Gazzetta n. 82 del 8 aprile 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 2009
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi dissesti idrogeologici che interessano il territorio del comune di Marina di Lesina in provincia di Foggia. (Ordinanza n. 3750).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2008, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione ai gravi dissesti idrogeologici che interessano il territorio del comune di Marina di Lesina in provincia di Foggia;
Considerato che i predetti fenomeni di dissesto idrogeologico sono caratterizzati dal generarsi di numerose cavita', sia in superficie che in profondita', e che tali fenomeni si sono aggravati creando episodi di sprofondamento;
Considerato, inoltre, che i fenomeni idrogeologici in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumita' e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Ritenuto, comunque, necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione interessata;
Vista la nota del 22 dicembre 2008 del Presidente della regione Puglia;
Acquisita l'intesa della regione Puglia con nota del 23 febbraio 2009;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:
Art. 1.

1. Il Prefetto di Foggia e' nominato Commissario delegato e provvede alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti alla rimozione delle situazioni di pericolo in atto nel comune di Marina di Lesina.
2. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, il predetto Commissario delegato si avvale dell'opera di due o piu' soggetti attuatori, all'uopo nominati, cui affidare determinati settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni, nonche' della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
3. Il Commissario delegato provvede, attraverso la predisposizione di un apposito piano degli interventi:
a) alla prosecuzione, d'intesa con il comune di Lesina, dei lavori appaltati e finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico;
b) alla prosecuzione, d'intesa con l'autorita' di Bacino della Puglia, della campagna di indagini geognostiche in corso, nonche' di ulteriori indagini necessarie alla identificazione delle cause che hanno determinato la situazione emergenziale, finalizzate alla individuazione degli interventi urgenti da realizzare per il contenimento del dissesto idrogeologico in atto ed alla attuazione dei relativi interventi;
c) alla realizzazione di opere ed interventi diretti alla mitigazione e alla rimozione delle situazioni di pericolo, al consolidamento dei terreni ed ove necessario all'individuazione di appositi siti di stoccaggio temporaneo e successivamente siti per il definitivo smaltimento o trattamento dei fanghi, dei detriti e dei materiali rivenienti dalla situazione emergenziale in atto.
 
Art. 2.

1. Per garantire il necessario supporto tecnico-amministrativo alle attivita' di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi di personale appartenente alla Pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando o distacco nel limite massimo di tre unita'.
2. In favore del personale di cui al comma 1, delle Regioni, delle societa' regionali, nonche' degli enti locali e territoriali, direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza, e' corrisposto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 40 ore mensili pro-capite, effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.
3. Il Commissario delegato, e' altresi', autorizzato ad assumere un'unita' di personale tecnico-amministrativo, con contratto a tempo determinato, per una durata non superiore alla vigenza dello stato di emergenza, in deroga all'art. 3, comma 79 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Al fine di concorrere al superamento del contesto critico in rassegna, l'Autorita' di bacino della regione Puglia e' autorizzata a prorogare, con oneri a carico del proprio bilancio, fino alla cessazione dello stato di emergenza ed in deroga alla normativa vigente, i contratti a tempo determinato dalla stessa stipulati.
5. Alla liquidazione dei compensi di cui ai commi 2 e 3 si provvede con oneri a carico dell'art. 6 della presente ordinanza.
 
Art. 3.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilita' e costituiscono variante ai piani urbanistici, il Commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 5.
2. Il Commissario delegato, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi alle Amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
4. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per l'eventuale espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, con i termini di legge ridotti della meta'. Il medesimo Commissario delegato, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
 
Art. 4.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi e con l'indicazione della copertura finanziaria. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2 sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile utilizzando personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, in deroga all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, determinandone il relativo compenso, e personale in servizio presso il Dipartimento stesso.
4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione civile.
 
Art. 5.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza, il Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori dallo stesso nominati, sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11 13,14,15 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 36, 37, 42, 49, 50, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 121, 122, 123, 125, 128, 130, 132, 141,143, 144, 153 e 241;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e successive modifiche ed integrazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis e successive modifiche ed integrazioni;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 7, 24, 35, 36 e 53, bis e successive modifiche ed integrazioni;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 100, 101, 178, 181, 182, 183, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 208, 211, 214, 216, da 239 a 253 e 255, comma 1;
leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.
 
Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede nel limite di euro 500.000,00 a valere sul Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, annualita' 2006, in deroga a quanto in esso stabilito, nonche' attraverso eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da Amministrazioni statali o enti pubblici.
2. Al fine di superare il contesto emergenziale in rassegna, il Dipartimento della protezione civile concorre prioritariamente alle attivita' di valutazione delle cause del dissesto che ha colpito il territorio del comune di Marina di Lesina ed alla interpretazione dei fenomeni di instabilita' in atto, anche attraverso i Centri di Competenza di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, individuati con decreto del Capo Dipartimento della protezione civile n. 252 del 26 ottobre 2005, contribuendo finanziariamente anche alle ulteriori necessita' ravvisate dal Commissario delegato nell'espletamento delle attivita' previste dall'art. 1, nel limite massimo complessivo di euro 500.000,00 a valere sul Fondo di protezione civile.
3. Per l'utilizzo delle risorse occorrenti per il superamento dell'emergenza in rassegna e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale in favore del Commissario delegato.
4. Il Commissario delegato, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, e' tenuto a rendicontare, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o dell'incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa.
 
Art. 7.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2009

Il Presidente: Berlusconi
 
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