Gazzetta n. 82 del 8 aprile 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 1 aprile 2009
Approvazione del modello di certificazione con il quale i comuni certificano il mancato gettito accertato, per l'anno 2008, derivante dall'esenzione dall'imposta ICI dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'articolo 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

IL DIRETTORE CENTRALE
della finanza locale

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2008 e' esente dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 93 del 2008, il quale prevede che per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonche' quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992;
Visto l'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 93 del 2008, il quale prevede che la minore imposta e' rimborsata ai comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'art. 1, comma 5 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'art. 77-bis, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che entro il 30 aprile 2009 i comuni trasmettono al Ministero dell'interno la certificazione del mancato gettito accertato, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'interno;
Visto l'art. 2, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, il quale prevede che la certificazione da parte dei comuni del mancato gettito accertato sia sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione;
Considerata la Risoluzione n. 1/DF, in data 4 marzo 2009, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze;
Ritenuta la necessita' di definire il modello di certificazione e di individuare le modalita' di trasmissione;
Acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e dell'Agenzia del territorio;
Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
Decreta:
Art. 1.
Modello di certificazione e modalita' di trasmissione
1. E' approvato il modello di certificazione di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, con il quale i comuni certificano il mancato gettito accertato, per l'anno 2008, derivante dall'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui all'art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Il modello, redatto in doppio originale, e' sottoscritto dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione.
2. I comuni, entro il termine del 30 aprile 2009, inoltrano la certificazione di cui all'allegato A del presente decreto alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo competente, all'Ufficio di Presidenza della giunta regionale per i comuni della regione Valle d'Aosta ed ai Commissariati di governo delle province autonome di Trento e Bolzano per i comuni della regione Trentino-Alto Adige, i quali provvedono a trasmettere, per via telematica, copia della certificazione al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, trattenendo l'originale ai propri atti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° aprile 2009

Il direttore centrale: Verde
 
Allegato A

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