Gazzetta n. 81 del 7 aprile 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 9 febbraio 2009
Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Puglia.

IL MINISTRO DEL LAVORO DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
Viste le motivate richieste della regione Puglia circa la necessita' di un ulteriore periodo di deroga, al fine di dare completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua;
Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio Superiore di Sanita' nella seduta del 27 gennaio 2009;
Considerato che, nella medesima seduta, il Consiglio Superiore di Sanita' ha fatto presente che il 25 dicembre 2009 scadra' il secondo triennio previsto dall'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 31/2001 e che pertanto, al fine dell'acquisizione del parere favorevole della Commissione europea, sara' necessario predisporre un dossier completo ed esaustivo che contenga tutte le informazioni dettagliate sugli interventi effettuati e le motivazioni che rendano eventualmente necessaria l'ulteriore periodo di deroga;
Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e le condizioni che le disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua erogata, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti. Ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Decreta:

Art. 1.

1. La regione Puglia puo' stabilire il rinnovo delle deroghe al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro Trialometani, entro il Valore Massimo Ammissibile (VMA) di 80µg/l, fermo restando che il bromodiclorometano non deve superare il VMA di 60 µg/l;
2. Il suddetto valore massimo ammissibile puo' essere concesso fino al 31 dicembre 2009 ai territori interessati dal superamento del parametro di cui al comma precedente.
3. E' rimessa all'Autorita' regionale la verifica, per quanto concerne le industrie alimentari presenti nel territorio interessato dal provvedimento di deroga, degli effetti sui prodotti finali, soprattutto se destinati alla distribuzione oltre i confini del suddetto territorio e la tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali qualora dai controlli effettuati risultasse un potenziale rischio per la salute umana.
4. L'eventuale rinnovo e' subordinato alla trasmissione, da parte della regione Puglia, al Ministero del lavoro, salute e politiche sociali ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, entro e non oltre il 30 giugno 2009, di una circostanziata relazione sui risultati degli interventi effettuati nell'ultimo anno e un programma dettagliato di quanto e' previsto per il prossimo anno corredato dei costi e della copertura finanziaria.
5. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione del predetto parametro e deve fornire consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare.
Delle iniziative adottate dovra' essere data informazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
 
Art. 2.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art 1. nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'Autorita' regionale e' tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile.
2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative.
 
Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli artt. 1 e 2, e' subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:
a. i motivi di deroga;
b. il parametro interessato, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga;
c. l'area geografica, la quantita' di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
d. un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;
e. una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;
f. la durata della deroga.
3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
 
Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 febbraio 2009
p. Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario di Stato
Fazio

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Prestigiacomo
 
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