Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.12238-XV.J(4750) del 10 marzo 2009, il manufatto esplosivo denominato «200601 (d.f.: 200601 Brothers Allevi Fireworks Show S.n.c.)» (massa netta g 0.035), (con reofori variabili da 10 cm a 5 m) e' riconosciuto, su istanza del sig. Moreschini Dino, titolare della licenza di deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con deposito sito in Citta' Sant'Angelo (Pescara) - C.da Ponticello n. 20, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria, gruppo B, dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. Inoltre l'etichetta di tale manufatto deve chiaramente contenere l'indicazione che «Il prodotto puo' essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza». Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica. Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7835-XV.J(4695) del 10 marzo 2009, il manufatto esplosivo denominato «Stardust Eletric Ignitor 001» (massa attiva g 0,05) e' riconosciuto su istanza del sig. Persello Alberto - Titolare della licenza di fabbricazione e detenzione di artifici pirotecnici di IV e V categoria, per la soc. E.P.M., con sede in via del Pasco, s.n. - loc. Vissandone - Basiliano (Udine), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria, gruppo B dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica. Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1061-XV.J(5082) del 10 marzo 2009, i manufatti esplosivi denominati: «JW31ZP0508 - Comete Fischianti 300» (massa attiva g 463,00); «JW56ZP0508 - 25 Lanci Scintillanti» (massa attiva g 457,00); «JW68ZP0508 - Coconut 19 Colpi» (massa attiva g 394,00); «JW76ZP0508 - Ventaglio Silver Lion 36L» (massa attiva g 493,00); «JW77ZP0508 - Ventaglio Garden 25» (massa attiva g 567,00); «JW2001ZP0508 - Blu e Camuro 37» (massa attiva g 636,00); «ZP2007(15) - Fiori di Cuori» (massa attiva g 1127,00); «ZP2007(16) - Doppio Fiore di Cuori» (massa attiva g 1257,00), sono riconosciuti su istanza della sig.ra Melisa Sapienza, titolare di licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. per l'attivita' sita in Belpasso (Catania) - contrada Edere - II traversa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. Inoltre le etichette di questi manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «Il prodotto puo' essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza». Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica. Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1413-XV.J(4794) del 10 marzo 2009, il manufatto esplosivo denominato «Detonatore Elettrico Davey Bickford tipo 5400P05» e' riconosciuto su istanza della S.E.I. - Societa' Esplosivi Industriali S.p.A. con sede legale in Ghedi (Brescia), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella III categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. Inoltre, l'etichetta di tale manufatto, apposta in modo irremovibile, dovra' indicare nella lingua inglese e in quella italiana che «il prodotto e' destinato esclusivamente all'impiego militare», gli estremi del presente decreto di riconoscimento ed espressamente ed in rosso che «il prodotto e' un detonatore a media intensita'». Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica. Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.18659-XV.J(4959) del 10 marzo 2009, il manufatto esplosivo denominato «Bomba Pannella C210» (massa attiva g 4070) e' riconosciuto su istanza del sig. Pannella Barbato, titolare della licenza per la fabbricazione, il deposito e la vendita di artifici pirotecnici di IV e V categoria, in nome e per conto della «F.lli Pannella Donato S.n.c.», sita in Contrada Staglio - Ponte (Benevento), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. Inoltre l'etichetta di questo manufatto, come richiesto dall'istante, deve chiaramente contenere l'indicazione che «Il prodotto puo' essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza». Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica. Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.16770-XV.J(4950) del 10 marzo 2009, i manufatti esplosivi denominati: Pirotecnica Teanese Srl 907A (massa attiva g 4,274); Pirotecnica Teanese Srl 907B (massa attiva g 4,774); Pirotecnica Teanese Srl 907C (massa attiva g 5,274); Pirotecnica Teanese Srl 907D (massa attiva g 5,774); Pirotecnica Teanese Srl 907E (massa attiva g 6,034); Pirotecnica Teanese Srl 907F (massa attiva g 7,774); Pirotecnica Teanese Srl 907G (massa attiva g 9,774), sono riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) - loc. Procelle - fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo «B» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica. Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9677-XV.J(5191), del 10 marzo 2009, il manufatto esplosivo denominato «Electronic Igniter For Setting Tool» e' riconosciuto, su istanza del sig. Dionisi Antonio, titolare di licenza di deposito di esplosivi di II e III categoria, in nome e per conto della Soc. D.E.C. Dionisi Esplosivi Comunanza S.r.l. con sede in via Pascoli, 80 (Ascoli Piceno) e deposito sito in localita' Fana' di Comunanza (Ascoli Piceno), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo B, dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica. Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.14959-XV.J(4744) del 10 marzo 2009, le cartucce esplosive attuatrici per aeromobili denominate: «2-102010-2 (30903920)» (numero ONU 0276, 1.4C) e «2-102740-1 (30903870)» (numero ONU 0276, 1.4C) sono riconosciute, su istanza della Atitech S.p.A., con sede in Napoli, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, tra i prodotti pirotecnici per uso tecnico e classificate nella V categoria - gruppo «A» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. Sono fatti salvi i provvedimenti da assumere in conseguenza degli esiti delle intraprese consultazioni comunitarie. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica. |