IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 9, primo, secondo e quarto comma, e 12, primo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modifiche, recante norme per la elezione dei consigli provinciali; Visti gli articoli 37, comma 2, e 75, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 54 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2003, con il quale e' stata dichiarata la popolazione legale della Repubblica a seguito dei risultati del 14° censimento generale della popolazione del 21 ottobre 2001; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in pari data con cui e' stato accolto il ricorso del comune di Terlizzi (Bari) avverso il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 2008, recante «Determinazione dei collegi uninominali provinciali delle province di Milano, Monza e della Brianza, Ascoli Piceno, Fermo, Bari, Foggia, e Barletta-Andria-Trani», limitatamente alla provincia di Bari; Ritenuto, pertanto, che occorre ridefinire le circoscrizioni dei collegi uninominali per l'elezione del consiglio provinciale di Bari; Sulla proposta del Ministro dell'interno;
Decreta:
Articolo unico
Le tabelle delle circoscrizioni dei collegi uninominali per l'elezione del consiglio provinciale di Bari sono stabilite come segue:
----> Vedere Tabelle da pag. 2 a pag. 9 <---- Dato a Roma, addi' 6 aprile 2009
NAPOLITANO
Maroni, Ministro dell'interno |