Gazzetta n. 82 del 8 aprile 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 17 marzo 2009 |
Acquisizione di beni immobili al patrimonio dello Stato e trasferimento del diritto di proprieta' di infrastrutture del Nucleo industriale di Calitri, prog. n. 39/40/60067. |
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IL COMMISSARIO AD ACTA legge n. 289/2002, art. 86
Vista la Convenzione in data 27 settembre 1982 e successivi atti aggiuntivi con cui il Ministro designato - Concedente - ha affidato la progettazione e la realizzazione delle opere di infrastrutturazione del nucleo industriale di Calitri all'Associazione Temporanea d'Imprese I.C.L.A. S.p.A. ed altre - Concessionario; Vista la delibera CIPE in data 8 giugno 1983, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 luglio 1983, con cui il Concedente e' stato autorizzato ad includere alcune opere esterne, funzionalmente collegate, nel programma straordinario di cui al predetto art. 32 della legge n. 219/1981; Visto il decreto del Ministro designato in data 12 luglio 1984 con cui e' stato approvato il progetto esecutivo e sono stati fissati i termini di inizio e completamento dei lavori e delle procedure espropriative; Considerato che, ai sensi dell'art. 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210, nonche' dell'art. 14 comma, della legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha convertito il decreto-legge n. 333/1992, l'approvazione del progetto ha valore di dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dell'opera e produce gli effetti di cui all'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e s.m. e i.; Visto il decreto n. 373/GST/MICA del 30 dicembre 1998 con cui e' stato prorogato il termine per il compimento delle procedure espropriative, con scadenza al 31 dicembre 1999; Visto il decreto n. 146/GST/MICA del 24 giugno 1999 con cui sono state approvate le risultanze del collaudo finale riferito ai soli lavori, risultando escluse dalle competenze della Commissione di collaudo le verifiche relative al completamento delle procedure espropriative; Visto il decreto n. 93/GST/MICA del 7 agosto 2000 con cui e' stato prorogato il termine per il compimento delle procedure espropriative di ulteriori dodici mesi, sino alla data del 31 agosto 2001; Visto il decreto n. 84/B5/AP del 27 luglio 2001 con cui e' stato prorogato il termine per il compimento delle procedure espropriative di ulteriori dodici mesi, sino alla data del 31 agosto 2002; Visto il decreto n. 37/B5/MAP del 6 giugno 2002 con cui e' stato prorogato il termine per il compimento delle procedure espropriative di ulteriori dodici mesi, sino alla data del 31 agosto 2003; Visto il decreto n. 65/B5/MAP dell'11 giugno 2003 con cui e' stato prorogato il termine per il compimento delle procedure espropriative di ulteriori dodici mesi, sino alla data del 31 agosto 2004; Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 con la quale al comma 2 dell'art. 86 e' stata disposta, tra l'altro, la revoca delle concessioni per la realizzazione di opere di viabilita' finanziate ai sensi della legge n. 219/1981, i cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non avessero conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni; Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro delle attivita' produttive, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 - Ufficio di controllo atti Ministero delle attivita' produttive e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2003, con cui e' stato nominato il Commissario ad Acta; Considerato che, a seguito di verifiche preliminari effettuate ai sensi del citato decreto ministeriale del 21 febbraio 2003, sono risultate sussistere opere di viabilita' ricadenti nella fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 86 della legge n. 289/2002, e di cui appresso; Considerato che l'ufficio B5 della D.G.C.I.I. del M.A.P. ha, quindi, individuato definitivamente le opere oggetto di revoca di cui al citato comma 2 dell'art. 86 della legge n. 289/2002; Visto il decreto del 21 dicembre 2005 del Ministro delle attivita' produttive con cui sono state trasferite al Commissario ad Acta tutte le restanti attivita' connesse con la infrastrutturazione ex art. 32, legge n. 219/1981 di cui al comma 1, art. 86, legge 289/2002 e relative dotazioni finanziarie, ad eccezione del contenzioso che rimane presso i competenti uffici ministeriali; Visto il decreto n. 13/B5/MAP del 17 marzo 2006 del Ministero delle attivita' produttive con cui e' stata revocata la concessione per la progettazione e la realizzazione delle opere di infrastrutturazione del nucleo industriale di Calitri - prog. n. 39/40/6006, assentita all'A.T.I. ICLA S.p.A. ed altre, oggi I.C.L.A. S.p.A. in liquidazione, fatto salvo, giusta art. 23 della citata Convenzione ed ai sensi dell'art. 1218 del codice civile, il diritto di questo Ministero al risarcimento di danni nei confronti dell'I.C.L.A. S.p.A. in liquidazione; Visto il decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, con cui il Ministero delle attivita' produttive ha cambiato denominazione in Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto n. 67/B5/MSE del 28 novembre 2006 del Dirigente dell'ufficio B5 della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del M.S.E. con cui sono state trasferite al Commissario ad Acta le dotazioni finanziarie relative al progetto in argomento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225 con cui e' stato approvato il regolamento recante riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Preso atto dell'indisponibilita' della competente prefettura di occuparsi delle procedure espropriative in questione, stante l'intervenuto del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001; Visto il parere del 25 febbraio 2008 del Consigliere giuridico del Ministero circa la competenza all'emanazione del decreto di esproprio da parte dell'autorita' espropriante, nella specie, del Commissario ad Acta; Visto che il Concessionario, giusta richiamata Convenzione di concessione, in nome e per conto dell'amministrazione, ha provveduto ad occupare in via d'urgenza i seguenti immobili: terreni ubicati nel comune di Calitri, al foglio di mappa n. 61, particella n. 546, di proprieta' della ditta Cestone Francesca, e particelle numeri 1212 (ex 533) e 554, di proprieta' della ditta eredi Cerreta Pietro e Cestone Maria Angela; Considerato che l'utilizzo di cui sopra si e' concretato nella realizzazione su detta area dell'Opera pubblica denominata Nucleo industriale di Calitri; Considerato, altresi', che l'utilizzo e la modifica delle suddette aree sono intervenute per ragioni di pubblico interesse, ma in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio; Visto che in data 13 aprile 1984 l'allora ditta proprietaria delle particelle numeri 1212 (ex 533) e 554 del foglio n. 61 in agro di Calitri, signori Cerreta Pietro e Cestone Maria Angela, ha accettato le indennita' offerte e dichiarato la propria disponibilita' a convenire la cessione bonaria della particella n. 1212 (ex 533) per mq 580 e n. 554 per mq 3.200, al prezzo di euro 9.852,55; Considerato che, in base a detto accordo, recepito dal Raggruppamento temporaneo di Imprese Icla-Fimtec-Edilimpianti-Dioguardi, e' stato corrisposto ai signori Cerreta Pietro e Cestone Maria Angela l'80% del prezzo pattuito ammontante ad euro 7.882,04 ed e' stato depositato presso il Servizio della Cassa depositi e prestiti della Direzione provinciale del tesoro di Avellino il restante 20%, pari ad euro 1.970,51, con polizze numeri 35579 e 35592, entrambe del 30 giugno 1985, ma non si e' mai formalizzato in atto notarile e/o decreto definitivo di esproprio il trasferimento della proprieta' in favore del Ministero dello sviluppo economico; Considerato che il Concessionario revocato dal M.A.P. ha provveduto a determinare l'indennita' di espropriazione ai sensi delle norme vigenti ed in particolare delle leggi n. 865/1971, n. 385/1980, n. 219/1981, n. 80/1984, n. 42/1985, n. 12/1988, n. 47/1988 e n. 158/1991; Visto che in data 31 gennaio 2004 la ditta proprietaria della particella n. 546 del foglio n. 61 di mq 3.151 in agro di Calitri, sig.ra Cestone Francesca, ha sottoscritto una bonaria composizione con la ICLA Costruzioni Generali S.p.A. a seguito della sentenza n. 3250/02, depositata in data 6 novembre 2002, con cui la Corte d'appello di Napoli ha condannato la ICLA al pagamento della somma di euro 218.745,70 in favore della sig.ra Cestone Francesca; Visto che, in base a detto accordo, recepito dal Raggruppamento temporaneo di imprese Icla-Fimtec-Edilimpianti-Dioguardi, e' stato corrisposto alla sig.ra Cestone Francesca l'importo complessivo di euro 220.920,11 di cui euro 50.000,00 a mezzo di due assegni bancari rispettivamente di euro 35.000,0 e di euro 15.000,00 in data 18 dicembre 2003, euro 10.000,00 a mezzo assegno circolare in data 11 febbraio 2004, euro 10.000,00 a mezzo assegno circolare in data 23 marzo 2004, euro 20.000,00 a mezzo assegno circolare in data 4 agosto 2004, euro 64.372,57 mediante incasso di cinque effetti cambiari all'ordine della sig.ra Cestone Francesca in data 20 aprile 2004, euro 64.372,57, oltre gli interessi legali maturati sulle suddette somme, pari ad euro 2.174,97, mediante incasso di cinque effetti cambiari all'ordine della sig.ra Cestone Francesca in data 30 giugno 2004, ma non si e' mai formalizzato in atto notarile e/o decreto definitivo di esproprio il trasferimento della proprieta' in favore del Ministero dello sviluppo economico; Valutati i contrapposti interessi; Considerato che permanevano gli scopi di pubblico interesse che avevano giustificato e motivato l'utilizzo dei beni in parola; Considerato che all'utilizzo senza titolo dei suddetti beni doveva comunque darsi una corretta definizione, mediante l'acquisizione degli stessi al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto n. 458 del 23 luglio 2008 del Commissario ad Acta con cui sono state acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico, per le motivazioni indicate, i beni immobili sopra descritti autorizzandone il trasferimento del diritto di proprieta'; Visto che il suddetto decreto, a cura e spese del Consorzio ASI di Avellino, e' stato debitamente notificato agli interessati in data 31 ottobre 2008, registrato all'Agenzia delle entrate il 27 ottobre 2008 al n. 994 della serie 1 e trascritto e volturato all'Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Avellino - Servizio di pubblicita' immobiliare - in data 3 ottobre 2008 al numero di registro generale n. 23222 ed al numero di registro particolare n. 17715; Visto l'art. 23, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002; Decreta: Art. 1.
Con decreto n. 458 del 23 luglio 2008 del Commissario ad Acta, debitamente notificato, registrato, trascritto e volturato a cura e spese del Consorzio ASI di Avellino, sono state acquisiti al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico i beni immobili di seguito descritti, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprieta': comune di Calitri, foglio n. 61, particella n. 1212 (ex 533) di Ha 00.05.80; comune di Calitri, foglio n. 61, particella n. 554 di Ha 00.32.00; comune di Calitri, foglio n. 61, particella n. 546 di Ha 00.31.51. |
| Art. 2.
Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, un estratto del presente decreto sara' trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. L'opposizione del terzo e' proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennita' resta fissata nella somma depositata. Roma, 17 marzo 2009
Il Commissario ad acta: D'Ambrosio |
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