Gazzetta n. 81 del 7 aprile 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2009
Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di l'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3753).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vsto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di l'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Considerato che occorre assicurare la necessaria, urgente assistenza, soccorso e sistemazione delle popolazioni colpite dal sisma e per la rimozione di ogni situazione che determini pericolo per le popolazioni assumendo ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale e per la salvaguardia delle vite umane;
Rilevato altresi' che a causa del terremoto sono stati distrutti o danneggiati numerosi edifici e sussiste la necessita' di acquisire ogni bene mobile o immobile utile a fornire assistenza alla popolazione nonche' di assicurare la funzionalita' della circolazione sulle reti di trasporto del territorio nazionale per favorire l'arrivo nelle zone colpite delle colonne di soccorso mobile;
Acquisita l'intesa della regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.

1. Ferme restando le attivita' poste in essere direttamente dal Commissario delegato, al fine di soddisfare le primarie esigenze di vita delle popolazioni colpite dal sisma i sindaci dei comuni interessati, d'intesa con la Direzione di comando e controllo - DICOMAC, istituita presso la Caserma Mar. Magg. E. O. V. Vincenzo Giudice della Guardia di finanza ubicata nel comune dell'Aquila, sono autorizzati a procedere in via di somma urgenza alla requisizione di beni mobili ed immobili occorrenti per fornire riparo e ricovero ai cittadini e ad acquistare tutti i beni ed i materiali occorrenti per il loro sostentamento ed i primi interventi provvisionali. I predetti acquisti possono essere effettuati anche dal Dipartimento della protezione civile.
2. Il Presidente della regione Abruzzo ed i sindaci dei comuni colpiti individuano le strutture idonee ad assicurare adeguata sistemazione alla popolazione interessata dagli eventi sismici di cui in premessa anche mediante il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa per i nuclei familiari che non possono provvedervi autonomamente.
3. Il Presidente della regione Abruzzo ed i sindaci dei comuni colpiti provvedono ad assicurare le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi, altresi' provvedendo, ove necessario, alla realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili su beni pubblici al fine di assicurarne la funzionalita'.
 
Art. 2.

1. Presso ciascuno dei comuni interessati dagli eventi sismici possono essere costituiti gruppi di rilevamento per censire, utilizzando la scheda di rilevazione allegata alla presente ordinanza, gli edifici pubblici e privati risultati totalmente o parzialmente inagibili ovvero da demolire perche' non piu' recuperabili.
2. I sindaci dei comuni interessati provvedono a raccogliere le predette schede opportunamente compilate e, sulla base delle indicazioni dei gruppi di rilevamento, ad emettere ordinanze di demolizione.
3. Alle attivita' di censimento concorrono tecnici qualificati di enti e pubbliche amministrazioni tenuti a renderli disponibili e personale universitario, nonche' il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che e' autorizzato ad effettuare demolizioni di strutture pericolanti e non piu' ripristinabili anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 15, 21, 23, 24, 26 e 28 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
 
Art. 3.

1. Per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, si provvede in deroga alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56;
legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8, comma 1, secondo periodo;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 9,10, 11,12, 15, 18, 19, 22-bis, 23 e 49;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis 11, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e successive modifiche ed integrazioni;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 9, 11, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, 145, 241 e 243;
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, 35, 36 e 53;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.
 
Art. 4.

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza dagli uffici del Dipartimento della protezione civile e dalle strutture costituite in loco sotto la direzione del Dipartimento stesso, nonche' dai sindaci, per fronteggiare l'emergenza, si provvede in via di anticipazione a valere sul Fondo della protezione civile.
 
Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalita' da destinare all'attuazione delle iniziative necessarie al rientro nella normalita'. Piu' in particolare il Dipartimento e' autorizzato ad impiegare dette risorse, utilizzando procedure di somma urgenza, per assicurare ogni possibile tipo di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, anche mediante la fornitura di beni, servizi ed interventi di ricostruzione e riparazione dei beni danneggiati.
2. Si applica l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21.
 
Art. 6.

1. Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attivita' lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori colpiti dal sisma, sono sospesi fino al 31 dicembre 2009 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza della dichiarazione di emergenza.
2. Con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, saranno dettate disposizioni in materia di termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresi' sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonche' ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore alla predetta dichiarazione dello stato d'emergenza, ivi incluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria.
3. Sono altresi' sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 aprile 2009
Il Presidente: Berlusconi
 
Allegato

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