Gazzetta n. 82 del 8 aprile 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 27 marzo 2009
Riconoscimento, alla sig.ra Maggioni Ilaria, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreot legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Vista l'istanza della sig.ra Maggioni Ilaria, nata il 29 novembre 1966 a Pisa (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206 del 2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale di avvocato conseguito negli U.S.A., ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» nel luglio 1996 presso la Universita' degli studi di Pisa;
Preso atto che ha ottenuto un «Master of Laws» presso la «University of Pennsylvania» nel maggio 1997;
Considerato altresi' la richiedente ha superato il «Bar Exam» e il «Profession Ethic Exam» presso la Suprema Corte dello Stato di New York nell'ottobre 2002;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 16 gennaio 2009;
Considerato il conforme parere del Consiglio Nazionale Forense;
Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:
Art. 1.

Alla Sig.ra Maggioni Ilaria, nata il 29 novembre 1966 a Pisa (Italia), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.

Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto
Roma, 27 marzo 2009

Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova orale e' unica e verte su: 1) discussione di un caso pratico su una a scelta tra le seguenti materie diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una a scelta del candidato tra le seguenti materie : diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) Elementi di deontologia e ordinamento professionale.
c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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