Gazzetta n. 81 del 7 aprile 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 9 marzo 2009 |
Imposizione di oneri di servizio pubblico su talune rotte aeree da e per la Sardegna. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che, al fine di conseguire l'obbiettivo della continuita' territoriale per la Sardegna, prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione, oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, disponga con proprio decreto, in conformita' del contenuto regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, oggi abrogato e sostituito dal regolamento CE n. 1008/2008 del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' e alle conclusioni della Conferenza di servizi prevista dal comma 2 del citato art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, l'imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali; Visto il regolamento CE n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita', che ha abrogato il regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992; Visto il decreto ministeriale n. 36 del 29 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 8 dell'11 gennaio 2006 con cui sono stati imposti gli oneri di servizio pubblico sulle rotte : Alghero-Bologna e v.v., Alghero-Torino e v.v., Cagliari-Bologna e v.v., Cagliari-Torino e v.v., Cagliari-Firenze e v.v., Cagliari-Verona e v.v., Cagliari-Napoli e v.v., Cagliari-Palermo e v.v., Olbia-Bologna e v.v., Olbia-Verona e v.v.; Vista la comunicazione della Commissione europea pubblicata nella G.U.U.E. n. C 93/13 del 24 aprile 2006; Vista la decisione della Commissione europea n. 332 del 23 aprile 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 125 del 15 maggio 2007, avente per oggetto: «decisione della Commissione sull'imposizione di oneri di servizio pubblico su talune rotte in provenienza e a destinazione della Sardegna, ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio sull'accesso dei vettori aerei della Comunita' alle rotte intracomunitarie», ed in particolare il punto (78) delle «Conclusioni», nel quale e' precisato che l'applicazione delle tariffe agevolate per i nati in Sardegna, anche se residenti fuori Sardegna, deve ritenersi sia sproporzionato ed incompatibile con il Regolamento, e con il disposto dell'art. 1, punto 1, lettera e) della predetta decisione, secondo il quale i vettori aerei non hanno l'obbligo di offrire tariffe agevolate ai nati in Sardegna anche se residenti fuori Sardegna; Considerata la necessita' di uniformarsi alla decisione della Commissione europea per quanto riguarda l'individuazione delle categorie di passeggeri a cui e' riservata la tariffa agevolata; Sentiti a tal fine i rappresentanti della Regione Sardegna e dell'ENAC, nella riunione tenuta il 27 gennaio 2009 presso la Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo;
Decreta:
Art. 1.
Il punto 4.8 dell'allegato al decreto ministeriale n. 36 del 29 dicembre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 8 dell'11 gennaio 2006, e' modificato nel modo seguente: al 4.8. Le tariffe agevolate, nelle misure sopra specificate, dovranno essere obbligatoriamente applicate almeno: Ai residenti in Sardegna; Ai disabili *; Ai giovani dai 2 ai 21 anni *; Agli anziani al di sopra dei 70 anni *; Agli studenti universitari fino al compimento del 27° anno di eta' *. (*) senza alcuna discriminazione legata al luogo di nascita, di residenza e nazionalita'. I bambini al di sotto di due anni viaggiano gratis e non occupano il posto a sedere. |
| Art. 2.
Le disposizioni di cui al presente decreto ministeriale entreranno in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 marzo 2009 Il Ministro : Matteoli |
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