, nonche' individuare ulteriori
destinazioni dei corpi idrici e relativi obiettivi di
qualita'.».
«Art. 77 (Individuazione e perseguimento dell'obiettivo
di qualita' ambientale). - 1. Entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto, sulla base dei dati gia' acquisiti e dei risultati
del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli
118 e 120, le regioni che non vi abbiano provveduto
identificano per ciascun corpo idrico significativo, o
parte di esso, la classe di qualita' corrispondente ad una
di quelle indicate nell'Allegato 1 alla parte terza del
presente decreto.
2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1 ,
le regioni stabiliscono e adottano le misure necessarie al
raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di
qualita' ambientale di cui all'art. 76, comma 4, lettere a)
e b), tenendo conto del carico massimo ammissibile, ove
fissato sulla base delle indicazioni delle Autorita' di
bacino, e assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici
l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.
3. Al fine di assicurare entro il 22 dicembre 2015 il
raggiungimento dell'obiettivo di qualita' ambientale
corrispondente allo stato di "buono", entro il 31 dicembre
2008 ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto
di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato di
"sufficiente" di cui all'Allegato 1 alla parte terza del
presente decreto.
4. Le acque ricadenti nelle aree protette devono essere
conformi agli obiettivi e agli standard di qualita' fissati
nell'Allegato i alla parte terza del presente decreto,
secondo le scadenze temporali ivi stabilite, salvo diversa
disposizione della normativa di settore a norma della quale
le singole aree sono state istituite.
5. La designazione di un corpo idrico artificiale o
fortemente modificato e la relativa motivazione sono
esplicitamente menzionate nei piani di bacino e sono
riesaminate ogni sei anni. Le regioni possono definire un
corpo idrico artificiale o fortemente modificato quando:
a) le modifiche delle caratteristiche idromorfologiche
di tale corpo, necessarie al raggiungimento di un buono
stato ecologico, abbiano conseguenze negative rilevanti:
1) sull'ambiente in senso ampio;
2) sulla navigazione, comprese le infrastrutture
portuali, o sul diporto;
3) sulle attivita' per le quali l'acqua e' accumulata,
quali la fornitura di acqua potabile, la produzione di
energia o l'irrigazione;
4) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle
inondazioni o il drenaggio agricolo;
5) su altre attivita' sostenibili di sviluppo umano
ugualmente importanti;
b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche
artificiali o modificate del corpo idrico non possono, per
motivi di fattibilita' tecnica o a causa dei costi
sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi che
rappresentino un'opzione significativamente migliore sul
piano ambientale.
6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine
del 23 dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli
obiettivi dei corpi idrici purche' non si verifichi un
ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici e
sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento del
buono stato di qualita' ambientale non possono essere
raggiunti entro i termini stabiliti almeno per uno dei
seguenti motivi:
1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici
possono essere conseguiti per motivi tecnici solo in fasi
successive al 23 dicembre 2015;
2) il completamento dei miglioramenti entro i termini
fissati sarebbe sproporzionalmente costoso;
3) le condizioni naturali non consentono il
miglioramento del corpo idrico nei tempi richiesti;
b) la proroga dei termini e le relative motivazioni
sono espressamente indicate nei piani di cui agli articoli
117 e 121;
c) le proroghe non possono superare il periodo
corrispondente a due ulteriori aggiornamenti dei piani di
cui alla lettera b), fatta eccezione per i casi in cui le
condizioni naturali non consentano di conseguire gli
obiettivi entro detto periodo;
d) l'elenco delle misure, la necessita' delle stesse
per il miglioramento progressivo entro il termine previsto,
la giustificazione di ogni eventuale significativo ritardo
nella attuazione delle misure, nonche' il relativo
calendario di attuazione delle misure devono essere
riportati nei piani di cui alla lettera b). Le informazioni
devono essere aggiornate nel riesame dei piani.
7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono
stabilire di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi
rispetto a quelli di cui al comma 4, qualora, a causa delle
ripercussioni dell'impatto antropico rilevato ai sensi
dell'art. 118 o delle loro condizioni naturali, non sia
possibile o sia esageratamente oneroso il loro
raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti
condizioni:
a) la situazione ambientale e socioeconomica non
consente di prevedere altre opzioni significativamente
migliori sul piano ambientale ed economico;
b) la garanzia che:
1) per le acque superficiali venga conseguito il
migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto
degli impatti che non potevano ragionevolmente essere
evitati per la natura dell'attivita' umana o
dell'inquinamento;
2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche
minime al loro stato di qualita', tenuto conto degli
impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per
la natura dell'attivita' umana o dell'inquinamento;
c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun
ulteriore deterioramento;
d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative
motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione
del bacino idrografico e del piano di tutela di cui agli
articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei
anni nell'ambito della revisione di detti piani.
8. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 7, la
definizione di obiettivi meno rigorosi econsentita purche'
essi non comportino l'ulteriore deterioramento dello stato
del corpo idrico e, fatto salvo il caso di cui alla lettera
b) del medesimo comma 7, purche' non sia pregiudicato il
raggiungimento degli obiettivi fissati dalla parte terza
del presente decreto in altri corpi idrici compresi nello
stesso bacino idrografico.
9. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, i Piani di tutela
devono comprendere le misure volte alla tutela del corpo
idrico, ivi compresi i provvedimenti integrativi o
restrittivi della disciplina degli scarichi ovvero degli
usi delle acque. I tempi e gli obiettivi, nonche' le
relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni
eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento
del piano.
10. Il deterioramento temporaneo dello stato del corpo
idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore
eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni
violente e siccita' prolungate, o conseguente a incidenti
ragionevolmente imprevedibili, non da' luogo a una
violazione delle prescrizioni della parte terza del
presente decreto, purche' ricorrano tutte le seguenti
condizioni:
a) che siano adottate tutte le misure volte ad impedire
l'ulteriore deterioramento dello stato di qualita' dei
corpi idrici e la compromissione del raggiungimento degli
obiettivi di cui all'art. 76 ed al presente articolo in
altri corpi idrici non interessati alla circostanza;
b) che il Piano di tutela preveda espressamente le
situazioni in cui detti eventi possono essere dichiarati
ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche
adottando gli indicatori appropriati;
c) che siano previste ed adottate misure idonee a non
compromettere il ripristino della qualita' del corpo idrico
una volta conclusisi gli eventi in questione;
d) che gli effetti degli eventi eccezionali o
imprevedibili siano sottoposti a un riesame annuale e, con
riserva dei motivi di cui all'art. 76, comma 4, lettera a),
venga fatto tutto il possibile er ripristinare nel corpo
idrico, non appena cio' sia ragionevolmente fattibile, lo
stato precedente tali eventi;
e) che una sintesi degli effetti degli eventi e delle
misure adottate o da adottare sia inserita nel successivo
aggiornamento del Piano di tutela.
10-bis. Le regioni non violano le disposizioni del
presente decreto nei casi in cui:
a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque
sotterranee, del buono stato ecologico delle acque
superficiali o, ove pertinente, del buon potenziale
ecologico ovvero l'incapacita' di impedire il
deterioramento del corpo idrico superficiale e sotterraneo
sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche
di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni
idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;
b) l'incapacita' di impedire il deterioramento da uno
stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico
superficiale sia dovuto a nuove attivita' sostenibili di
sviluppo umano purche' sussistano le seguenti condizioni:
1) siano state avviate le misure possibili per
mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani
di cui agli articoli 11 7 e 121 le motivazioni delle
modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi siano rivisti
ogni sei anni;
3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni
di cui alla lettera b) siano di prioritario interesse
pubblico ed i vantaggi per l'ambiente e la societa',
risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al
comma i , siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti
dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana,
per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo
sostenibile;
4) per motivi di fattibilita' tecnica o di costi
sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o
dalle alterazioni del corpo idrico non possano essere
conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni
ambientali migliori.».



 
Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano, oltre alle definizioni di cui agli articoli 54 e 74 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le seguenti definizioni:
a) standard di qualita' delle acque sotterranee: uno standard di qualita' ambientale, definito a livello comunitario, come la concentrazione di un determinato inquinante, di un gruppo di inquinanti o un indicatore di inquinamento nelle acque sotterranee che non dovrebbe essere superato al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente;
b) valore soglia: lo standard di qualita' ambientale delle acque sotterranee stabilito a livello nazionale conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3; valori soglia possono essere definiti dalle regioni limitatamente alle sostanze di origine naturale sulla base del valore di fondo;
c) buono stato chimico: lo stato chimico di un corpo idrico sotterraneo che risponde alle condizioni di cui agli articoli 3 e 4 ed all'Allegato 3, Parte A;
d) buono stato quantitativo: stato definito all'Allegato 3, Parte B;
e) tendenza significativa e duratura all'aumento dell'inquinamento: qualsiasi aumento significativo, dal punto di vista ambientale e statistico, della concentrazione di un inquinante, di un gruppo di inquinanti o di un indicatore di inquinamento delle acque sotterranee per il quale e' individuata come necessaria l'inversione di tendenza in conformita' all'articolo 5;
f) scarico nelle acque sotterranee: lo scarico definito all'articolo 74, comma 1, lettera ff), del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
g) immissione indiretta nelle acque sotterranee: l'immissione, risultante dall'attivita' umana, di inquinanti nelle acque sotterranee attraverso il suolo o il sottosuolo;
h) concentrazione di fondo: la concentrazione di una sostanza o il valore di un indicatore in un corpo idrico sotterraneo corrispondente all'assenza di alterazioni antropogeniche o alla presenza di alterazioni estremamente limitate rispetto a condizioni inalterate;
i) livello di base: il valore medio misurato almeno durante gli anni di riferimento 2007 e 2008 sulla base di programmi di monitoraggio attuati ai sensi del punto B.4 dell'Allegato 1, della Parte Terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 o, in caso di sostanze individuate dopo tali anni di riferimento, durante un periodo rappresentativo di due anni di monitoraggio effettuato in conformita' all'Allegato 4;
l) corpi idrici sotterranei a rischio: sono i corpi idrici le cui condizioni qualitative e/o quantitative possono pregiudicare il raggiungimento ovvero il mantenimento degli obiettivi ambientali di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
m) acquifero: uno o piu' strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di permeabilita' sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantita' significative di acque sotterranee.



Nota all'art. 2:
- L'art. 54 del decreto legislativo n. 152, citato nelle
premesse, cosi' recita:
«Art. 54 (Definizioni). - 1. Ai fini della presente
sezione si intende per:
a) suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli
abitati e le opere infrastrutturali;
b) acque: le acque meteoriche e le acque superficiali e
sotterranee come di seguito specificate;
c) acque superficiali: le acque interne, ad eccezione
delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e le
acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato
chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque
territoriali;
d) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano
sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a
contatto diretto con il suolo o il sottosuolo;
e) acque interne: tutte le acque superficiali correnti
o stagnanti e tutte le acque sotterranee all'interno della
linea di base che serve da riferimento per definire il
limite delle acque territoriali;
f) fiume: un corpo idrico interno che scorre
prevalentemente in superficie, ma che puo' essere
parzialmente sotterraneo;
g) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
h) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in
prossimita' della foce di un fiume, che sono parzialmente
di natura salma a causa della loro vicinanza alle acque
costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di
acqua dolce;
i) acque costiere: le acque superficiali situate
all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in
ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal
punto piu' vicino della linea di base che serve da
riferimento per definire il limite delle acque
territoriali, e che si estendono eventualmente fino al
limite esterno delle acque di transizione;
l) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e
significativo di acque superficiali, quale un lago, un
bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte
di un torrente, fiume o canale, nonche' di acque di
transizione o un tratto di acque costiere;
m) corpo idrico artificiale: un corpo idrico
superficiale creato da un'attivita' umana;
n) corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico
superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni
fisiche dovute a un'attivita' umana, e' sostanzialmente
modificata;
o) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di
acque sotterranee contenute da una o piu' falde acquifere;
p) falda acquifera: uno o piu' strati sotterranei di
roccia o altri strati geologici di porosita' e
permeabilita' sufficiente da consentire un flusso
significativo di acque sotterranee o l'estrazione di
quantita' significative di acque sotterranee;
q) reticolo idrografico: l'insieme degli elementi che
costituiscono il sistema drenante alveato del bacino
idrografico;
r) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono
tutte le acque superficiali attraverso una serie di
torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare
in un'unica foce, a estuario o delta;
s) sottobacino o sub-bacino: il territorio nel quale
scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie
di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare in
un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o
la confluenza di un fiume;
t) distretto idrografico: area di terra e di mare,
costituita da uno o piu' bacini idrografici limitrofi e
dalle rispettive acque sotterranee e costiere che
costituisce la principale unita' per la gestione dei bacini
idrografici;
u) difesa del suolo: il complesso delle azioni ed
attivita' riferibili alla tutela e salvaguardia del
territorio, dei fiumi, dei canali e collettori, degli
specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle
acque sotterranee, nonche' del territorio a questi
connessi, aventi le finalita' di ridurre il rischio
idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico,
ottimizzare l'uso e la gestione del patrimonio idrico,
valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche
collegate;
v) dissesto idrogeologico: la condizione che
caratterizza aree ove processi naturali o antropici,
relativi alla dinamica dei corpi idrici, del suolo o dei
versanti, determinano condizioni di rischio sul territorio;
z) opera idraulica: l'insieme degli elementi che
costituiscono il sistema drenante alveato del bacino
idrografico.».
- Il testo vigente dell'art. 74, del decreto legislativo
n. 152, del 2006, citato nelle premesse, cosi' come
modificato dal presente decreto (v. art. 9), cosi' recita:
«Art. 74 (Definizioni). - 1. Ai fini della presente
sezione si intende per:
a) abitante equivalente: il carico organico
biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno
a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
b) acque ciprinicole: le acque in cui vivono o possono
vivere pesci appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae) o a
specie come i lucci, i pesci persici e le anguille;
c) acque costiere: le acque superficiali situate
all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in
ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal
punto piu' vicino della linea di base che serve da
riferimento per definire il limite delle acque territoriali
e che si estendono eventualmente fino al limite esterno
delle acque di transizione;
d) acque salmonicole: le acque in cui vivono o possono
vivere pesci appartenenti a specie come le trote, i temoli
e i coregoni;
e) estuario: l'area di transizione tra le acque dolci e
le acque costiere alla foce di un fiume, i cui limiti
esterni verso il mare sono definiti con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; in
via transitoria tali limiti sono fissati a cinquecento
metri dalla linea di costa;
f) acque dolci: le acque che si presentano in natura
con una concentrazione di sali tale da essere considerate
appropriate per l'estrazione e il trattamento al fine di
produrre acqua potabile;
g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da
insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti
prevalentemente dal metabolismo umano e da attivita'
domestiche;
h) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque
reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono
attivita' commerciali o di produzione di beni, diverse
dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di
dilavamento;
"i) acquifero: uno o piu' strati sotterranei di roccia
o altri strati geologici di permeabilita' sufficiente da
consentire un flusso significativo di acque sotterranee o
l'estrazione di quantita' significative di acque
sotterranee";
l) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano al
di sotto della superficie del suolo, nella zona di
saturazione e in diretto contatto con il suolo e il
sottosuolo;
m) acque termali: le acque minerali naturali di cui
all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 24 ottobre
2000, n. 323, utilizzate per le finalita' consentite dalla
stessa legge;
n) agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le
attivita' produttive, sono concentrate in misura tale da
rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in
rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la
raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane
verso un sistema di trattamento o verso un punto di
recapito finale;
o) applicazione al terreno: l'apporto di materiale al
terreno mediante spandimento e/o mescolamento con gli
strati superficiali, iniezione, interramento;
p) utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti
di allevamento, acque di vegetazione residuate dalla
lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da
aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla
loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al
loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati
all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei
medesimi contenute;
q) autorita' d'ambito: la forma di cooperazione tra
comuni e province per l'organizzazione del servizio idrico
integrato;
r) gestore del servizio idrico integrato: il soggetto
che gestisce il servizio idrico integrato in un ambito
territoriale ottimale ovvero il gestore esistente del
servizio pubblico soltanto fino alla piena operativita' del
servizio idrico integrato;
s) bestiame: tutti gli animali allevati per uso o
profitto;
t) composto azotato: qualsiasi sostanza contenente
azoto, escluso quello allo stato molecolare gassoso;
u) concimi chimici: qualsiasi fertilizzante prodotto
mediante procedimento industriale;
v) effluente di allevamento: le deiezioni del bestiame
o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche
sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui
provenienti da attivita' di piscicoltura;
z) eutrofizzazione: arricchimento delle acque di
nutrienti, in particolare modo di composti dell'azoto e/o
del fosforo, che provoca una abnorme proliferazione di
alghe e/o di forme superiori di vita vegetale, producendo
la perturbazione dell'equilibrio degli organismi presenti
nell'acqua e della qualita' delle acque interessate;
aa) fertilizzante: fermo restando quanto disposto dalla
legge 19 ottobre 1984, n. 748, le sostanze contenenti uno o
piu' composti azotati, compresi gli effluenti di
allevamento, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi,
sparse sul terreno per stimolare la crescita della
vegetazione;
bb) fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati,
provenienti dagli impianti di trattamento delle acque
reflue urbane;
cc) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a
seguito di attivita' umana, di sostanze o di calore
nell'aria, nell'acqua o nel terreno che possono nuocere
alla salute umana o alla qualita' degli ecosistemi
acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono
direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando,
deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri
legittimi usi dell'ambiente;
dd) "rete fognaria": un sistema di condotte per la
raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
ee) fognatura separata: la rete fognaria costituita da
due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla
raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche
di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la
raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e
la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle
acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di
prima pioggia;
ff) scarico: qualsiasi immissione effettuata
esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento
che collega senza soluzione di continuita' il ciclo di
produzione del refluo con il corpo ricettore acque
superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria,
indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche
sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono
esclusi i rilasci di acque previsti all'art. 114;
gg) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti
da uno scarico;
hh) scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue
urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio
e conformi al regime autorizzativo previgente e gli
scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane
per i quali alla stessa data erano gia' state completate
tutte le procedure relative alle gare di appalto e
all'affidamento dei lavori, nonche' gli scarichi di acque
reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in
esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e
gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del
13 giugno 1999 erano in esercizio e gia' autorizzati;
ii) trattamento appropriato: il trattamento delle acque
reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di
smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformita'
dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di
qualita' ovvero sia conforme alle disposizioni della parte
terza del presente decreto;
ll) trattamento primario: il trattamento delle acque
reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi
mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a
seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque
in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i
solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;
mm) trattamento secondario: il trattamento delle acque
reflue mediante un processo che in genere comporta il
trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o
mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati
i requisiti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 alla
parte terza del presente decreto;
nn) stabilimento industriale, stabilimento: tutta
l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella
quale si svolgono attivita' commerciali o industriali che
comportano la produzione, la trasformazione e/o
l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla
parte terza del presente decreto, ovvero qualsiasi altro
processo produttivo che comporti la presenza di tali
sostanze nello scarico;
oo) valore limite di emissione: limite di
accettabilita' di una sostanza inquinante con tenuta in uno
scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per
unita' di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa
per unita' di tempo; i valori limite di emissione possono
essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o
categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle
sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita
delle emissioni dall'impianto, senza tener conto
dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di
depurazione di acque reflue puo' essere preso in
considerazione nella determinazione dei valori limite di
emissione dell'impianto, a condizione di garantire un
livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo
insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori
nell'ambiente;
pp) zone vulnerabili: zone di territorio che scaricano
direttamente o indirettamente composti azotati di origine
agricola o zootecnica in acque gia' inquinate o che
potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi.
2. Ai fini della presente sezione si intende inoltre
per:
a) acque superficiali: le acque interne ad eccezione di
quelle sotterranee, le acque di transizione e le acque
costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in
relazione al quale sono incluse anche le acque
territoriali;
b) acque interne: tutte le acque superficiali correnti
o stagnanti, e tutte le acque sotterranee all'interno della
linea di base che serve da riferimento per definire il
limite delle acque territoriali;
c) fiume: un corpo idrico interno che scorre
prevalentemente in superficie ma che puo' essere
parzialmente sotterraneo;
d) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
e) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in
prossimita' della foce di un fiume, che sono parzialmente
di natura salma a causa della loro vicinanza alle acque
costiere, ma sostanzialmente influenzate dai flussi di
acqua dolce;
f) corpo idrico artificiale: un corpo idrico
superficiale creato da un'attivita' umana;
g) corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico
superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni
fisiche dovute a un'attivita' umana, e' sostanzialmente
modificata, come risulta dalla designazione fattane
dall'autorita' competente in base alle disposizioni degli
articoli 118 e 120;
h) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e
significativo di acque superficiali, quale un lago, un
bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di
un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un
tratto di acque costiere;
i) falda acquifera: uno o piu' strati sotterranei di
roccia o altri strati geologici di porosita' e
permeabilita' sufficiente da consentire un flusso
significativo di acque sotterranee o l'estrazione di
quantita' significative di acque sotterranee;
l) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di
acque sotterranee contenute da una o piu' falde acquifere;
m) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono
tutte le acque superficiali attraverso una serie di
torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare
in un'unica foce, a estuario o delta;
n) sotto-bacino idrografico: il territorio nel quale
scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie
di torrenti, fiumi e laghi per sfociare in un punto
specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o la
confluenza di un fiume;
o) distretto idrografico: l'area di terra e di mare,
costituita da uno o piu' bacini idrografici limitrofi e
dalle rispettive acque sotterranee e costiere che
costituisce la principale unita' per la gestione dei bacini
idrografici;
p) stato delle acque superficiali: l'espressione
complessiva dello stato di un corpo idrico superficiale,
determinato dal valore piu' basso del suo stato ecologico e
chimico;
q) buono stato delle acque superficiali: lo stato
raggiunto da un corpo idrico superficiale qualora il suo
stato, tanto sotto il profilo ecologico quanto sotto quello
chimico, possa essere definito almeno "buono";
r) stato delle acque sotterranee: l'espressione
complessiva dello stato di un corpo idrico sotterraneo,
determinato dal valore piu' basso del suo stato
quantitativo e chimico;
s) buono stato delle acque sotterranee: lo stato
raggiunto da un corpo idrico sotterraneo qualora il suo
stato, tanto sotto il profilo quantitativo quanto sotto
quello chimico, possa essere definito almeno "buono";
t) stato ecologico: l'espressione della qualita' della
struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici
associati alle acque superficiali, classificato a norma
dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
u) buono stato ecologico: lo stato di un corpo idrico
superficiale classificato in base all'Allegato 1 alla parte
terza del presente decreto;
v) buon potenziale ecologico: lo stato di un corpo
idrico artificiale o fortemente modificato, cosi'
classificato in base alle disposizioni pertinenti
dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo
stato chimico richiesto per conseguire gli obiettivi
ambientali per le acque superficiali o fissati dal
presento, ossia lo stallo raggiunto da un corpo idrico
superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti
noti supera gli standard di qualita' ambientali fissati
dall'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto,
Tabella 1/A ed ai sensi della parte terza del presente
decreto;
aa) buono stato chimico delle acque sotterranee: lo
stato chimico di un corpo idrico sotterraneo che risponde a
tutte le condizioni di cui alla tabella B.3.2 dell'Allegato
1 alla parte terza del presente decreto;
bb) stato quantitativo: l'espressione del grado in cui
un corpo idrico sotterraneo e' modificato da estrazioni
dirette e indirette;
cc) risorse idriche sotterranee disponibili: il
risultato della velocita' annua media di ravvenamento
globale a lungo termine del corpo idrico sotterraneo meno
la velocita' annua media a lungo termine del flusso
necessario per raggiungere gli obiettivi di qualita'
ecologica per le acque superficiali connesse, di cui
all'art. 76, al fine di evitare un impoverimento
significativo dello stato ecologico di tali acque, nonche'
danni rilevanti agli ecosistemi terrestri connessi;
dd) buono stato quantitativo: stato definito nella
tabella B.1.2 dell'Allegato 1 alla parte terza del presente
decreto;
ee) sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di
sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre
sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a
preoccupazioni analoghe;
ff) sostanze prioritarie e sostanze pericolose
prioritarie: le sostanze individuate con disposizioni
comunitarie ai sensi dell'art. 16 della direttiva
2000/60/CE;
gg) inquinante: qualsiasi sostanza che possa inquinare,
in particolare quelle elencate nell'Allegato 8 alla parte
terza del presente decreto;
hh) immissione diretta nelle acque sotterranee:
l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee senza
infiltrazione attraverso il suolo o il sottosuolo;
ii) obiettivi ambientali: gli obiettivi fissati dal
titolo II della parte terza del presente decreto;
ll) standard di qualita' ambientale: la concentrazione
di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle
acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere
superata per tutelare la salute umana e l'ambiente;
mm) approccio combinato: l'insieme dei controlli, da
istituire o realizzare, salvo diversa indicazione delle
normative di seguito citate, entro il 22 dicembre 2012,
riguardanti tutti gli scarichi nelle acque superficiali,
comprendenti i controlli sulle emissioni basati sulle
migliori tecniche disponibili, quelli sui pertinenti valori
limite di emissione e, in caso di impatti diffusi, quelli
comprendenti, eventualmente, le migliori prassi ambientali;
tali controlli sono quelli stabiliti:
1) nel decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento;
2) nella parte terza del presente decreto in materia
di acque reflue urbane, nitrati provenienti da fonti
agricole, sostanze che presentano rischi significativi per
l'ambiente acquatico o attraverso l'ambiente acquatico,
inclusi i rischi per le acque destinate alla produzione di
acqua potabile e di scarichi di Hg, Cd, HCH, DDT, PCP,
aldrin, dieldrin, endrin, HCB, HCBD, cloroformio,
tetracloruro di carbonio, EDC, tricloroetilene, TCB e
percloroetilene;
nn) acque destinate al consumo umano: le acque
disciplinate dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.
31;
oo) servizi idrici: tutti i servizi che forniscono alle
famiglie, agli enti pubblici o a qualsiasi attivita'
economica:
1) estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento e
distribuzione di acque superficiali o sotterranee;
2) strutture per la raccolta e il trattamento delle
acque reflue, che successivamente scaricano nelle acque
superficiali;
pp) utilizzo delle acque: i servizi idrici unitamente
agli altri usi risultanti dall'attivita' conoscitiva di cui
all'art. 118 che incidono in modo significativo sullo stato
delle acque. Tale nozione si applica ai fini dell'analisi
economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza del
presente decreto;
qq) [valori limite di emissione: la massa espressa in
rapporto a determinati parametri specifici, la
concentrazione e/o il livello di un'emissione che non
devono essere superati in uno o piu' periodi di tempo. I
valori limite di emissione possono essere fissati anche per
determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I
valori limite di emissione delle sostanze si applicano di
norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni
dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione;
per gli scarichi indiretti nell'acqua, l'effetto di una
stazione di depurazione di acque reflue puo' essere preso
in considerazione nella determinazione dei valori limite di
emissione dell'impianto, a condizione di garantire un
livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo
insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori
nell'ambiente]. Lettera abrogata dall'art. 2, comma 7,
decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
rr) controlli delle emissioni: i controlli che
comportano una limitazione specifica delle emissioni, ad
esempio un valore limite delle emissioni, oppure che
definiscono altrimenti limiti o condizioni in merito agli
effetti, alla natura o ad altre caratteristiche di
un'emissione o condizioni operative che influiscono sulle
emissioni;
ss) costi ambientali: i costi legati ai danni che
l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente,
agli ecosistemi e a coloro che usano l'ambiente;
tt) costi della risorsa: i costi delle mancate
opportunita' imposte ad altri utenti in conseguenza dello
sfruttamento intensivo delle risorse al di la' del loro
livello di ripristino e ricambio naturale;
uu) impianto: l'unita' tecnica permanente in cui sono
svolte una o piu' attivita' di cui all'Allegato I del
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e qualsiasi
altra attivita' accessoria, che siano tecnicamente connesse
con le attivita' svolte in uno stabilimento e possono
influire sulle emissioni e sull'inquinamento; nel caso di
attivita' non rientranti nel campo di applicazione del
decreto legislativo i 8 febbraio 2005, n. 59, l'impianto si
identifica nello stabilimento. Nel caso di attivita' di cui
all'Allegato I del predetto decreto, l'impianto si
identifica con il complesso assoggettato alla disciplina
della prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento.
- L'art. 2, comma 5, del decreto legislativo l6 gennaio
2008, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio
2008, n. 24, S.O., cosi' recita:
«Art. 2 (Modifiche alle Parti terza e quarta del decreto
legis1ativo 3 aprile 2006, n. 152). - Omissis.
5. All'art. 74, comma 1, lettera ff), le parole:
"qualsiasi immissione di acque reflue in" sono sostituite
dalle seguenti: "qualsiasi immissione effettuata
esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento
che collega senza soluzione di continuita' il ciclo di
produzione del refluo con il corpo ricettore".
Omissis».
- L'allegato 1, Parte Terza B.4, del decreto legislativo
n. 152 del 2006, citato nella premesse, reca:

«Parte Terza

Allegato 1

Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione
degli obiettivi di qualita' ambientale.
B.4. Monitoraggio dello stato chimico delle acque
sotterranee».
- Per gli articoli 76 e 77, del decreto legislativo n.
152 del 2006, vedi note all'art. 1.



 
Art. 3.

Criteri per valutare lo stato chimico delle acque sotterranee

1. Ai fini della valutazione dello stato chimico di un corpo o di un gruppo di corpi idrici sotterranei, le regioni adottano gli standard di qualita' ambientale ed i valori soglia indicati rispettivamente dalle tabelle 2 e 3 della Parte A dell'Allegato 3.
2. I valori soglia e gli standard di qualita' di cui al comma 1 si applicano limitatamente alle sostanze, ai gruppi di sostanze ed agli indicatori di inquinamento che, a seguito dell'attivita' di caratterizzazione effettuata ai sensi dell'Allegato 1, Parte B, risultino determinare il rischio di non raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. I valori soglia di cui all'Allegato 3, Parte A, Tabella 3, sono definiti a livello nazionale secondo i criteri riportati allo stesso Allegato 3, Parte A.2. La fissazione di detti valori, necessaria all'identificazione del buono stato chimico per alcune sostanze, tiene conto della protezione del corpo idrico sotterraneo in relazione all'impatto e al rapporto tra acque sotterranee e acque superficiali, acque sotterranee ed ecosistemi terrestri ed acquatici ad esse connessi e delle conoscenze tossicologiche ed ecotossicologiche.
4. Qualora un corpo idrico sotterraneo sia designato per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano, restano valide le disposizioni di cui all'articolo 82, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
5. Per i corpi idrici sotterranei condivisi tra l'Italia e uno o piu' Stati membri della Unione europea ovvero uno o piu' Paesi non appartenenti all'Unione europea, la fissazione dei valori soglia e' soggetta a un coordinamento tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni interessate e gli Stati confinanti.
6. Le autorita' competenti ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 riportano nei piani di gestione di bacino idrografico e nei piani di tutela di cui agli articoli 117 e 121 del decreto legislativo n. 152 del 2006 gli standard di qualita' ed i valori soglia di cui all'Allegato 3 come obiettivo da raggiungere entro il 22 dicembre 2015, nonche' l'elenco delle sostanze rilevate nei corpi idrici sotterranei ricadenti nel territorio di competenza.
7. Le regioni, per le sostanze presenti nelle acque sotterranee ricadenti nel territorio di propria competenza non ricomprese nell'Allegato 3, richiedono la fissazione dei relativi valori soglia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che li definisce sulla base delle conoscenze scientifiche e tecnologiche disponibili, avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanita' (ISS) e del Consiglio nazionale delle ricerche-Istituto di ricerca sulle acque (CNR-IRSA).



Nota all'art. 3:
- Per gli articoli 76 e 77, del decreto legislativo n.
152 del 2006, vedi note all'art. 1.
- L'art. 82, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del
2006, citato nelle premesse, cosi' recita:
«Art. 82 (Acque utilizzate per l'estrazione di acqua
potabile). - Omissis.
3. Per i corpi idrici di cui al comma i deve essere
conseguito l'obiettivo ambientale di cui agli articoli 76 e
seguenti.».
- Gli articoli 117 e 121 , del decreto legislativo n.
152 del 2006, cosi' recitano:
«Art. 117 (Piani di gestione e registro delle aree
protette). - 1. Per ciascun distretto idrografico e'
adottato un Piano di gestione, che rappresenta
articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di
cui all'art. 65. Il Piano di gestione costituisce pertanto
piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e
approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo
dall'art. 66. Le Autorita' di bacino, ai fini della
predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la
partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti
nello specifico settore.
2. Il Piano di gestione e' composto dagli elementi
indicati nella parte A dell'Allegato 4 alla parte terza del
presente decreto.
3. L'Autorita' di bacino, sentite le Autorita' d'ambito
del servizio idrico integrato, istituisce entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente norma, sulla base
delle informazioni trasmesse dalle regioni, un registro
delle aree protette di cui all'Allegato 9 alla parte terza
del presente decreto, designate dalle autorita' competenti
ai sensi della normativa vigente.».
«Art. 121 (Piani di tutela della acque). - 1. Il Piano
di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di
settore ed e' articolato secondo i contenuti elencati nel
presente articolo, nonche' secondo le specifiche indicate
nella parte B dell'Allegato 4 alla parte terza del presente
decreto.
2. Entro il 31 dicembre 2006 le Autorita' di bacino, nel
contesto delle attivita' di pianificazione o mediante
appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentite le
province e le Autorita' d'ambito, definiscono gli obiettivi
su scala di distretto cui devono attenersi i piani di
tutela delle acque, nonche' le priorita' degli interventi.
Entro il 31 dicembre 2007, le regioni, sentite le province
e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia,
adottano il Piano di tutela delle acquee lo trasmettono al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
nonche' alle competenti Autorita' di bacino, per le
verifiche di competenza.
3. Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi
volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli
obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto, le
misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa
del sistema idrico.
4. Per le finalita' di cui al comma 1 il Piano di tutela
contiene in particolare:
a) i risultati dell'attivita' conoscitiva;
b) l'individuazione degli obiettivi di qualita'
ambientale e per specifica destinazione;
c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e
delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione
dall'inquinamento e di risanamento;
d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra
loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
e) l'indicazione della cadenza temporale degli
interventi e delle relative priorita';
f) il programma di verifica dell'efficacia degli
interventi previsti;
g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
g-bis) i dati in possesso delle autorita' e agenzie
competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda
delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni
interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la
rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da
renderli disponibili per i cittadini;
h) l'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla
parte terza del presente decreto e le misure previste al
fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art.
119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
i) le risorse finanziarie previste a legislazione
vigente.
5. Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano
di tutela le Autorita' di bacino verificano la conformita'
del piano agli atti di pianificazione o agli atti di
indirizzo e coordinamento di cui al comma 2, esprimendo
parere vincolante. Il Piano di tutela e' approvato dalle
regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il
31 dicembre 2008. Le successive revisioni e gli
aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni.».



 
Art. 4.

Procedura di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee

1. Le regioni, ai fini della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee, adottano la procedura di cui al comma 2 e possono prevedere, nell'ambito delle attivita' di monitoraggio, il raggruppamento dei corpi idrici sotterranei secondo le modalita' riportate all'Allegato 4, punto 4.1.
2. Un corpo o un gruppo di corpi idrici sotterranei sono considerati in buono stato chimico quando ricorra una delle seguenti condizioni :
a) sono rispettate le condizioni riportate all'Allegato 3, Parte A, tabella 1;
b) sono rispettati, per ciascuna sostanza controllata, gli standard di qualita' ed i valori soglia di cui all'Allegato 3, Parte A, tabelle 2 e 3, in ognuno dei siti individuati per il monitoraggio del corpo idrico sotterraneo o dei gruppi di corpi idrici sotterranei;
c) lo standard di qualita' delle acque sotterranee o il valore soglia e' superato in uno o piu' siti di monitoraggio, che comunque rappresentino non oltre il 20 per cento dell'area totale o del volume del corpo idrico, per una o piu' sostanze ed un'appropriata indagine svolta in conformita' all'Allegato 5 conferma che:
1) sulla scorta della valutazione di cui all'Allegato 5, punto 3, non si ritiene che le concentrazioni di inquinanti che superano gli standard di qualita' o i valori soglia delle acque sotterranee definiti rappresentino un rischio ambientale significativo, tenendo conto dell'estensione del corpo idrico sotterraneo interessato;
2) le altre condizioni per la valutazione del buono stato chimico delle acque sotterranee riportate all'Allegato 3, Parte A, Tabella 1, sono soddisfatte in conformita' al punto 4 dell'Allegato 5;
3) i corpi idrici sotterranei utilizzati o che saranno utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano, che forniscono in media oltre 10 m3/giorno o servono piu' di 50 persone, sono assoggettati ad una protezione tale che impedisca il peggioramento della loro qualita' o un aumento del livello di trattamento per la potabilizzazione necessaria a garantire i requisiti di qualita' di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;
4) la capacita' del corpo idrico sotterraneo o di ogni singolo corpo del gruppo di corpi idrici sotterranei di sostenere gli usi umani non e' stata danneggiata in maniera significativa dall'inquinamento.
3. I corpi idrici sotterranei sono assoggettati al monitoraggio da effettuare secondo i criteri riportati all'Allegato 4, al fine di acquisire i dati di monitoraggio rappresentativi per una conoscenza corretta e complessiva dello stato chimico delle acque sotterranee.
4. Le autorita' competenti ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 riportano nei piani di gestione di bacino idrografico e nei piani di tutela, la classificazione dei corpi idrici sotterranei effettuata secondo la procedura di cui al comma 2, nonche', qualora ricorrano le condizioni di cui alla lettera c) del medesimo comma 2, la sintesi della valutazione dello stato chimico contenente anche una descrizione del metodo seguito nella valutazione finale, in considerazione dei superamenti degli standard di qualita' o dei valori soglia per le acque sotterranee nei singoli siti di monitoraggio.
5. Qualora un corpo idrico sotterraneo sia classificato in buono stato chimico in conformita' al comma 2, lettera c), al fine di proteggere gli ecosistemi acquatici, terrestri e gli usi legittimi delle acque sotterranee dipendenti dalla parte del corpo idrico sotterraneo rappresentata dal sito o dai siti di monitoraggio in cui e' stato superato lo standard di qualita' o il valore soglia, le regioni attuano programmi di misure contenenti almeno quelle indicate alla Parte Terza del decreto legislativo n.152 del 2006, nonche' altre misure derivanti da specifiche normative che possono essere messe in relazione alla tutela delle acque sotterranee.



Nota all'art. 4:
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, reca:
«Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita'
delle acque destinate al consumo umano. Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2001, n. 52, S.O.».
- Per il decreto legislativo n. 152 del 2006, Parte
Terza, vedi note all'art. 2.



 
Art. 5.

Individuazione di tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di inquinanti e determinazione dei punti di partenza
per le inversioni di tendenza

1. Le autorita' di Bacino, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati derivati dalle attivita' di monitoraggio, individuano, conformemente all'Allegato 6, Parte A, le tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di inquinanti, di gruppi di inquinanti e di indicatori di inquinamento rilevate nei corpi o nei gruppi di corpi idrici sotterranei che sono stati identificati a rischio e determinano:
a) i punti di partenza per le inversioni di tendenza come una percentuale del livello degli standard di qualita' e dei valori soglia delle acque sotterranee indicati all'Allegato 3, in base alla tendenza individuata e al rischio ambientale ad essa associato, conformemente all'Allegato 6, Parte B, punto 1;
b) le priorita' di intervento.
2. Sulla base degli atti emanati in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le regioni, al fine di ridurre progressivamente l'inquinamento, di prevenire il deterioramento delle acque sotterranee e di invertire le tendenze che presentano un rischio significativo di danno per la qualita' degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri, per la salute umana o per gli usi legittimi, reali o potenziali, dell'ambiente acquatico, individuano ed applicano, ove necessario, misure piu' restrittive di quelle indicate alla Parte Terza del decreto legislativo n.152 del 2006.
3. Le autorita' competenti ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 riportano nei piani di gestione di bacino idrografico e nei piani di tutela, nell'ambito della revisione periodica degli stessi, le misure adottate, indicando altresi' una sintesi in cui si evidenziano:
a) la metodologia utilizzata per la valutazione di tendenza nei singoli siti di monitoraggio di un corpo idrico o di un gruppo di corpi idrici sotterranei sulla base della quale gli stessi corpi idrici sono soggetti ad una tendenza significativa e duratura all'aumento della concentrazione di un inquinante o ad un'inversione di tale tendenza;
b) i criteri su cui si e' basata la determinazione dei punti di partenza di cui al comma 1.
4. Le regioni, qualora necessario per determinare l'impatto dei pennacchi di inquinamento riscontrati nei corpi idrici sotterranei che possono compromettere il conseguimento degli obiettivi di qualita' di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, in particolare, i pennacchi risultanti da fonti puntuali e da aree contaminate, svolgono controlli supplementari di valutazioni di tendenza per gli inquinanti individuati, al fine di verificare che i pennacchi non si espandano, non provochino un deterioramento dello stato chimico del corpo o del gruppo di corpi idrici sotterranei e non rappresentino un rischio per la salute umana e per l'ambiente. I risultati di tali valutazioni sono sintetizzati nei piani di gestione dei bacini idrografici e nei piani di tutela.



Nota all'art. 5:
- Per il decreto legislativo n. 152 del 2006, Parte
Terza, vedi note all'art. 2.
- Per gli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n.
152 del 2006, vedi note all'art. 1.



 
Art. 6.

Stato quantitativo delle acque sotterranee

1. Ai fini della valutazione del buono stato quantitativo di un corpo idrico sotterraneo o di un gruppo di corpi idrici sotterranei, le regioni si attengono ai criteri di cui all'Allegato 3, Parte B, tabella 4.
2. Per i corpi idrici sotterranei condivisi tra l'Italia e uno o piu' Stati membri dell'Unione europea ovvero uno o piu' Paesi non appartenenti all'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni interessate avviano un coordinamento con gli Stati confinanti ai fini della valutazione dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei e dell'individuazione delle misure necessarie alla tutela quantitativa degli stessi.
3. I corpi idrici sotterranei sono assoggettati al monitoraggio da effettuare secondo i criteri riportati all'Allegato 4, punto 4.3, al fine di acquisire i dati di monitoraggio rappresentativi per una conoscenza corretta e complessiva dello stato quantitativo delle acque sotterranee.
4. Le autorita' competenti ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 riportano nei piani di gestione di bacino idrografico e nei piani di tutela, la classe di qualita' dello stato quantitativo nonche' le misure individuate ai fini del raggiungimento o del mantenimento del buono stato quantitativo per i corpi idrici sotterranei ricadenti nel territorio di competenza.



Nota all'art. 6:
- Per il decreto legislativo n. 152 del 2006, vedi note
alle premesse.



 
Art. 7.

Misure per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle
acque sotterranee

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 103 e 104 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di prevenire o di limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee e di perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n.152 del 2006, le regioni assicurano che il programma di misure stabilito conformemente all'articolo 116 del medesimo decreto legislativo comprenda:
a) tutte le misure necessarie a prevenire scarichi ed immissioni indirette nelle acque sotterranee di sostanze pericolose di cui articolo 74, comma 2, lettera ee), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le regioni individuano le sostanze pericolose tenendo conto, in particolare, di quelle appartenenti alle famiglie o ai gruppi di inquinanti tra quelle dell'Allegato 8, alla Parte Terza, punti da 1 a 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) tutte le misure necessarie per limitare gli scarichi e le immissioni indirette nelle acque sotterranee di sostanze non considerate pericolose di cui al citato Allegato 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e di altri inquinanti non pericolosi, al fine di evitare un deterioramento ed una significativa e duratura tendenza all'aumento della concentrazione di inquinanti nelle acque sotterranee. Nell'individuazione delle misure si tiene conto delle migliori pratiche ambientali e delle migliori tecniche disponibili.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, e' riportato all'Allegato 2 del presente decreto un elenco indicativo minimo di sostanze pericolose.
3. Fatti salvi eventuali requisiti piu' rigorosi fissati dalla normativa nazionale o regionale di settore, le regioni possono escludere dalle misure di cui al comma 1 gli scarichi e le immissioni indirette di inquinanti che sono:
a) considerate essere in quantita' e concentrazioni cosi' piccole da precludere qualsiasi attuale o futuro pericolo di deterioramento della qualita' delle acque sotterranee riceventi;
b) le conseguenze di incidenti o di circostanze naturali eccezionali che non possano ragionevolmente essere previsti, evitati o attenuati;
c) considerate come tecnicamente impossibili da prevenire o limitare senza ricorrere a misure che aumenterebbero i rischi per la salute umana o la qualita' dell'ambiente nel suo complesso o a misure sproporzionatamente onerose per rimuovere quantita' di inquinanti da terreni o sottosuoli contaminati o altrimenti controllare la loro percolazione negli stessi;
d) il risultato degli interventi nelle acque superficiali intesi, tra l'altro, a mitigare gli effetti di inondazioni e siccita' e ai fini della gestione delle acque e delle vie navigabili, anche a livello internazionale; tali attivita', che comprendono ad esempio, le escavazioni, il dragaggio, il trasferimento ed il deposito di sedimenti in acqua superficiale, sono condotte in conformita' alla normativa vigente, purche' dette immissioni non compromettano il raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. Le regioni possono ricorrere alle esenzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 solo se e' in atto un efficiente monitoraggio delle acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 4.
5. Le regioni, qualora ricorrano alle esenzioni di cui al comma 3, informano tempestivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Il comma 3 dell'articolo 104 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e' sostituito dal seguente:
«3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unita' geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unita' dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalita' dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualita' e quantita', da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.».



Nota all'art. 7:
- L'art. 103 del decreto legislativo n. 152 del 2006,
citato nelle premesse, cosi' recita:
«Art. 103 (Scarichi sul suolo). - 1 . E' vietato lo
scarico sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, fatta eccezione:
a) per i casi previsti dall'art. 100, comma 3;
b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti
fognarie;
c) per gli scarichi di acque reflue urbane e
industriali per i quali sia accertata l'impossibilita'
tecnica o l'eccessiva onerosita', a fronte dei benefici
ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici
superficiali, purche' gli stessi siano conformi ai criteri
ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle
regioni ai sensi dell'art. 101, comma 2. Sino
all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i
valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5
alla parte terza del presente decreto;
d) per gli scarichi di acque provenienti dalla
lavorazione di rocce naturali nonche' dagli impianti di
lavaggio delle sostanze minerali, purche' i relativi fanghi
siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali
e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o
instabilita' dei suoli;
e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in
reti fognarie separate;
f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi
idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti
idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.
2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli
scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in
corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero
destinati al riutilizzo in conformita' alle prescrizioni
fissate con il decreto di cui all'art. 99, comma 1. In caso
di mancata ottemperanza agli obblighi indicati,
l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli
effetti revocata.
3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1
devono essere conformi ai limiti della Tabella 4
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle
sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto.».
- Il testo vigente dell'art. 104 del decreto legislativo
n. 152 del 2006, citato nelle premesse, cosi' come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 104 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque
sotterranee). - 1 . E' vietato lo scarico diretto nelle
acque sotterranee e nel sottosuolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorita'
competente, dopo indagine preventiva, puo' autorizzare gli
scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per
scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o
cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori
di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di
scambio termico.
"3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i
giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero
dello sviluppo economico e per i giacimenti a terra, ferme
restando le competenze del Ministero dello sviluppo
economico in materia di ricerca e coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi, le Regioni possono
autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione
di idrocarburi nelle unita' geologiche profonde da cui gli
stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unita'
dotate delle stesse caratteristiche che contengano o
abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalita' dello
scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di
scarico o altre sostanzepericolose diverse, per qualita' e
quantita', da quelle derivanti dalla separazione degli
idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con
la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a
garantire che le acque di scarico non possono raggiungere
altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi".
4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorita'
competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla
verifica dell'assenza di sostanze estranee, puo'
autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque
utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti,
purche' i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente
da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti
danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente
per territorio, a spese del soggetto richiedente
l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e
qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per
la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla
richiesta di autorizzazione allo scarico.
5. Per le attivita' di prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo
scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le
modalita' previste dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio con proprio decreto, purche' la
concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo
scarico diretto a mare e' progressivamente sostituito dalla
iniezione o reiniezione in unita' geologiche profonde, non
appena disponibili pozzi non piu' produttivi ed idonei
all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel
rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in
unita' geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza
anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalita'
previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:
a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la
capacita' del pozzo iniettore o reiniettore non sia
sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua
risultante dall'estrazione di idrocarburi;
b) per il tempo necessario allo svolgimento della
manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire
la corretta funzionalita' e sicurezza del sistema
costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di
reiniezione.
7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai
commi 5 e 6 e' autorizzato previa presentazione di un piano
di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli
per le acquee per gli ecosistemi acquatici.
8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5
e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee,
esistenti e debitamente autorizzati, devono essere
convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati,
ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o
all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata
ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo
scarico e' revocata.».
- Per gli articoli 76 e 77, del decreto legislativo n.
152, vedi note all'art. 1.
- L'art. 116 del decreto legislativo n. 152 del 2006,
citato nelle premesse, cosi' recita:
«Art. 116 (Programmi di misure). - 1. Le regioni,
nell'ambito delle risorse disponibili, integrano i Piani di
tutela di cui all'art. 121 con i programmi di misure
costituiti dalle misure di base di cui all'Allegato 11 alla
parte terza del presente decreto e, ove necessarie, dalle
misure supplementari di cui al medesimo Allegato; tali
programmi di misure sono sottoposti per l'approvazione
all'Autorita' di bacino. Qualora le misure non risultino
sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi
previsti, l'Autorita' di bacino ne individua le cause e
indica alle regioni le modalita' per il riesame dei
programmi, invitandole ad apportare le necessarie
modifiche, fermo restando il limite costituito dalle
risorse disponibili. Le misure di base e supplementari
devono essere comunque tali da evitare qualsiasi aumento di
inquinamento delle acque marine e di quelle superficiali. I
programmi sono approvati entro il 2009 ed attuati dalle
regioni entro il 2012; il successivo riesame deve avvenire
entro il 2015 e dev'essere aggiornato ogni sei anni.».
- Per l'art. 74, comma 2, lettera ee), del decreto
legislativo n. 152 del 2006, vedi note all'art. 2.
- L'Allegato 8, punti da 1 a 9, del decreto legislativo
n. 152 del 2006, citato nelle premesse, cosi' recitano:
«Allegato 8

Elenco indicativo dei principali inquinanti

1 . Composti organoalogenati e sostanze che possano dare
origine a tali composti nell'ambiente acquatico
2. Composti organofosforici
3 . Composti organostannici
4. Sostanze e preparati, o i relativi prodotti di
decomposizione, di cui e' dimostrata la cancerogenicita' o
mutagenicita' e che possono avere ripercussioni sulle
funzioni steroidea, tiroidea, riproduttiva o su altre
funzioni endocrine connesse nell'ambiente acquatico o
attraverso di esso
5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche
persistenti e bioaccumulabili
6. Cianuri
7. Metalli e relativi composti
8. Arsenico e relativi composti
9. Biocidi e prodotti fitosanitari
Omissis.».



 
Art. 8.

Modifica degli Allegati

1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si provvede alla modifica degli Allegati tecnici di cui al presente decreto al fine di recepire modifiche relative a modalita' esecutive e a caratteristiche di ordine tecnico intervenute a livello comunitario.
2. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo n.152 del 2006, si provvede alla modifica degli Allegati tecnici di cui al presente decreto, al fine di adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche e tecnologiche. Con i medesimi regolamenti si provvede, sentiti il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, almeno con cadenza biennale, alla revisione della tabella 3 dell'Allegato 3 per adempiere alle finalita' di cui al comma 7 dell'articolo 3 ovvero per stralciare sostanze individuate nella medesima tabella nel caso in cui le stesse non costituiscono piu' un rischio per i corpi idrici sotterranei.
3. Le modifiche degli Allegati tecnici di cui al comma 2 sono recepite dalle autorita' competenti ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 nei piani di gestione dei bacini idrografici e nei piani di tutela attraverso la revisione periodica degli stessi.



Nota all'art. 8:
- L'art. 75, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del
2006, citato nelle premesse, cosi' recita:
«Art. 75(Competenze). - Omissis.
3 . Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione
della parte terza del presente decreto sono stabilite negli
Allegati al decreto stesso e con uno o piu' regolamenti
adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio previa intesa con la
Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi regolamenti
possono altresi' essere modificati gli Allegati alla parte
terza del presente decreto per adeguarli a sopravvenute
esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o
tecnologiche.
Omissis.».



 
Art. 9.

Modifiche alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni

1. Alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le lettere i), aa) e dd) del comma 2 dell'articolo 74 sono rispettivamente sostituite dalle lettere m), c) e d) dell'articolo 2 del presente decreto;
b) il punto 1.2 dell'Allegato 1 e' sostituito dall'Allegato 1, Parte A, al presente decreto;
c) la lettera B del punto 2 dell'Allegato 1 e' sostituita dagli Allegati 3 e 4 al presente decreto;
d) i punti 2.1 e 2.3 del punto 2 dell'Allegato 3 sono sostituiti dall'Allegato 1, Parte B al presente decreto.



Nota all'art. 9:
- Per il punto 1 dell'art. 74, del decreto legislativo
n. 152 del 2006, vedi note all'art. 2.



 
Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

1. Nei casi di deroga di cui agli articoli 103 e 104 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e nell'esercizio di attivita' che possono comportare immissioni indirette nelle acque sotterranee di inquinanti, il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 22 dicembre 2013, tengono conto delle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.
2. Le regioni trasmettono le informazioni relative all'attuazione del presente decreto e, in particolare, l'elenco delle sostanze di cui al comma 6 dell'articolo 3, secondo tempi e modalita' individuati dalla specifica normativa vigente.
3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ferme restando per queste ultime le disposizioni di cui all'articolo 176, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si applicano le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.



Nota all'art. 10:
- Per gli articoli 103 e 104, del decreto legislativo n.
152 del 2006, vedi note all'art. 7.
- L' art. 176, comma 3 , del decreto legislativo n. 152
del 2006, citato nelle premesse, cosi' recita:
«Art. 176 (Norma finale). - Omissis.
3 . Per le acque appartenenti al demanio idrico delle
province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le
competenze in materia di utilizzazione delle acque
pubbliche ed in materia di opere idrauliche previste dallo
statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e dalle
relative norme di attuazione.



 
Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 marzo 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico
Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
Zaia, Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni

Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
ALLEGATO 1
( articolo 1, comma 1)

Identificazione e caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei
Parte A - Identificazione dei corpi idrici

L'identificazione dei corpi idrici sotterranei e' necessaria ai fini dell'attuazione del presente decreto.
L'identificazione dei complessi idrogeologici e quindi degli acquiferi rappresenta la fase propedeutica alla identificazione dei corpi idrici sotterranei.
E' stato definito un percorso di caratterizzazione che porta alla individuazione dei corpi idrici partendo dai complessi idrogeologici di cui alla Tabella 1, passando per gli acquiferi che rappresentano gli elementi di riferimento gia' in larga parte individuati dalle regioni.

A.1 Identificazione dei complessi idrogeologici
Sulla base dei criteri generali univoci utili per giungere alla definizione dei corpi idrici sotterranei sono state definite sette tipologie di complessi idrogeologici partendo dalla Carta delle risorse idriche sotterranee di Mouton che costituisce il quadro di riferimento nazionale omogeneo.
Tali tipologie sono state definite tenendo in considerazione gli elementi caratterizzanti i complessi idrogeologici (litologia e assetto idrogeologico) e i parametri descrittivi come la produttivita', la facies idrochimica, i contaminanti naturali, la vulnerabilita' e l'impatto antropico (tabella 1).

=====================================================================
Acronimo | Complessi idrogeologici ===================================================================== DQ |Alluvioni delle depressioni quaternarie AV |Alluvioni vallive CA |Calcari VU |Vulcaniti DET |Formazioni detritiche degli altipiani plio-quaternarie LOC |Acquiferi locali STE |Formazioni sterili
Tabella 1 Fried, J. Mouton, F. Mangano (1982)

Tali sette tipologie di Complessi idrogeologici rappresentano il quadro ove ricollocare gli acquiferi e, successivamente, i corpi idrici sotterranei secondo lo schema di massima, di seguito riportato.

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*Unita' di bilancio: dominio dotato di una comprovata unita' stratigrafica e/o strutturale, al cui limite si verificano condizioni che annullano od ostacolano le possibilita' di interscambi idrici sotterranei e che al suo interno puo' contenere uno o piu' corpi idrici.
L'individuazione dei limiti delle unita' di bilancio e' un processo iterativo che le regioni perfezionano nel corso del tempo.

A.2 Criteri per l'identificazione degli acquiferi
L'identificazione degli acquiferi viene effettuata sulla base di criteri idrogeologici. L'elaborazione di un modello concettuale permettera' di pervenire ad un bilancio in termini di entrate e di uscite ed alla valutazione della vulnerabilita', tenendo conto delle pressioni antropiche.
La complessita' ed il dettaglio del modello aumentano gradualmente all'aumentare delle conoscenze e vengono approfondite nel tempo durante le fasi di caratterizzazione e di monitoraggio.
L'identificazione degli acquiferi deve comunque soddisfare due criteri: flusso significativo e quantita' significativa.
Se uno o entrambi i criteri sono soddisfatti, le unita' stratigrafiche sono da considerarsi acquifero.
Detti criteri per l'identificazione degli acquiferi sono illustrati nello schema seguente (Fig. 1):

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A.3 Delimitazione dei corpi idrici
La delimitazione dei corpi idrici sotterranei deve assicurare che vengano raggiunti gli obiettivi di qualita' ambientale di cui all'articolo 76 del decreto n.152 del 2006 ed una descrizione appropriata dello stato chimico e quantitativo delle acque sotterranee. Il corpo idrico sotterraneo e' per definizione "un volume distinto di acque sotterranee contenuto da uno o piu' acquiferi". Deve essere individuato come quella massa di acqua caratterizzata da omogeneita' nello stato ambientale (qualitativo e/o quantitativo), tale da permettere, attraverso l'interpretazione delle misure effettuate in un numero significativo di stazioni di campionamento, di valutarne lo stato e di individuare il trend. Puo' essere coincidente con 1' acquifero che lo contiene, puo' esserne una parte, ovvero corrispondere a piu' acquiferi diversi o loro porzioni.
Le definizioni di acquifero e di corpo idrico sotterraneo permettono di identificare i corpi idrici sotterranei sia separatamente, all'interno di strati diversi che si sovrappongono su un piano verticale, sia come singolo corpo idrico che si estende tra i diversi strati. Un corpo idrico sotterraneo puo' essere all'interno di uno o piu' acquiferi, come, ad esempio, nel caso di due acquiferi adiacenti caratterizzati da pressioni simili e contenenti acque con caratteristiche qualitative e quantitative analoghe.
I corpi idrici devono essere delimitati in modo da permettere una descrizione appropriata ed affidabile dello stato quantitativo e chimico delle acque sotterranee.
La valutazione dello stato quantitativo e' facilitata se i corpi idrici sotterranei sono delimitati in modo tale che qualsiasi flusso di acqua sotterranea da un corpo idrico ad un altro e' talmente piccolo da poter essere trascurato nei calcoli dei bilanci idrici oppure puo' essere stimato con sufficiente precisione.
Le Regioni devono tenere conto delle caratteristiche specifiche degli acquiferi quando procedono alla delimitazione dei corpi idrici sotterranei. Per esempio, le caratteristiche del flusso di alcuni strati geologici, quali il substrato carsico e fratturato, sono molto piu' difficili da prevedere rispetto ad altre. La delimitazione dei corpi idrici deve essere vista come un processo iterativo, da perfezionare nel corso del tempo, nella misura necessaria per valutare e gestire adeguatamente i rischi del non raggiungimento degli obiettivi ambientali.
Potrebbe anche presentarsi il caso di un flusso consistente tra strati con caratteristiche molto differenti (per esempio, i complessi carsici e l'arenaria). Le proprieta' diverse di questi strati potrebbero richiedere approcci diversi di gestione per il raggiungimento degli obiettivi preposti. In questo caso, le Regioni possono delimitare i confini dei corpi idrici in modo che coincidano con i confini tra gli strati. Nel far cio' devono, comunque, assicurare una adeguata valutazione dello stato quantitativo.

A.4 Criteri per la delimitazione dei corpi idrici sotterranei
La delimitazione dei corpi idrici sotterranei si basa inizialmente su criteri di tipo fisico ed e' successivamente perfezionata sulla base di informazioni concernenti lo stato di qualita' ambientale.
Due sono, quindi, i criteri generali che si basano sui seguenti elementi:
a. confini idrogeologici;
b. differenze nello stato di qualita' ambientale.

CRITERIO a)
Possono essere assunti come punto di partenza per la identificazione geografica dei corpi idrici i limiti geologici. Nei casi in cui la descrizione dello stato e/o il raggiungimento degli obiettivi ambientali richiedano una maggiore suddivisione ovvero non sia possibile identificare un limite geologico, si possono utilizzare, ad esempio, lo spartiacque sotterraneo o le linee di flusso.

CRITERIO b)
Differenze nello stato di qualita' ambientale: gli obiettivi di qualita' dei corpi idrici sotterranei e le misure necessarie per raggiungerli dipendono dallo stato di qualita' esistente. I corpi idrici sotterranei devono essere unita' con uno stato chimico ed uno stato quantitativo ben definiti. Quindi, significative variazioni di stato di qualita' all'interno di acque sotterranee devono essere prese in considerazione per individuare i confini dei corpi idrici, procedendo, ove necessario, ad una suddivisione in corpi idrici di dimensioni minori. Qualora le differenze nello stato di qualita' si riducano durante un ciclo di pianificazione, si puo' procedere alla riunificazione dei corpi idrici precedentemente identificati in vista dei successivi cicli di pianificazione. Laddove, invece, lo stato di qualita' sia omogeneo possono essere delimitati estesi corpi idrici sotterranei. Detti confini possono essere ridefiniti ad ogni revisione del Piano di gestione dei bacini idrografici ma devono restare fissi per il periodo di durata di ciascun piano.
Qualora non siano disponibili informazioni sufficienti alla valutazione dello stato di qualita' ambientale nelle fasi iniziali di attuazione del presente decreto, per individuare i confini dei corpi idrici sotterranei, si usano le analisi su pressioni ed impatti come indicatori dello stato di qualita'. Con il miglioramento delle conoscenze relative allo stato delle acque, i confini dei corpi idrici devono essere modificati prima della pubblicazione di ciascun Piano di gestione dei bacini idrografici, ogni 6 anni.
La suddivisione delle acque sotterranee in corpi idrici sotterranei e' quindi una questione che le regioni devono decidere sulla base delle caratteristiche particolari del loro territorio.
Nel prendere tali decisioni sara' necessario trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di descrivere adeguatamente lo stato delle acque sotterranee e la necessita' di evitare una suddivisione degli acquiferi in un numero di corpi idrici impossibile da gestire.

A.5 Procedura suggerita per l'applicazione pratica del termine corpo idrico sotterraneo La figura 2 suggerisce un procedimento iterativo e gerarchico per l'identificazione dei corpi idrici sotterranei, basato sui principi descritti nel presente Allegato.

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Parte B - Caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei

B.1 Finalita'
Le regioni, ai sensi degli articoli 118 e 120 del decreto legislativo n.152 del 2006, conducono l'analisi delle pressioni e degli impatti sui corpi idrici sotterranei ed il rilevamento dello stato di qualita' degli stessi.
Al fine di mettere in atto adeguate misure di ripristino e di tutela dei corpi idrici, e' necessario che per ciascuno di essi venga sviluppata, in relazione anche al bacino idrografico di appartenenza, una corretta e dettagliata conoscenza di:
- attivita' antropiche;
- pressioni che le suddette attivita' esercitano sui corpi idrici sotterranei (scarichi di reflui, prelievi idrici, uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti);
- impatti, ossia gli effetti ambientali causati dalle pressioni.
Attraverso attivita' conoscitiva e' possibile effettuare una valutazione della vulnerabilita' dei corpi idrici sotterranei rispetto alle pressioni individuate. Sulla base delle informazioni sulle attivita' antropiche presenti nel bacino idrografico e dei dati di monitoraggio ambientale e' possibile, infatti, pervenire ad una previsione circa la capacita' di un corpo idrico di raggiungere o meno gli obiettivi di qualita' di cui agli articoli 76 e 77 del decreto n.152 del 2006, gli obiettivi specifici, ove pertinenti, previsti (bile leggi istitutive delle aree protette di cui all'Allegato 9 del citato decreto, gli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 6, e all'articolo 6, comma 1. Nel caso di previsione di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi il corpo idrico viene definito "a rischio".
Per facilitare tale valutazione le regioni si avvalgono del modello concettuale di cui alla Parte C. Sulla base delle informazioni pregresse acquisite ai sensi della normativa comunitaria e nazionale di settore, compresi i dati esistenti sul monitoraggio ambientale e sulle pressioni, le regioni, sentite le autorita' di bacino competenti, effettuano una prima definizione dei corpi idrici come "a rischio", "non a rischio" e "probabilmente a rischio".
L'attribuzione di categorie di rischio ha lo scopo di individuare un criterio di priorita', basato sul rischio, attraverso il quale orientare i programmi di monitoraggio.

B.2 Classi di rischio dei corpi idrici

B.2.1 Prima identificazione di corpi idrici a rischio
Nelle more dell'attuazione definitiva di tutte le fasi che concorrono alla definizione del rischio dei corpi idrici, le regioni, sentite le autorita' di bacino competenti, identificano come corpi idrici a rischio i seguenti:
a) corpi idrici sotterranei destinati alla produzione di acqua potabile le cui caratteristiche non sono conformi alle disposizioni di cui al decreto n. 31 del 2001 limitatamente alle sostanze chimiche;
b) corpi idrici sotterranei correlati a zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari di cui agli articoli 92 e 93 del decreto n.152 del 2006;
c) corpi idrici sotterranei interessati da aree contaminate, identificate come siti di bonifica, ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto n.152 del 2006;
d) corpi idrici che, sulla base delle caratteristiche di qualita' emerse da monitoraggi pregressi, presentano gli indici di qualita' e i parametri correlati all' attivita' antropica che incide sul corpo idrico non conformi con l'obiettivo di qualita' da raggiungere entro il 2015 e per i quali, in relazione allo sviluppo atteso delle pressioni antropiche e alle peculiarita' e fragilita' degli stessi corpi idrici e degli eventuali ecosistemi acquatici connessi, risulta improbabile il raggiungimento degli stessi obiettivi entro il 2015. Possono essere identificati altresi' come a rischio i corpi idrici sotterranei connessi a corpi idrici superficiali dichiarati come aree sensibili ai sensi dell'articolo 91 del decreto n. 152 del 2006. Le regioni, inoltre, valutano l'opportunita' di considerare a rischio anche i corpi idrici per i quali la particolarita' ed intensita' delle pressioni antropiche in essi incidenti, le peculiarita' e fragilita' degli stessi corpi idrici e degli eventuali ecosistemi acquatici connessi possono comportare un rischio per il mantenimento del buono stato di qualita'.

B.2.2 Prima identificazione di corpi idrici non a rischio e probabilmente a rischio
Sulla base delle informazioni pregresse acquisite ai sensi della normativa comunitaria e nazionale di settore, compresi i dati esistenti sul monitoraggio ambientale, le regioni, sentite le autorita' di bacino competenti, identificano come corpi idrici "non a rischio" quelli sui quali non insistono attivita' antropiche o per i quali e' provato, da specifico controllo dei parametri di qualita' correlati alle attivita' antropiche presenti, che queste non incidono sullo stato di qualita' del corpo idrico.
I corpi idrici, per i quali non esistono dati sufficienti sulle attivita' antropiche e sulle pressioni o, qualora sia nota l'attivita' antropica ma non sia possibile una valutazione dell'impatto provocato dall'attivita' stessa, per mancanza di un monitoraggio pregresso sui parametri ad essa correlati, sono provvisoriamente identificati come "probabilmente a rischio".

B.3 Elenco dei corpi idrici a rischio
Le regioni, sentite le autorita' di bacino competenti, sulla base della prima identificazione di cui al paragrafo B.2.1, compilano gli elenchi dei corpi idrici a rischio indicando, per ciascuno di essi, il bacino idrografico di appartenenza. Tali elenchi devono essere aggiornati sulla base dei risultati del riesame dell'impatto delle attivita' antropiche di cui al paragrafo B.4, dei risultati del monitoraggio di cui all'Allegato 4 e di quello effettuato anche ai sensi delle normative che istituiscono le aree protette, ove pertinenti, nonche' delle modifiche dell'uso del suolo.

B.4 Riesame dell'impatto delle attivita' antropiche sulle acque sotterranee
Oltre che alle finalita' di cui al paragrafo B.3, il riesame dell'impatto delle attivita' antropiche sulle acque sotterranee, affiancato ai risultati dell'attivita' del primo monitoraggio di sorveglianza, di cui al punto 4.2.1 dell'Allegato 4, mira a stabilire, entro il 2009, l'elenco finale dei corpi idrici "a rischio" e "non a rischio" attraverso l'attribuzione ad una delle due categorie dei corpi idrici provvisoriamente classificati come "probabilmente a rischio".
Tale riesame e' ottenuto attraverso la raccolta e l'aggiornamento delle seguenti informazioni:
a) ubicazione dei punti del corpo idrico sotterraneo usati per l'estrazione di acqua, con l'eccezione dei:
1) punti di estrazione che forniscono, in media, meno di 10 mc al giorno o
2) dei punti di estrazione di acqua destinata al consumo umano che forniscono, in media, meno di 10 m3 al giorno o servono meno di 50 persone;
b) medie annue delle portate di estrazione da tali punti;
c) composizione chimica dell'acqua estratta dal corpo idrico sotterraneo;
d) ubicazione dei punti del corpo idrico sotterraneo in cui siano presenti scarichi autorizzati ai sensi delle lettere a), b), e), d), e) e f), comma 1, dell'articolo 103 ed ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 104 del decreto n.152 del 2006;
e) portata degli scarichi in tali punti;
f) composizione chimica degli scarichi nel corpo idrico sotterraneo;
g) utilizzazione del suolo nel bacino o nei bacini idrografici da cui il corpo idrico sotterraneo si alimenta (area di ricarica) , comprese le immissioni di inquinanti e le alterazioni antropiche delle caratteristiche di deflusso e di ricarica naturale, come la diversione delle acque meteoriche o del deflusso superficiale causati da impermeabilizzazione del suolo, opere di sbarramento o drenaggio.

B.5 Riesame dell'impatto delle variazioni dei livelli delle acque sotterranee
Le regioni individuano i corpi idrici sotterranei per cui devono essere fissati obiettivi meno rigorosi a norma dell'articolo 77, comma 7, del decreto legislativo 152 del 2006, e comunque nel rispetto delle disposizioni di' cui al comma 8 del medesimo articolo, anche prendendo in considerazione gli effetti dello stato del corpo:
a) sulle acque superficiali e gli ecosistemi terrestri connessi;
b) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni e il drenaggio dei terreni;
c) sullo sviluppo antropico.

B.6 Riesame dell'impatto dell'inquinamento sulla qualita' delle acque sotterranee
Le regioni identificano i corpi idrici sotterranei per i quali devono essere specificati obiettivi meno rigorosi ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del decreto n.152 del 2006, e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 8 del medesimo articolo, laddove in conseguenza dell'impatto dell'attivita' antropica, determinata ai sensi dell'articolo 118 del decreto n.152 del 2006, il corpo idrico sotterraneo sia talmente inquinato da rendere impraticabile oppure sproporzionatamente dispendioso ottenere un buono stato chimico delle acque sotterranee.

Parte C - Modello concettuale
Sulla base di una prima caratterizzazione dei corpi idrici, eseguita secondo i criteri di cui alla Parte B, i' corpi idrici sotterranei sono assegnati, in prima istanza, ad una delle categorie di rischio di seguito riportate:
a) corpi idrici a rischio;
b) corpi idrici non a rischio.
Successivamente il programma di monitoraggio, da attuare secondo le indicazioni riportate nell'Allegato 4, mira a fornire le informazioni adeguate per una valutazione corretta del rischio, per stabilire l'entita', la distribuzione spaziale e temporale di tutti gli impatti e per comprendere le interazioni tra il sistema stesso e le pressioni a cui e' sottoposto. A tale scopo e' necessario, prima dell'avvio della definizione del programma di monitoraggio, definire il modello concettuale di ciascun corpo idrico sotterraneo.
il modello concettuale rappresenta il sistema delle acque sotterranee sulla base delle conoscenze delle caratteristiche naturali (tipo di acquifero, struttura tridimensionale, condizioni idrauliche ed al contorno) e delle pressioni e degli impatti.
Per le finalita' attuative del presente decreto si considerano due tipi di modello concettuale:
1) il modello concettuale regionale descrittivo, alla scala del corpo idrico sotterraneo, dei fattori naturali e antropici che richiedono l'individuazione di un sito/rete di monitoraggio e dei criteri di interpretazione dei risultati delle attivita' di monitoraggio;
2) il modello concettuale locale descrittivo dei fattori locali che influenzano il comportamento in termini sia chimici sia quantitativi dei singoli siti di monitoraggio.
Nell'ambito dei bacini idrografici nazionali (internazionali) possono verificarsi grandi differenze nelle caratteristiche geochimiche e idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei. Pertanto i modelli concettuali possono differire tra regioni nell'ambito di un bacino idrografico. Il modello concettuale regionale serve per identificare i requisiti specifici per la creazione della rete di monitoraggio, per la densita' dei siti e per la frequenza del monitoraggio.
Tale modello deve essere coerente con quello sviluppato ed utilizzato nell'ambito dei processi di caratterizzazione e di valutazione del rischio.
La selezione dei siti di monitoraggio delle acque sotterranee richiede inoltre la conoscenza di fattori locali che influenzano il comportamento del sito di monitoraggio. Cio' consente una valutazione dell'adeguatezza del sito alla fornitura di informazioni e dati rappresentativi per supportare gli obiettivi del programma di monitoraggio. Quest'ultimo tipo di modello concettuale e' indispensabile per la conduzione efficace del programma di monitoraggio. Nello sviluppare il modello concettuale locale sono richieste informazioni sulle condizioni idrogeologiche ed ambientali locali, che includono:
a) dettagli tecnici relativi ai siti di monitoraggio;
b) condizioni idrogeologiche;
c) conoscenza delle fonti e dell'andamento della ricarica;
d) dimensione del bacino drenante;
e) andamento e regime locali del flusso delle acque sotterranee all'interno del bacino drenante;
f) impatto del prelievo;
g) dati idrochimici esistenti;
h) uso del suolo e pressioni esistenti nel bacino drenante.
Informazioni sui tempi di percorrenza del flusso e sull'eta' del corpo idrico sotterraneo possono essere molto utili sia per la creazione del modello concettuale che per la sua validazione. Lo schema di figura 3 sintetizza i principi e le relazioni del modello con il programma di monitoraggio.

----> parte del provvedimento in formato grafico <----

I dati di monitoraggio pregressi devono essere usati per testare, confermare e correggere il modello concettuale. Il test del modello puo' includere l'impiego del modello concettuale e dei valori misurati di parametri chimici e/o del livello idrico per prevedere le condizioni in zone non monitorate all'interno del corpo idrico e, successivamente, l'avvio del monitoraggio per controllare dette previsioni al fine di confermare la validita' del modello o identificare quali aggiustamenti siano necessari. Infine, oltre a supportare la progettazione della rete di monitoraggio, il modello concettuale e' estremamente importante per la comprensione e l'interpretazione dei dati di monitoraggio.
 
Allegato 2
(articolo 7, comma 2)

Elenco indicativo delle sostanze pericolose.
Ai fini dell'attuazione dell'articolo 7, comma 2, si riporta di seguito un elenco indicativo 4-4-2009minimo di sostanze individuate come pericolose ai sensi della direttiva del Parlamento europeo del Consiglio 2008/105/ CE.

Tabella 1 - Sostanze pericolose
Cloroalcani, C10 13
Antracene
Cadmio e composti
Endosulfan
Esaclorobenzene
Esaclorobutadiene
Esaclorocicloesano
Mercurio e composti
Nonilfenolo
4-nonilfenolo
Pentabromodifenil etere
Pentaclorobenzene
(Benzo(a) irene)
(Benzo(b)fluorantene)
(benzo(g,h,i) erilene)
(Benzo(k)fluorantene)
(Indeno(1,2,3-cd) irene)
Tributilstagno (composti)
Aldrin
Dieldrin
Endrin
Isodrin
DDT Totale
P-P DDT
 
ALLEGATO 3
(articolo 2, comma 1)

Buono stato delle acque sotterranee
Parte A - Buono stato chimico
Nella Tabella 1 e' riportata la definizione di buono stato chimico delle acque sotterranee.

Tabella 1 - definizione del buono stato chimico Elementi |Stato Buono ---------------------------------------------------------------------
|La composizione chimica del corpo idrico sotterraneo e'
|tale che le concentrazioni di inquinanti: - non
|presentano effetti di intrusione salina; - non superano
|gli standard di qualita' ambientale di cui alla tabella
|2 e i valori soglia di cui alla tabella 3 in quanto
|applicabili; - non sono tali da impedire il
|conseguimento degli obiettivi ambientali di cui agli
|articoli 76 e 77 del decreto n.152 del 2006 per le
|acque superficiali connesse ne' da comportare un
|deterioramento significativo della qualita' ecologica o
|chimico di tali corpi ne' da recare danni significativi
|agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal Generali |corpo idrico sotterraneo. ---------------------------------------------------------------------
|Le variazioni della conduttivita' non indicano
|intrusioni saline o di altro tipo nel corpo idrico Conduttivita'|sotterraneo.

A.1 - Standard di qualita'
Nella Tabella 2 sono inclusi gli standard di qualita' individuati a livello comunitario.

Tabella 2 - Standard di qualita' Inquinante |Standard di qualita' --------------------------------------------------------------------- Nitrati |50 mg/L --------------------------------------------------------------------- Sostanze attive nei pesticidi, | compresi i loro pertinenti | metaboliti, prodotti di |0,1 µg/L degradazione e di reazione * |0,5µg/L (totale) **
* Per pesticidi si intendono i prodotti fitosanitari e i biocidi, quali definiti all'articolo 2, rispettivamente del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.
** "Totale" significa la somma di tutti i singoli pesticidi individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio, compresi i corrispondenti metaboliti e i prodotti di degradazione e reazione.
- I risultati dell'applicazione degli standard di qualita' per i pesticidi ai fini del presente decreto non pregiudicano i risultati delle procedure di valutazione di rischio prescritte dal decreto, n. 194 del 1995 dal decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e dal decreto n. 174 del 2000.
- Quando per un determinato corpo idrico sotterraneo si considera che gli standard di qualita' in materia possono impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali specificati agli articoli 76 e 77 del decreto n.152 del 2006 per i corpi idrici superficiali connessi o provocare un deterioramento significativo della qualita' ecologica o chimica di tali corpi o un danno significativo agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo sono stabiliti valori soglia piu' severi conformemente all'articolo 3 e all'Allegato 3. I programmi e le misure richiesti in relazione a tali valori soglia si applicano anche alle attivita' che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 92 del decreto n.152 del 2006.

A.2 - Valori soglia ai fini del buono stato chimico
Il superamento dei valori soglia di cui alla tabella 3, in qualsiasi punto di monitoraggio e' indicativo del rischio che non siano soddisfatte una o piu' condizioni concernenti il buono stato chimico delle acque sotterranee di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c, punti 1, 2 e 3.
I valori soglia di cui alla tabella 3 si basano sui seguenti elementi:l'entita' delle interazioni tra acque sotterranee ed ecosistemi acquatici associati ed ecosistemi terrestri che dipendono da essi; l'interferenza con legittimi usi delle acque sotterranee, presenti o futuri; la tossicita' umana, l'ecotossicita', la tendenza alla dispersione, la persistenza e il loro potenziale di bioaccumulo.

Tabella 3 - Valori soglia da considerare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto =====================================================================
| |VALORI SOGLIA (µg/L) *
| | (interazione acque
INQUINANTI |VALORI SOGLIA (µg/L) | superficiali) ===================================================================== METALLI | | --------------------------------------------------------------------- Antimonio | 5 | --------------------------------------------------------------------- Arsenico | 10 | ---------------------------------------------------------------------
| |0,08 (Classe 1)
| |0,09 (Classe 2)
| |0,15 (Classe 3) Cadmio** | 5 |0,25 (Classe 4) --------------------------------------------------------------------- Cromo Totale | 50 | --------------------------------------------------------------------- Cromo VI | 5 | --------------------------------------------------------------------- Mercurio | 1 |0,03 --------------------------------------------------------------------- Nichel | 20 | --------------------------------------------------------------------- Piombo | 10 |7,2 --------------------------------------------------------------------- Selenio | 10 | --------------------------------------------------------------------- Vanadio | 50 | --------------------------------------------------------------------- INQUINANTI INORGANICI | | --------------------------------------------------------------------- Boro | 1000 | --------------------------------------------------------------------- Cianuri liberi | 50 | --------------------------------------------------------------------- Fluoruri | 1500 | --------------------------------------------------------------------- Nitriti | 500 | --------------------------------------------------------------------- Solfati | 250 (mg/L) | --------------------------------------------------------------------- Cloruri | 250 (mg/L) | --------------------------------------------------------------------- Ammoniaca (ione | | ammonio) | 500 | --------------------------------------------------------------------- COMPOSTI ORGANICI | | AROMATICI | | --------------------------------------------------------------------- Benzene | | --------------------------------------------------------------------- Etilbenzene | 50 | --------------------------------------------------------------------- Toluene | 15 | --------------------------------------------------------------------- Para-xilene | 10 | --------------------------------------------------------------------- POLICLICI AROMATICI | | --------------------------------------------------------------------- Benzo (a) pirene | 0,01 | ---------------------------------------------------------------------
| |(0,03 sommatoria di
| |benzo(b) e benzo (k) Benzo (b) fluorantene | 0,1 |fluorantene) --------------------------------------------------------------------- Benzo (k) fluorantene | 0,05 | ---------------------------------------------------------------------
| |(0,002 sommatoria di
| |benzo g,h,i perilene +
| |indeno(1,2,3-cd) Benzo (g,h,i,) perilene| 0,01 |pirene) --------------------------------------------------------------------- Dibenzo (a, h) | | antracene | 0,01 | --------------------------------------------------------------------- Indeno (1,2,3-c,d) | | pirene | 0,1 | --------------------------------------------------------------------- ALIFATICI CLORURATI | | CANCEROGENI | | --------------------------------------------------------------------- Triclorometano | 0,15 | --------------------------------------------------------------------- Cloruro di Vinile | 0,5 | --------------------------------------------------------------------- 1,2 Dicloroetano | 3 | --------------------------------------------------------------------- Tricloroetilene | 1,5 | --------------------------------------------------------------------- Tetracloroetilene | 1,1 | --------------------------------------------------------------------- Esaclorobutadiene | 0,15 |0,05 --------------------------------------------------------------------- Sommatoria | | organoalogenati | 10 | --------------------------------------------------------------------- ALIFATICI CLORURATI NON| | --------------------------------------------------------------------- CANCEROGENI | | --------------------------------------------------------------------- 1,2 Dicloroetilene | 60 | --------------------------------------------------------------------- ALIFATICI ALOGENATI | | CANCEROGENI | | --------------------------------------------------------------------- Dibromoclorometano | 0,13 | --------------------------------------------------------------------- Bromodiclorometano | 0,17 | --------------------------------------------------------------------- NITROBENZENI | | --------------------------------------------------------------------- Nitrobenzene | 3,5 | --------------------------------------------------------------------- CLOROBENZENI | | --------------------------------------------------------------------- Monoclorobenzene | 40 | --------------------------------------------------------------------- 1,4 Diclorobenzene | 0,5 | --------------------------------------------------------------------- 1,2,4 Triclorobenzene | 190 | --------------------------------------------------------------------- Triclorobenzeni | | (12002-48-1) | |0,4 --------------------------------------------------------------------- Pentaclorobenzene | 5 |0,007 --------------------------------------------------------------------- Esaclorobenzene | 0,01 |0,005 --------------------------------------------------------------------- PESTICIDI | | --------------------------------------------------------------------- Aldrin | 0,03 | ---------------------------------------------------------------------
| |0,02 Somma degli Beta-esaclorocicloesano| 0,1 |esaclorocicloesani ---------------------------------------------------------------------
| |***DDT totale: 0,025 DDT, DDD, DDE | 0,1 |p,p DDT: 0,01 --------------------------------------------------------------------- Dieldrin | 0,03 | --------------------------------------------------------------------- Sommatoria (aldrin, | | dieldrin, endrin, | | isodrin) | |0,01 --------------------------------------------------------------------- DIOSSINE E FURANI | | --------------------------------------------------------------------- Sommatoria PCDD, PCDF |4x10(elevato alla -6)| --------------------------------------------------------------------- ALTRE SOSTANZE | | --------------------------------------------------------------------- PCB | 0,01**** | --------------------------------------------------------------------- Idrocarburi totali | | (espressi come | | --------------------------------------------------------------------- n-esano) | 350 | --------------------------------------------------------------------- Conduttivita' (µSem | | (elevato alla -1) a | | 20°C) - acqua non | | aggressiva. | 2500 |

Nei corpi idrici sotterranei in cui e' dimostrata scientificamente la presenza di metalli e altri parametri di origine naturale in concentrazioni di fondo naturale superiori ai limiti fissati in tabella, tali livelli di fondo costituiscono i valori soglia per la definizione del buono stato chimico.
- Per i pesticidi per cui sono stati definiti i valori soglia si applicano tali valori in sostituzione dello standard di qualita' individuato alla tabella 2.
- Per i metalli il valore dello standard di qualita' si riferisce alla concentrazione disciolta, cioe' alla fase disciolta di un campione di acqua ottenuta per filtrazione con un filtro da 0,45 um.
- Per tutti gli altri parametri il valore si riferisce alla concentrazione totale nell'intero campione di acqua
- Tali valori sono cautelativi anche per gli ecosistemi acquatici e si applicano ai corpi idrici sotterranei che alimentano i corpi idrici superficiali e gli ecosistemi terrestri dipendenti. Le Regioni, sulla base di una conoscenza approfondita del sistema idrologico superficiale e sotterraneo, possono applicare ai valori di cui alla colonna (*) fattori di attenuazione o diluizione. In assenza di tale conoscenza, si applicano i valori di cui alla medesima colonna.
** Per il cadmio e composti i valori dei valori soglia variano in funzione della durezza dell'acqua classificata secondo le seguenti quattro categorie: Classe 1: <50 mg CaCO(base3)/1, Classe 2: da 50 a <100 mg CaCO(base3)/l, Classe 3: da 100 a <200 mg CaCO(base3)/l e Classe 4: >200 mg CaCO(base3)/1.
*** Il DDT totale comprende la somma degli isomeri 1,1,1-tricloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano (numero CAS 50-29-3; numero UE 200-024-3), 1,1,1-tricloro-2(o-clorofeni1)-2-(p-clorofenil)etano (numero CAS 789-02-6; numero UE 212-332-5), 1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etilene (numero CAS 72-55-9; numero UE 200-784-6) e 1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano (numero CAS 72-54-8; numero UE 200-783-0).
**** Il valore della sommatoria deve far riferimento ai seguenti congeneri: 28,52, 77, 81, 95, 99, 101, 105, 110, 114, 118, 123, 126, 128, 138, 146, 149, 151, 153, 156, 157, 167, 169,170, 177, 180, 183, 187, 189.

A.2.1 Applicazione degli standard di qualita' ambientale e dei valori soglia
1 La conformita' del valore soglia e dello standard di qualita'
ambientale deve essere calcolata attraverso la media dei risultati
del monitoraggio, riferita al ciclo specifico di monitoraggio,
ottenuti in ciascun punto del corpo idrico o gruppo di corpi
idrici sotterranei.
2 Il limite di rivelabilita' e' definito come la piu' bassa
concentrazione di un analita nel campione di prova che puo' essere
distinta in modo statisticamente significativo dallo zero o dal
bianco. Il limite di rivelabilita' e' calcolato come la somma di 3
volte lo scarto tipo del segnale ottenuto dal bianco e della
concentrazione media del bianco.
3 Il limite di quantificazione e' definito come la piu' bassa
concentrazione di un analita che puo' essere determinato in modo
quantitativo con una determinata incertezza. Il limite di
quantificazione e' definito come 3 volte il limite di
rivelabilita'.
4 Incertezza di misura: e' il parametro associato al risultato di
una misura che caratterizza la dispersione dei valori che possono
essere attribuiti al parametro.
5 Il risultato e' sempre espresso indicando lo stesso numero di
decimali usato nella formulazione dello standard.
6 I criteri minimi di prestazione per tutti i metodi di analisi
applicati sono basati su un'incertezza di misura del 50% o
inferiore (k=2) stimata ad un livello pari al valore degli
standard di qualita' ambientali e su di un limite di
quantificazione uguale o inferiore al 30% dello standard di
qualita' ambientale.
7 Ai fini dell'elaborazione della media, nell'eventualita' che un
risultato analitico sia inferiore al limite di quantificazione
della metodica analitica utilizzata viene utilizzato il 50% del
valore del limite di quantificazione .
8 Il paragrafo 7 non si applica alle sommatorie di sostanze, inclusi
i loro metaboliti e prodotti di reazione o degradazione. In questi
casi i risultati inferiori al limite di quantificazione delle
singole sostanze sono considerati zero.
9 Nel caso in cui il 90% dei risultati analitici siano sotto il
limite di quantificazione non e' effettuata la media dei valori;
il risultato e' riportato come "minore del limite di
quantificazione". 10 I metodi analitici da utilizzare per la determinazione dei vari
analiti previsti nelle tabelle del presente Allegato fanno
riferimento alle piu' avanzate tecniche di impiego generale. Tali
metodi sono tratti da raccolte di metodi standardizzati pubblicati
a livello nazionale o a livello internazionale e validati in
accordo con la norma UNI/ ISO/ EN 17025. 11 Per le sostanze inquinanti per cui allo stato attuale non esistono
metodiche analitiche standardizzate a livello nazionale e
internazionale si applicano le migliori tecniche disponibili a
costi sostenibili riconosciute come appropriate dalla comunita'
analitica internazionale. I metodi utilizzati, basati su queste
tecniche, presentano prestazioni minime pari a quelle elencate nel
punto 6 e sono validati in accordo con la norma UNI/ISO/EN 17025. 12 a) per le sostanze per cui non sono presenti metodi analitici
normalizzati, in attesa che metodi analitici validati ai sensi
della ISO 17025 siano resi disponibili da ISPRA, in collaborazione
con IRSA-CNR ed ISS, il monitoraggio sara' effettuato utilizzando
le migliori tecniche, sia da un punto di vista scientifico che
economico, disponibili.
b) I risultati delle attivita' di monitoraggio pregresse, per le
sostanze inquinanti di cui al punto 11, sono' utilizzati a titolo
conoscitivo.

Parte B - Stato quantitativo
Nella Tabella 4 e' riportata la definizione di buono stato quantitativo delle acque sotterranee.

Tabella 4 - Definizione di buono stato quantitativo -------------------------------------------------------------------- Elementi:
Livello delle acque sotterranee. -------------------------------------------------------------------- Stato buono:
Il livello/portata di acque sotterranee nel corpo sotterraneo e' tale che la media annua dell'estrazione a lungo termine non esaurisca le risorse idriche sotterranee disponibili. Di conseguenza, il livello delle acque sotterranee non subisce alterazioni antropiche tali da:
- impedire il conseguimento degli obiettivi ecologici specificati per le acque superficiali connesse;
- comportare un deterioramento significativo della qualita' di tali acque;
- recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo. Inoltre, alterazioni della direzione di flusso risultanti da variazioni del livello possono verificarsi, su base temporanea o permanente, in un'area delimitata nello spazio; tali inversioni non causano tuttavia l'intrusione di acqua salata o di altro tipo ne' imprimono alla direzione di flusso alcuna tendenza antropica duratura e chiaramente identificabile che possa determinare siffatte intrusioni. Un importante elemento da prendere in considerazione al fine della valutazione dello stato quantitativo e' inoltre, specialmente per i complessi idrogeologici alluvionali, l'andamento nel tempo del livello piezometrico. Qualora tale andamento, evidenziato ad esempio con il metodo della regressione lineare, sia positivo o stazionario, lo stato quantitativo del copro idrico e' definito buono. Ai fini dell'ottenimento di un risultato omogeneo e' bene che l'intervallo temporale ed il numero di misure scelte per la valutazione del trend siano confrontabili tra le diverse aree. E' evidente che un intervallo di osservazione lungo permettera' di ottenere dei risultati meno influenzati da variazioni naturali (tipo anni particolarmente siccitosi). --------------------------------------------------------------------

La media annua dell'estrazione a lungo termine di acque sotterranee e' da ritenersi tale da non esaurirne le risorse idriche qualora non si delineino diminuzioni significative, ovvero trend negativi significativi, delle medesime risorse.
Ai fini della valutazione della conformita' a dette condizioni, e' necessario, nell'ambito della revisione dei piani di gestione e dei piani di tutela da pubblicare nel 2015, acquisire le informazioni utili a valutare il bilancio idrico.
 
ALLEGATO 4
(articolo 4, comma. 1)

Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei
Al fine di controllare lo stato quali-quantitativo di un corpo idrico, e' necessario realizzare due specifiche reti di monitoraggio volte a rilevare:
a) per lo stato quantitativo, una stima affidabile dello stato di tutti i corpi idrici o gruppo di corpi idrici sotterranei, compresa la stima delle risorse idriche sotterranee disponibili;
b) per lo stato chimico, una panoramica corretta e complessiva dello stato chimico delle acque sotterranee all'interno di ciascun bacino idrogeologico e tale da rilevare eventuali trend crescenti dell'inquinamento antropico sul lungo periodo.
I programmi di monitoraggio delle acque sotterranee ricadenti all'interno di ciascun bacino idrografico devono comprendere:
a) una rete per il monitoraggio quantitativo: al fine di integrare e validare la caratterizzazione e la definizione del rischio di non raggiungere l'obiettivo di buono stato quantitativo per tutti i corpi idrici o gruppi di corpi idrici, di cui alla Parte B dell'Allegato l; il principale obiettivo e', quindi, quello di facilitare la valutazione dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei;
b) una rete per il monitoraggio chimico che si articola in:
1. una rete per il monitoraggio di sorveglianza: al fine di integrare e validare la caratterizzazione e la identificazione del rischio di non raggiungere l'obiettivo. di buono stato chimico per tutti i corpi idrici o gruppi-di corpi idrici, di cui alla Parte B dell'Allegato 1; fornire informazioni utili a valutare le tendenze a lungo termine delle condizioni naturali e delle concentrazioni di inquinanti derivanti dall'attivita' antropica; indirizzare, in concomitanza con l'analisi delle pressioni e degli impatti, il monitoraggio operativo;
2. una rete per il monitoraggio operativo: al fine di stabilire lo stato di qualita' di tutti i corpi idrici o gruppi di corpi idrici definiti a rischio; stabilire la presenza di significative e durature tendenze ascendenti nella concentrazione di inquinanti.
Nei corpi idrici sotterranei destinati all'approvvigionamento idropotabile, in caso di particolari pressioni, sono considerati nel monitoraggio anche l'Escherichia Coli, come indicatore microbiologico, e le sostanza chimiche di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano'
Detti parametri sono monitorati almeno una volta prima ed una durante ciascun periodo di pianificazione della gestione del bacino idrografico. Con particolare riferimento all'Escherichia Coli, tale parametro non e' utilizzato ai fini della classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici, ma come indicatore per l'individuazione delle misure da intraprendere. Inoltre, lo stesso parametro e' monitorato solo in assenza di adeguati controlli.
I risultati dei programmi di monitoraggio devono essere utilizzati per:
a) stabilire lo stato chimico e quantitativo di tutti i corpi idrici sotterranei, inclusa una valutazione delle risorse idriche sotterranee disponibili;
b) supportare l'ulteriore caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei;
c) validare la valutazione del rischio;
d) stimare la direzione e la portata delle acque sotterranee che oltrepassano la frontiera tra Stati membri;
e) assistere la progettazione dei programmi di misure;
f) valutare l'efficacia dei programmi di misure;
g) dimostrare la conformita' con gli obiettivi delle aree protette comprese le aree protette designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano;
h) definire la qualita' naturale delle acque sotterranee, incluse le tendenze naturali;
i) identificare le tendenze nella concentrazione di inquinanti di origine antropica e la loro inversione.
Le regioni assicurano che i programmi di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei siano basati su:
a) l'identificazione dei corpi idrici di cui all'Allegato 1, Parte A;
b) i risultati della caratterizzazione, compresa la valutazione del rischio, di cui all'Allegato 1, Parte B;
c) il modello concettuale di cui all'Allegato 1, Parte C.
I monitoraggi, da effettuarsi con modalita' e frequenze stabilite nel presente Allegato, hanno valenza sessennale, al fine di contribuire alla revisione dei piani di gestione del bacino idrografico, all'interno di ciascun distretto, e dei piani di tutela delle acque. 11 primo periodo sessennale e' 2010-2015. Resta fermo che i risultati del monitoraggio effettuato nel periodo 2008, ai sensi del decreto n. 152 del 2006, sono utilizzati per la predisposizione del primo piano di gestione da pubblicare entro. il 22 dicembre 2009.

Caratteristiche dei siti per il monitoraggio chimico e per il monitoraggio quantitativo
La selezione, l'ubicazione e l'appropriata densita' di siti di monitoraggio devono essere basate sul modello concettuale (caratteristiche idrogeologiche e pressioni) e possono essere supportate dalle seguenti informazioni esistenti:
a) dati esistenti sulla qualita' e/o quantita';
b) caratteristiche costruttive degli esistenti siti di monitoraggio e regime delle estrazioni;
c) distribuzione spaziale dei siti esistenti in rapporto alle dimensioni del corpo idrico sotterraneo;
d) considerazioni pratiche inerenti la facilita' di accesso, l'accesso a lungo termine e la sicurezza.
La selezione di appropriati tipi di siti di monitoraggio all'interno di una rete a livello di corpi idrici sotterranei deve essere basata sulla conoscenza degli obiettivi del monitoraggio, del tempo di percorrenza e/o dell'eta' delle acque sotterranee che nel sito di monitoraggio vengono campionati. Queste conoscenze possono essere migliorate con la datazione delle acque sotterranee, attraverso specifiche metodiche quali, ad esempio, Trizio e Carbonio-14. Le coppie isotopiche 18O/ 16O e 2H/1H danno informazioni sul tasso di rinnovamento delle falde e permettono di distinguere gli acquiferi confinati da quelli liberi; inoltre, permettono di identificare le zone di ricarica in relazione ai dati isotopici dell'acqua piovana.
Le informazioni dettagliate sui siti devono essere disponibili e revisionate periodicamente. Dette informazioni, riportate a livello indicativo nella successiva tabella 1, devono essere usate per valutare l'adeguatezza del sito e costituiscono supporto per l'individuazione dei programmi di monitoraggio pertinenti.

Tabella 1 - Informazioni utili per un sito di monitoraggio =====================================================================
| Siti di monitoraggio | Siti di monitoraggio
Fattore | chimico | quantitativo ===================================================================== Acquifero/i | | monitorato/i | E* | E --------------------------------------------------------------------- Ubicazione (coordinate| | geografiche), nome del| | sito e codice di | | identificazione | E | E --------------------------------------------------------------------- Corpo idrico | | interessato dal sito | E | E --------------------------------------------------------------------- Finalita' del sito di | | monitoraggio | E | E --------------------------------------------------------------------- Tipo di sito di | | monitoraggio (pozzo in| | azienda agricola, | | pozzo industriale, | | sorgente, etc.) | E | E --------------------------------------------------------------------- Profondita' e | | diametro/i dei pozzi | | --------------------------------------------------------------------- Descrizione della | | parte esterna del | | pozzo (integrita' del | | rivestimento, pendenza| | della zona limitrofa | | esterna al pozzo) | | --------------------------------------------------------------------- Profondita' delle | | sezioni a griglia o | | aperte dei pozzi | | --------------------------------------------------------------------- Vulnerabilita' o | | indicazione dello | | spessore e del tipo di| | sottosuolo in | | corrispondenza del | | sito di monitoraggio | | --------------------------------------------------------------------- Valutazione dell'area | | di ricarica (inclusi | | l'uso del suolo, le | | pressioni e le | | potenziali fonti di | | pressioni puntuali, | | attraverso analisi di | | immagini satellitari e| | foto aeree ) | | --------------------------------------------------------------------- Dettagli costruttivi | | --------------------------------------------------------------------- Quantitativi estratti | | o portata totale (alle| | sorgenti) | | --------------------------------------------------------------------- Regime pompaggio | | (descrizione | | qualitativa, per | | esempio intermittente,| | continuo, notturno | | etc.) | | --------------------------------------------------------------------- Abbassamento | | piezometrico (livello | | dinamico) | | --------------------------------------------------------------------- Area di ricarica | | --------------------------------------------------------------------- Profondita' di | | pompaggio | | --------------------------------------------------------------------- Livello idrico statico| | o di riposo | | --------------------------------------------------------------------- Livello di riferimento| | per le misurazioni e | | caposaldo topografico | | di riferimento | | --------------------------------------------------------------------- Fenomeni di risalite | | artesiane o di | | tracimazioni | | --------------------------------------------------------------------- Stratigrafia del pozzo| | --------------------------------------------------------------------- Proprieta' dell' | | acquifero | | (trasmissivita', | | conduttivita' | | idraulica, etc.) | |
* (E): informazioni essenziali. Per quanto riguarda le altre informazioni non identificate come essenziali, se ne raccomanda la raccolta.

Per la selezione dei siti del monitoraggio quantitativo si riportano le seguenti indicazioni:
a) nei siti di monitoraggio non si devono svolgere attivita' di pompaggio o possono essere svolte solo per periodi brevi e in tempi ben definiti, e comunque interrotto per tempi significativi, in modo tale che le misurazioni del livello idrico riflettano le condizioni naturali;
b) l'ubicazione dei siti deve essere al di fuori del raggio di influenza idraulico della pressione (pompaggio) cosi' che le variazioni quotidiane dovute al pompaggio non siano evidenziate nei dati di monitoraggio.
c) possono essere utilizzate sorgenti caratterizzate da una portata totale superiore a 1 litro/secondo.
Ove non vi siano alternative, i dati provenienti da siti che fungono da pozzi di estrazione continua possono essere ritenuti accettabili solo se vi siano opportune correlazioni tra il livello statico ed il livello dinamico.
Al fine di ottimizzare i monitoraggi previsti da specifiche disposizioni in relazione a differenti obiettivi, e' raccomandato, ove possibile, procedere alla individuazione di siti comuni rappresentativi dei diversi obiettivi. Tale pratica costituisce il monitoraggio integrato che contribuisce significativamente ad un monitoraggio a basso rapporto costi/efficacia, combinando i requisiti del monitoraggio di cui all'art. 92, comma 5, del decreto n.152 del 2006, alle aree protette designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano, alla registrazione di prodotti per la protezione delle piante o biocidi, di cui al decreto n. 59 del 2005, e la conformita' al presente decreto legislativo.

4.1 Raggruppamento dei corpi idrici
I corpi idrici sotterranei possono essere raggruppati ai fini del monitoraggio garantendo che le informazioni ottenute forniscano una valutazione affidabile dello stato di ciascun corpo idrico all'interno del gruppo e la conferma di ogni tendenza significativa ascendente della concentrazione di inquinanti.
Il raggruppamento non deve compromettere il raggiungimento degli obiettivi ambientali e di monitoraggio di ciascun corpo idrico componente il gruppo.
Il raggruppamento puo' avvenire purche' i corpi idrici siano assimilabili in termini di:
a) caratteristiche dell' acquifero;
b) alterazione delle linee di flusso;
c) pressioni a cui il corpo idrico e' sottoposto;
d) attendibilita' della valutazione del rischio.
Se i corpi idrici sotterranei sono classificati come "non a rischio", non e' necessario che gli stessi siano adiacenti ne' prevedere siti di monitoraggio per ogni corpo idrico appartenente allo stesso raggruppamento. In quest'ultimo caso deve comunque essere garantito un monitoraggio complessivo sufficiente a rappresentarli.
Se i corpi idrici sotterranei sono classificati come "a rischio", il raggruppamento e' possibile solo quando gli stessi sono adiacenti, fatta eccezione per i piccoli corpi idrici sotterranei simili o per i corpi idrici sotterranei ricadenti nelle isole di medie o piccole dimensioni. Per ciascun corpo idrico e' raccomandato almeno un sito di monitoraggio. Per determinare la relazione tra i corpi idrici, comunque, il numero di siti di monitoraggio dipendera' dalle caratteristiche dell'acquifero, direzione di deflusso idrico, pressioni a cui il corpo idrico e' sottoposto e attendibilita' della valutazione del rischio.
Il monitoraggio operativo puo' essere rivolto ad uno o piu' corpi idrici componenti il gruppo, selezionati sulla base del modello concettuale, di cui alla Parte C dell'Allegato 1, per esempio il corpo o i corpi idrici piu' sensibili. Quest'ultimo criterio e' finalizzato all'ottimizzazione del monitoraggio ambientale in termini di rapporto costi/efficacia.

4.2 Monitoraggio dello stato chimico e valutazione delle tendenze
I programmi di monitoraggio delle acque sotterranee sono necessari per fornire un quadro conoscitivo completo e corretto dello stato delle acque all'interno di ciascun bacino idrografico, per rilevare la presenza di tendenze ascendenti all'aumento delle concentrazioni di inquinanti nel lungo termine causate dall'impatto di attivita' antropiche ed assicurare la conformita' agli obiettivi delle aree protette.
In base alla caratterizzazione ed alla valutazione dell'impatto svolti conformemente all'Allegato 1, le regioni definiscono un programma di monitoraggio di sorveglianza per ciascun periodo cui si applica un piano di gestione del bacino idrografico. I risultati del programma del monitoraggio di sorveglianza sono utilizzati per elaborare un programma di monitoraggio operativo da applicare per il restante periodo coperto dal piano.
Il piano riporta le stime sul livello di attendibilita' e precisione dei risultati ottenuti con i programmi di monitoraggio.

4.2.1 Monitoraggio di sorveglianza
Il monitoraggio di sorveglianza, da condurre durante ciascun ciclo di gestione del bacino idrografico, va effettuato nei corpi idrici o gruppi di corpi idrici sia a rischio sia non a rischio.
Il programma di monitoraggio di sorveglianza e' inoltre utile per definire le concentrazioni di fondo naturale e le caratteristiche all'interno del corpo idrico.

Selezione dei parametri
Le regioni devono obbligatoriamente monitorare i seguenti parametri di base:
- Tenore di ossigeno (OD), qualora ci sia un'interazione con le acque superficiali; - pH;
- Conduttivita' elettrica (CE);
- Nitrati;
- Ione ammonio.
Qualora sia appropriato, tra i parametri da monitorare devono essere inclusi la temperatura ed un set di ioni diffusi ed in traccia ed indicatori selezionati.
L'elenco dei parametri di base deve anche includere ulteriori parametri inorganici specifici della struttura geologica locale per l' acquisizione di informazioni sullo stato qualitativo del fondo naturale, per poter verificare l'efficacia del modello concettuale, del piano di monitoraggio, del campionamento e dei risultati analitici.
In aggiunta ai parametri di base, le regioni, sulla base di una dettagliata analisi delle pressioni, selezionano tra le sostanze riportate di seguito quelle potenzialmente immesse nel corpo idrico sotterraneo. In assenza di detta analisi tutte le sostanze di seguito riportate devono essere monitorate.
Inquinanti di origine naturale
- Arsenico
- Cadmio
- Piombo
- Mercurio
- Cloruri
- Solfati
Inquinanti di sintesi
- Tricloroetilene
- Tetracloroetilene
Inoltre e' necessario monitorare obbligatoriamente quelle sostanze indicative di rischio e di impatto sulle acque sotterranee ascrivibili alle pressioni definite nella fase di caratterizzazione, tenendo in considerazione la lista dei contaminanti definita nelle tabelle 2 e 3, Parte A, dell'Allegato 3. In questa fase di selezione risulta fondamentale utilizzare il modello concettuale che consente, tra l' altro, di identificare qualunque pressione che vada ad influenzare ciascun sito di campionamento.
Per i corpi idrici che, in base alla caratterizzazione, si ritiene rischino di non raggiungere lo stato buono, il monitoraggio riguarda anche i parametri indicativi dell'impatto delle pressioni determinanti il rischio.
Sono monitorati, se necessario, anche parametri addizionali quali, ad esempio, la torbidita' ed il potenziale redox (Eh).
In corrispondenza di tutti i siti e' raccomandato il controllo del livello piezometrico o della portata al fine di descrivere "lo stato fisico del sito" come supporto per interpretare le variazioni (stagionali) o le tendenze nella composizione chimica delle acque sotterranee.
I corpi idrici transfrontalieri sono controllati rispetto ai parametri utili per tutelare tutti gli usi legittimi cui sono destinate le acque sotterranee.

Selezione dei siti
Il processo di selezione dei siti di monitoraggio e' basato su tre fattori principali:
a) il modello concettuale (o i modelli concettuali), compresa la valutazione delle caratteristiche idrologiche, idrogeologiche e idrochimiche del corpo idrico sotterraneo, quali i tempi di percorrenza, la distribuzione dei diversi tipi di uso del suolo (esempi: insediamenti, industria, foresta, pascolo/agricoltura), alterazione delle linee di flusso, sensibilita' del recettore e dati di qualita' esistenti;
b) la valutazione del rischio e grado di confidenza nella valutazione, compresa la distribuzione delle pressioni principali;
c) considerazioni pratiche relative all'adeguatezza dei singoli siti di campionamento. I siti devono essere facilmente accessibili a breve e a lungo termine e sicuri.
Una rete efficace di monitoraggio deve essere in grado di monitorare impatti potenziali delle pressioni identificate e l'evoluzione della qualita' delle acque sotterranee lungo le linee di flusso all'interno del corpo idrico.
Nel caso in cui i rischi riguardino alcuni. recettori specifici come ad esempio alcuni ecosistemi particolari, devono essere previsti siti addizionali di campionamento nelle aree adiacenti a questi recettori specifici (ad esempio, corpi idrici superficiali ad elevata biodiversita').
I principi fondamentali da seguire ai fini dell'identificazione dei siti, che comunque non puo' prescindere da una analisi caso per caso, sono:
a) siti adatti: la selezione deve essere basata sul modello concettuale regionale dei corpi idrici (o dei gruppi di corpi idrici sotterranei) e su una revisione dei siti di monitoraggio esistenti e candidati sul modello concettuale locale. Estese aree di estrazione e sorgenti possono fornire adeguati siti di campionamento, poiche' prelevano acqua da una grande area e volume dell'acquifero particolarmente in sistemi omogenei. Le sorgenti sono particolarmente raccomandate in acquiferi in cui predominano fratture carsiche o superficiali. Comunque, una rete rappresentativa di monitoraggio deve idealmente basarsi su un mix bilanciato di diversi tipi di siti di monitoraggio. In alcuni sistemi idrogeologici in cui acqua sotterranea contribuisce in maniera significativa al flusso di base di un corso d' acqua, il campionamento dell' acqua superficiale puo' fornire campioni rappresentativi dell'acqua sotterranea;
b) rappresentativita': nei sistemi acquiferi caratterizzati da fenomeni di stratificazione, la collocazione dei siti di monitoraggio deve ricadere su quelle parti del corpo idrico che sono piu' suscettibili all'inquinamento. In genere tali parti sono quelle superiori. Per avere una valutazione rappresentativa della distribuzione dei con minanti in tutto il corpo idrico, puo' essere necessario prevedere ulteriori punti di monitoraggio;
c) corpi a rischio: i siti di monitoraggio di sorveglianza servono a fornire la base per il monitoraggio operativo, ossia, a partire dai risultati la rete puo' essere adattata di conseguenza. Per i programmi di sorveglianza ed operativo possono essere usati gli stessi siti;
d) corpi non a rischio dove la confidenza per la valutazione del rischio e' bassa: il numero dei siti di monitoraggio deve essere sufficiente a rappresentare il range delle pressioni e delle condizioni del percorso dell'inquinante nei corpi idrici sotterranei (o gruppi di corpi idrici sotterranei) con lo scopo di fornire dati sufficienti ad integrare la valutazione di rischio. L'ubicazione dei siti di campionamento puo' dunque ricadere sulla aree piu' suscettibili del corpo idrico per ciascuna combinazione pressione/percorso. Si raccomanda un minimo di 3 punti di campionamento in un corpo idrico sotterraneo o gruppo di corpi idrici;
e) gruppi. di corpi idrici sotterranei in cui le pressioni sono limitate (basse o assenti): nei gruppi di corpi idrici sotterranei definiti non a rischio e per i quali la confidenza nella valutazione del rischio e' elevata, i siti di campionamento sono 'necessari in primo luogo per valutare le concentrazioni di fondo naturale e le tendenze naturali.

Frequenza di monitoraggio
Il monitoraggio di sorveglianza deve essere effettuato durante ogni periodo di pianificazione della gestione di un bacino idrografico e non puo' superare la periodicita' dei 6 anni prevista per la revisione e l'aggiornamento dei Piani di gestione dei bacini idrografici; le regioni ne possono aumentare la frequenza in relazione ad esigenze territoriali.
La scelta di un' appropriata frequenza di monitoraggio di sorveglianza e' generalmente basata sul modello concettuale e sui dati di monitoraggio delle acque sotterranee esistenti.
Laddove vi sia una adeguata conoscenza del sistema delle acque sotterranee e sia gia' stato istituito un programma di monitoraggio a lungo termine, questo deve essere utilizzato per determinare un'appropriata frequenza del monitoraggio di sorveglianza.
Qualora le conoscenze siano inadeguate e i dati non disponibili, la tabella 2 indica le frequenze minime di monitoraggio di sorveglianza che possono essere adottate per differenti tipi di acquiferi.

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Al fine di definire un programma corretto delle frequenze di monitoraggio e' necessario considerare anche quanto di seguito riportato.
Di grande importanza sono i cambiamenti nell'andamento temporale della concentrazione degli inquinanti che influenza la frequenza di monitoraggio selezionata cosi' come l'accresciuta conoscenza del modello concettuale.
In generale, i corpi sotterranei di prima falda sono piuttosto dinamici nelle variazioni qualitative e quantitative delle acque. Quando si verifica tale variabilita', la frequenza di monitoraggio deve essere selezionata in modo tale da caratterizzare in maniera adeguata la stessa variabilita'. Nei sistemi di corpi idrici sotterranei meno dinamici due campionamenti per anno possono, inizialmente, essere sufficienti per il monitoraggio di sorveglianza. Se questo monitoraggio non mostra significative variazioni in un ciclo di pianificazione di bacino idrografico ( 6 anni), puo' essere opportuna una successiva riduzione della frequenza di campionamento.
A causa dei probabili cambiamenti temporali nell'andamento della concentrazione di inquinanti, specialmente nei sistemi con flusso sotterraneo piuttosto dinamico, i campionamenti nei siti di monitoraggio devono essere eseguiti ad uguali intervalli temporali. Questo garantisce risultati di monitoraggio comparabili e un'appropriata valutazione delle tendenze.
Sulla base dei risultati del monitoraggio di sorveglianza acquisiti, le frequenze devono essere riviste regolarmente ed adeguate di conseguenza al fine di assicurare la qualita' delle informazioni.

4.2.2 Monitoraggio operativo
Il monitoraggio operativo e' richiesto solo per i corpi idrici a rischio di non raggiungere gli obiettivi di qualita' ambientale.
Deve essere effettuato tutti gli anni nei periodi intermedi tra due monitoraggi di sorveglianza a una frequenza sufficiente a rilevare gli impatti delle pressioni e, comunque, almeno una volta all' anno.
Deve essere finalizzato principalmente a valutare i rischi specifici che determinano il non raggiungimento degli obiettivi.
Nella progettazione di un programma di monitoraggio operativo, la confidenza richiesta nei risultati di monitoraggio deve essere definita. Tale confidenza nei monitoraggi operativi dipende dalla variabilita' delle sorgenti di impatto, dalle caratteristiche dell'acquifero o delle acque sotterranee in questione, cosi' come dai rischi in caso di errore. In teoria l'incertezza derivante dal processo di monitoraggio non deve aggiungersi significativamente all'incertezza nel controllo del rischio.
L' accettabilita' di non individuare un nuovo rischio o di non controllarne uno conosciuto deve essere stabilita, usata per fissare gli obiettivi di variabilita' delle proprieta' in questione e usata per il controllo della qualita' del monitoraggio rispetto alla variabilita' dei dati.

Selezione dei parametri
Nella maggior parte dei casi sia i parametri di base, sia parametri selezionati sono richiesti in ogni stazione di monitoraggio.
Il processo di selezione di tali parametri e' basato su:
a) caratterizzazione e modello/i concettuale/i inclusa una valutazione della suscettibilita' del percorso delle acque sotterranee, sensibilita' del recettore, il tempo necessario perche' ciascun programma di misure sia efficace e la capacita' di discernere tra gli effetti delle varie misure;
b) valutazione del rischio e livello di confidenza nella valutazione; inclusa la distribuzione delle pressioni principali identificate nel processo di caratterizzazione che possono determinare lo "stato scarso" del corpo idrico;
c) considerazioni pratiche relative alla idoneita' dei singoli siti di monitoraggio.

Selezione dei siti
Nel selezionare i siti di monitoraggio operativo la priorita' nella ubicazione degli stessi deve essere basata su:
a) disponibilita' di siti idonei esistenti (ad esempio siti impiegati nei monitoraggi di sorveglianza) che forniscano campioni rappresentativi;
b) potenzialita' nel supportare differenti programmi di monitoraggio (per es. determinate sorgenti possono fungere da siti di monitoraggio per la qualita' e la quantita' delle acque sotterranee e per le acque superficiali);
c) potenzialita' per monitoraggi integrati-multiobiettivo ad esempio combinando i requisiti del monitoraggio di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto n.152 del 2006, del monitoraggio di cui alle aree protette designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano, del monitoraggio connesso alla registrazione di prodotti per la protezione delle piante o biocidi, del monitoraggio ai sensi del decreto n.59 del 2005, e la conformita' al presente decreto;
d) potenziali collegamenti con siti di monitoraggio delle acque superficiali esistenti o pianificati.
Qualora il rischio coinvolga ecosistemi significativi di corpi idrici superficiali connessi alle acque sotterranee, la Regione puo' prevedere siti di campionamento addizionali da ubicare in aree prossime ai corpi idrici superficiali. Detto monitoraggio suppletivo puo' includere il controllo delle parti piu' superficiali dell'acquifero ed eventualmente delle acque che drenano dai suoli, per esempio tramite campionatori multilivello, lisimetri e prove di drenaggio in situ. I dati ottenuti, oltre che contribuire a valutare lo stato e le tendenze, possono anche aiutare a distinguere gli impatti dei differenti tipi di pressioni, valutare l'estensione spaziale degli impatti e determinare il destino dei contaminanti e il trasporto tra la sorgente e il recettore.
Nel caso in cui i rischi e le pressioni riguardino le stesse acque sotterranee, per esempio pressioni diffuse, i siti di campionamento devono essere maggiormente distribuiti lungo il corpo idrico, e devono essere rivolti alle differenti pressioni e alla loro distribuzione all'interno del corpo idrico sotterraneo. Nell'ambito di tale monitoraggio e' importante tenere conto della combinazione tra le pressioni piu' rappresentative e la sensibilita' delle acque sotterranee.

Frequenza di monitoraggio
La selezione della frequenza nell'ambito di ogni anno di monitoraggio e' generalmente basata sul modello concettuale e, in particolare, sulle caratteristiche dell'acquifero e sulla sua suscettibilita' alle pressioni inquinanti.
La tabella 3 individua frequenze minime di monitoraggio operativo per differenti tipologie di acquifero dove il modello concettuale e' limitato e i dati esistenti non sono disponibili. Se, invece, vi e' una buona conoscenza della qualita' delle acque sotterranee e del comportamento del sistema idrogeologico, possono essere adottate frequenze ridotte di monitoraggio, comunque non inferiori ad una volta l'anno.
La frequenza e la tempistica del campionamento in ogni sito di monitoraggio deve, inoltre, considerare i seguenti criteri:
a) i requisiti per la valutazione della tendenza;
b) l'ubicazione del sito di campionamento rispetto alla pressione (a monte, direttamente al disotto, o a valle). Infatti le ubicazioni direttamente al disotto di una pressione possono richiedere monitoraggi piu' frequenti;
c) il livello di confidenza nella valutazione del rischio e i' cambiamenti della stessa valutazione nel tempo;
d) le fluttuazioni a breve termine nella concentrazione degli inquinanti, per esempio effetti stagionali. Laddove sia probabile riscontrare effetti stagionali e altri effetti a breve termine, e' essenziale che le frequenze di campionamento e le tempistiche siano adattate (incrementate) di conseguenza e che il campionamento abbia luogo nello stesso momento ogni anno, o nelle stesse condizioni, per rendere comparabili i dati per la valutazione delle tendenze, per accurate caratterizzazioni e per la valutazione degli stati di qualita';
e) la tipologia di gestione dell'uso del suolo, per esempio periodo di applicazione di nitrati o pesticidi. Questo e' importante specialmente per i sistemi a rapido scorrimento come gli acquiferi carsici e/o i corpi idrici sotterranei di prima falda.
Il campionamento per il monitoraggio operativo deve continuare finche' il corpo idrico sotterraneo e' considerato, con adeguata confidenza, non piu' nello stato scarso o - a rischio di essere in uno stato scarso e ci sono adeguati dati che dimostrano un'inversione delle tendenze.

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4.3 Monitoraggio dello stato quantitativo
La rete di monitoraggio dello stato quantitativo delle acque sotterranee e' progettata in modo da fornire una stima affidabile dello stato quantitativo di tutti i corpi idrici o gruppi di corpi idrici sotterranei, compresa la stima delle risorse idriche sotterranee disponibili. Le Regioni inseriscono nei piani di tutela una o piu' mappe che riportano detta rete.
Il Monitoraggio dello stato quantitativo ha l'obiettivo di integrare e confermare la validita' della caratterizzazione e della procedura di valutazione di rischio, determinare lo stato quantitativo del corpo idrico sotterraneo, supportare la valutazione dello stato chimico, l' analisi delle tendenze e la progettazione e la valutazione dei programmi di misure.
Come per le altre reti di monitoraggio, la progettazione della rete per il monitoraggio quantitativo deve essere basata sul modello concettuale del sistema idrico sotterraneo e sulle pressioni.
Gli elementi chiave del modello concettuale quantitativo sono:
a) la valutazione della ricarica e del bilancio idrico predisposto secondo le linee guida di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 28 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2004;
b) le valutazioni esistenti del livello dell'acqua sotterranea o della portata ed informazioni pertinenti sui rischi per le acque superficiali e gli ecosistemi terrestri che dipendono dalle acque sotterranee;
c) il grado di interazione tra acque sotterranee e relativi ecosistemi terrestri e superficiali dove questa interazione e' importante e potrebbe potenzialmente determinare un'influenza negativa sullo stato di qualita' del corpo idrico superficiale.
Lo sviluppo di una rete di monitoraggio quantitativo puo' essere iterativo; i dati raccolti dai nuovi siti di monitoraggio possono essere usati per migliorare e perfezionare il modello concettuale, usato per collocare ogni sito di monitoraggio, sull'intero corpo idrico sotterraneo, e la gestione del programma di monitoraggio quantitativo.
L'implementazione di un modello numerico delle acque sotterranee o di un modello idrologico che integri le acque superficiali e sotterranee sono utili strumenti per compilare ed interpretare i dati del monitoraggio quantitativo ed identificare le risorse e gli ecosistemi a rischio. Inoltre, le stime di incertezza che si possono ottenere con un modello numerico possono essere d'aiuto per identificare parti del corpo idrico sotterraneo che necessitano dell'integrazione di siti per meglio descrivere la quantita' e la portata delle acque sotterranee.

Selezione dei parametri
Per la valutazione dello stato quantitativo delle acque sotterranee sono raccomandati almeno i seguenti parametri:
a) livelli delle acque sotterranee nei pozzi o nei piezometri;
b) portata delle sorgenti;
c) caratteristiche del flusso e/o livelli idrici dei corsi d'acqua superficiali durante i periodi di siccita' (ad es. quando il contributo delle piogge al flusso delle acque superficiali puo' essere trascurato e la portata del fiume e' mantenuta sostanzialmente dall'acqua sotterranea);
d) livelli idrici delle zone umide e dei laghi che dipendono significativamente dalle acque sotterranee.
La selezione dei siti di monitoraggio e dei parametri deve essere basata su un solido modello concettuale del corpo idrico che deve essere monitorato.
Un monitoraggio addizionale per supportare la caratterizzazione e la classificazione delle acque sotterranee tiene conto almeno di:
a) parametri chimici e indicatori (per esempio temperatura, conduttivita', etc.) per monitorare l'intrusione salina o di altra natura. Qualora venga utilizzato un unico sito di monitoraggio sia per la valutazione dello stato chimico sia per la valutazione dello stato quantitativo e i controlli avvengano contemporaneamente, i dati per il controllo dei parametri chimici addizionali sono utilizzati per le finalita' sopra riportate. Per gli acquiferi delle isole puo' essere appropriato monitorare le zone di transizione tra acqua dolce ed acqua marina;
b) piovosita' e altri componenti richiesti per calcolare l'evapotraspirazione (per il calcolo della ricarica delle acque sotterranee);
c) monitoraggio ecologico degli ecosistemi terrestri connessi alle acque sotterranee (inclusi gli indicatori ecologici);
d) estrazione di acque sotterranee.
I requisiti specifici per i dati di monitoraggio di supporto, che integrano le conoscenze ottenute dal monitoraggio del livello delle acque sotterranee, sono fortemente determinati dagli strumenti o dai metodi adoperati per supportare la valutazione del rischio o dello stato e della confidenza richiesta in queste valutazioni.
La chiave per la selezione dei parametri dipende da quanto quel parametro sia rappresentativo dello scenario idrogeologico monitorato e della sua importanza nel determinare il rischio o lo stato del corpo idrico.
In alcuni scenari idrogeologici' particolarmente complessi, limitare il monitoraggio al solo livello delle acque sotterranee nei piezometri puo' essere inappropriato per le finalita' del presente decreto e in alcuni casi altamente fuorviante. In queste circostanze le caratteristiche del flusso dei corsi d'acqua o delle sorgenti connesse puo' fornire dati migliori con i' quali intraprendere una valutazione.
Cio' e' maggiormente probabile nei casi di bassa permeabilita' o di acquiferi fratturati. Ci sono casi in cui il livello dell'acqua rimane piu' o meno stabile, ma si verificano fenomeni di intrusione di acqua proveniente da altri acquiferi o da corpi idrici superficiali o dal mare.
Specifiche condizioni devono essere considerate nel caso dei copri idrici sotterranei delle isole. Se c'e' il rischio di intrusione, allora specifici indicatori della qualita' delle acque andranno monitorati ( per esempio la conduttivita' elettrica e la temperatura dell'acqua).

Densita' dei siti di monitoraggio
La rete per il monitoraggio quantitativo deve essere progettata prevedendo un numero di pozzi tale da consentire il controllo su eventuali variazioni dello stato quantitativo del corpo idrico sotterraneo.
La rete si articola in sufficienti siti di monitoraggio rappresentativi per stimare il livello delle acque sotterranee di ciascun corpo idrico o gruppi di corpi idrici, tenuto conto delle variazioni del ravvenamento a breve e a lungo termine ed in particolare:
a) per i corpi idrici sotterranei che si ritiene rischino di non conseguire gli obiettivi ambientali, bisogna assicurare una densita' dei punti di monitoraggio sufficiente a valutare l'impatto delle estrazioni sulle variazioni dello stato quantitativo delle acque sotterranee;
b) per i corpi idrici sotterranei le cui acque fluiscono attraverso la frontiera tra l'Italia ed altri Paesi, e' necessario designare sufficienti punti di monitoraggio per stimare la direzione e la portata delle acque sotterranee attraverso la frontiera.
Il monitoraggio quantitativo puo' essere richiesto su due differenti piani.
In primo luogo, se possibile, bisogna valutare i' livelli e i flussi delle acque lungo un corpo idrico sotterraneo. Questi possono essere correlati alla valutazione del bilancio idrico dell'intero corpo idrico sotterraneo predisposto secondo le linee guida di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 28 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2004.
In secondo luogo, puo' essere necessario un monitoraggio "locale" piu'. mirato sui flussi e sui livelli riferiti ai corpi recettori pertinenti che sono localmente alimentati dalle acque sotterranee, ad es. corpi idrici superficiali (fiumi, laghi ed estuari) ed ecosistemi terrestri dipendenti dalle acque sotterranee. Quest'ultimo monitoraggio puo' includere informazioni integrative sulla salinita' (con riferimento alle intrusioni saline) o informazioni integrative derivanti dal monitoraggio ecologico svolto ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente (come prova dell'impatto sugli ecosistemi dovuti all'estrazione di acqua sotterranea).
Nei corpi idrici o gruppi di corpi idrici classificati "non a rischio" il monitoraggio quantitativo puo' essere ridotto. Infatti, non e' necessario svolgere il monitoraggio su ogni corpo idrico all'interno di un gruppo di corpi idrici, a patto che tutti i corpi idrici del gruppo siano comparabili dal punto di vista idrogeologico.
Nei corpi idrici o gruppi di corpi idrici classificati "a rischio" la distribuzione dei siti di monitoraggio deve essere sufficiente per capire le condizioni idrogeologiche relative ai recettori identificati come a rischio e alla loro importanza.
La densita' del monitoraggio deve essere sufficiente per assicurare un'appropriata valutazione degli impatti sul livello delle acque sotterranee causati dalle estrazioni.
Per quei corpi idrici sotterranei che attraversano la frontiera tra l'Italia ed uno o piu' Stati Membri, il numero di siti di campionamento deve essere sufficiente per stimare la direzione e la portata delle acque sotterranee attraverso il confine.

Frequenza di monitoraggio
La frequenza dei rilevamenti deve essere sufficiente a permettere di stimare lo stato quantitativo di ciascun corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei, tenuto conto delle variazioni del ravvenamento a breve e lungo termine. In particolare:
a) per i corpi idrici sotterranei che si ritiene rischino di non conseguire gli obiettivi ambientali, e' fissata una frequenza delle misurazioni sufficiente a valutare l'impatto delle estrazioni sul livello delle acque sotterranee;
b) per i corpi idrici sotterranei le cui acque fluiscono attraverso la frontiera tra l'Italia ed altri Paesi, e' fissata una frequenza delle misurazioni sufficiente a stimare la direzione e la portata delle acque sotterranee attraverso la frontiera.
La frequenza dei monitoraggi si stabilisce sulla base dei dati necessari per determinare rischio e stato dei corpi idrici e, laddove necessario, per supportare la progettazione e valutazione dei programmi di misure.
La frequenza di monitoraggio dipende principalmente dalle caratteristiche di un corpo idrico e dal sito di monitoraggio. I siti con una significativa variabilita' annuale devono essere monitorati piu' frequentemente rispetto a siti con minore variabilita'. In generale un monitoraggio trimestrale sara' sufficiente per il monitoraggio quantitativo dove la variabilita' e' bassa, ma un monitoraggio giornaliero e' preferito, in particolare quando si misurano le portate. La frequenza deve essere rivista quando migliora la comprensione della risposta e del comportamento dell' acquifero e in relazione all'importanza di ciascun cambiamento delle pressioni sul corpo idrico sotterraneo. Questo assicura che sia mantenuto un programma caratterizzato da un basso rapporto costi/efficacia.

4.4 Controlli di qualita'
Per il campionamento e l'analisi devono essere stabilite procedure appropriate per il controllo di qualita'; tali misure sono necessarie per ridurre al minimo le incertezze.
Gli elementi minimi che devono essere presi in considerazione nei controlli di qualita' sono:
a) identificazione e registrazione dei campioni;
b) metodi di campionamento, pianificazione del campionamento e report. per esercizi di campo;
c) trasporto e magazzinaggio del campione;
d) validazione dei metodi analitici;
e) procedure per le misure analitiche;
f) controlli di qualita' interni dei metodi;
g) partecipazione in schemi esterni per i controlli di qualita' (intercalibrazione);
h) elaborazione dei risultati;
i) tracciabilita' dei documenti e delle misure.
Per i laboratori di analisi l'accreditamento deve avvenire ai sensi della ISO 17025.

4.5 Protocollo per il campionamento-ISO raccomandate
Un appropriato piano di campionamento deve includere la selezione dei siti di campionamento, la frequenza e la durata del campionamento, le procedure di campionamento, il trattamento dei campioni e l'analisi dei campioni.
Le procedure di campionamento e di trattamento del campione dovranno riferirsi a linee guida e/o standard internazionali incluse parti rilevanti della norma ISO 5667 nello stato di ultima revisione.
Allo stato attuale le parti della norma ISO 5667 utili per il monitoraggio delle acque sotterranee sono le seguenti:
La norma ISO 5667-1: 2006 fornisce i principi per una corretta progettazione del campionamento negli ambienti acquatici.
La norma ISO 5667-3: 2003 fornisce indicazioni riguardo alla preparazione, stabilizzazione, trasporto e conservazione dei campioni di acqua.
La norma 150 5667-11: 1993 fornisce i principi a) per la progettazione dei programmi di campionamento, b) le tecniche di campionamento, c) la manipolazione dei campioni e d) il sistema di identificazione del campione e le procedure di registrazione e tracciabilita' delle acque sotterranee;
La norma ISO 5667-18: 2001 fornisce dei principi per i metodi di campionamento delle acque sotterranee nei siti contaminati.
La norma ISO 5667-14: 1993 fornisce linee guida per il controllo di qualita' delle operazioni di campionamento e trattamento del campione.
 
ALLEGATO 5
(articolo 4, comma 2)

Valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee
1. La procedura di valutazione intesa a determinare lo stato chimico di un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei e' espletata per tutti i corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei caratterizzati come a rischio e per ciascuno degli inquinanti che contribuiscono a tale caratterizzazione del corpo o del gruppo di corpi idrici sotterranei.
2. Nell'avviare le indagini di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), le regioni tengono conto dei seguenti elementi:
a) le informazioni raccolte come parte della caratterizzazione da effettuare ai sensi dell'articolo 3;
b) i risultati della rete di monitoraggio delle acque sotterranee ottenuti conformemente all'Allegato 4;
c) qualsiasi altra informazione pertinente, incluso un raffronto tra la concentrazione aritmetica media su base annua dei pertinenti inquinanti in un sito di' monitoraggio e gli standard di qualita' e valori soglia delle acque sotterranee definiti nell'Allegato 3.
3. Ai fini delle indagini volte a stabilire se siano soddisfatte le condizioni concernenti il buono stato chimico delle acque sotterranee di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), punti i) e iv), le regioni, laddove pertinente e necessario e sulla scorta di adeguate aggregazioni dei risultati del monitoraggio, suffragate, se necessario, da stime di concentrazione basate su un modello concettuale del corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei, valutano l'entita' come percentuale in volume o area della parte di corpo idrico sotterraneo avente, per un determinato inquinante, una concentrazione aritmetica media su base annua superiore ad uno standard di qualita' o ad un valore soglia delle acque sotterranee.
4. Ai fini delle indagini volte a stabilire se siano soddisfatte le condizioni concernenti il buono stato chimico delle acque sotterranee di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), punti 2) e 3), le regioni, laddove pertinente e necessario e sulla scorta di pertinenti risultati del monitoraggio e di un idoneo modello concettuale del corpo idrico sotterraneo, valutano:
a) gli effetti dell'inquinamento nel corpo idrico sotterraneo;
b) la quantita' e le concentrazioni degli inquinanti che sono o che e' probabile siano trasferiti dal corpo idrico sotterraneo alle acque superficiali connesse o agli ecosistemi terrestri che ne dipendono direttamente;
c) l'impatto probabile delle quantita' e concentrazioni degli inquinanti trasferiti alle acque superficiali connesse e agli ecosistemi terrestri che ne dipendono direttamente;
d) l'entita' delle eventuali intrusioni saline o di altro tipo nel corpo idrico sotterraneo;
e) il rischio che la presenza di inquinanti nel corpo idrico sotterraneo rappresenta per la qualita' delle acque captate o che si intende captare dal corpo idrico sotterraneo per il consumo umano.
 
ALLEGATO 6
(articolo 5, comma 1)

Identificazione e inversione di tendenze significative e durature all'aumento Parte A - Individuazione di tendenze significative e durature all'aumento
Le autorita' di bacino, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano le tendenze significative e durature all'aumento in tutti i corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei caratterizzati come a rischio in base all'Allegato 1, Parte B, tenendo conto dei seguenti requisiti:
1. in conformita' al punto 4.2 dell'Allegato 4, il programma di monitoraggio deve essere concepito in modo da rilevare le tendenze significative e durature all'aumento nelle concentrazioni degli inquinanti individuate ai sensi dell'articolo 5;
2. la procedura per individuare le tendenze significative e durature all'aumento e' la seguente:
a) le frequenze di monitoraggio e i siti di monitoraggio sono selezionati in modo che siano sufficienti a:
1) fornire le informazioni necessarie per assicurare che siffatte tendenze all'aumento possano essere distinte da una variazione naturale con un adeguato livello di attendibilita' e precisione;
2) far si' che siffatte tendenze all'aumento siano identificate con un anticipo sufficiente a consentire l'attuazione di misure intese a prevenire, o quanto meno ridurre per quanto possibile, cambiamenti significativi della qualita' delle acque sotterranee dannosi per l'ambiente. Possibilmente tale individuazione viene effettuata per la prima volta entro il 2009, tenendo conto dei dati esistenti, nel quadro della relazione sull'individuazione delle tendenze redatta nell'ambito del primo piano di gestione del bacino idrografico di cui all'articolo 117 del decreto n. 152 del 2006, e successivamente almeno ogni sei anni;
3) tener conto delle caratteristiche temporali fisiche e chimiche del corpo idrico sotterraneo, inclusi le condizioni di scorrimento delle acque sotterranee, i tassi di ravvenamento e i tempi di percolazione attraverso il suolo o sottosuolo;
b) sono utilizzati metodi di monitoraggio e analisi conformi ai principi internazionali di controllo della qualita', inclusi, se pertinenti, i metodi standardizzati CEN o quelli nazionali, destinati a fornire dati di qualita' scientifica e comparabilita' equivalenti;
c) la valutazione e' basata su un metodo statistico, quale l'analisi della regressione, per l'analisi delle tendenze per serie temporali di singoli siti di monitoraggio;
d) per evitare distorsioni nell'individuazione di tendenze, tutte le misure al di sotto del limite di quantificazione sono fissate a meta' del valore del limite di quantificazione delle serie temporali piu' elevato, eccetto per il totale dei pesticidi.
3. l'individuazione di tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di sostanze presenti sia in natura che a seguito di attivita' umana tiene conto dei livelli di base e, se disponibili, dei dati raccolti prima dell'inizio del programma di monitoraggio al fine di riferire in merito all'individuazione delle tendenze nell'ambito del primo piano di gestione del bacino idrografico di cui all'articolo 117 del decreto legislativo n.152 del 2006.

Parte B - Punti di partenza per l'inversione di tendenza
Al fine di invertire le tendenze significative e durature all'aumento, in ottemperanza all'articolo 5, le autorita' di bacino, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano i punti di partenza per le inversioni di tendenza, tenendo conto dei seguenti requisiti:
1. Il punto di partenza per attuare misure atte a provocare l'inversione delle tendenze significative e durature all'aumento e' stabilito quando la concentrazione di inquinanti raggiunge il 75 % dei valori parametrici degli standard di qualita' o dei valori soglia delle acque sotterranee di cui all'Allegato 3 da valutare nel sito di monitoraggio, a meno che:
a) sia necessario un punto di partenza piu' tempestivo per far si' che le misure atte a determinare l'inversione di tendenza evitino, con il minimo dei costi, cambiamenti significativi delle acque sotterranee dannosi per l'ambiente o quanto meno li riducano per quanto possibile;
b) un diverso punto di partenza sia giustificato qualora il limite di rilevazione non consenta di stabilire la presenza di una tendenza al 75 % dei valori parametrici; o
c) il tasso di aumento e la reversibilita' della tendenza siano tali che un punto di partenza successivo per le misure atte a determinare l'inversione di tendenza consente ancora a tali misure di evitare, con il minimo dei costi, cambiamenti significativi della qualita' delle acque sotterranee dannosi per l'ambiente, o quanto meno di ridurli per quanto possibile. Questo successivo punto di partenza puo' non portare a ritardi nel raggiungimento degli obiettivi ambientali.
Per le attivita' che rientrano nel campo d'applicazione dell' articolo 92 del decreto n.152 del 2006, il punto di partenza per attuare misure atte a provocare l'inversione delle tendenze significative e durature all'aumento e' stabilito in conformita' con detto articolo e con la Parte Terza e piu' specificamente conformemente agli obiettivi ambientali di cui agli articoli 76 e 77 del medesimo decreto.
2. Una volta stabilito per un corpo idrico sotterraneo caratterizzato come a rischio il punto di partenza, ai sensi del punto 1, questo non viene cambiato nel corso del ciclo di validita' di sei anni, del piano di gestione del bacino idrografico di cui all'articolo 117 del decreto legislativo n.152 del 2006.
3. Le inversioni di tendenza sono comprovate, tenendo conto delle pertinenti disposizioni relative al monitoraggio di cui alla Parte A, punto 2.
 
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