Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 12 marzo 2009
Riconoscimento, alla sig.ra Esslmaier Ulrike Karin Edda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;
Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;
Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Esslmaier Ulrike Karin Edda, cittadina austriaca, chiede il riconoscimento del titolo di «Diplomierte Physiotherapeutin» conseguito in Austria presso la «Akademie fur Physiotherapie am A. ö Krankenhaus Wels Barmherzige Schwesrwen vom Heiligen Kreuz» - Accademia per fisioterapeuti all'Ospedale «Barmherzigen Schwestem vom Heligen Kreuz» di Wels (Austria) in data 22 settembre 2000, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attivita' professionale di «Fisioterapista»;
Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale e' stato gia' provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;
Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta dalla richiedente;
Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dal «Fisioterapista»;
Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;
Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1965, e successive modificazioni;

Decreta:
Art. 1.

Il titolo «Diplomierte Physiotlherapeutin» conseguito in Austria nell'anno 2000 presso la Akademie fur Physiotherapie am A. ö. Krankenhaus Wels Barmherzige Schwesrwen vom Heiligen Kreuz» - Accademia per fisioterapeuti all'Ospedale «Barmherzigen Schwestem vom Heligen Kreuz» di Wels (Austria) con autorizzazione ad esercitare l'attivita' professionale di «Diplomierte Physiotherapeutin» a partire dal giorno 22 settembre 2000 dalla signora Esslmaier Ulrike Karin Edda nata a Salisburgo (Austria) il giorno 25 aprile 1972, e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attivita' professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994).
Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 marzo 2009
Il direttore generale: Leonardi
 
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