Gazzetta n. 86 del 14 aprile 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 26 marzo 2009
Revoca del riconoscimento di organismo notificato per le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE, ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163, alla societa' TÜV Rheinland Italia S.r.l., in Pogliano Milanese.

IL DIRETTORE GENERALE
per il trasporto ferroviario
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, sulle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994;
Vista la direttiva 96/48/CE del 23 luglio 1996 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario trans europeo ad alta velocita';
Vista la direttiva 2001/16/CE del 19 marzo 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario trans europeo convenzionale;
Vista la direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 96/48/CE e 2001/16/CE;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163 di attuazione della direttiva 2004/50/CE che modifica le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE relative all'interoperabilita' del sistema ferroviario trans europeo;
Vista la direttiva 2007/32/CE della Commissione del 1° giugno 2008 che modifica l'allegato VI della direttiva 96/48/CE del Consiglio e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo;
Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2007, che modifica l'allegato VI del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 14 febbraio 2008;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto dirigenziale del 22 maggio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 135 del 13 giugno 2007 con il quale si riconosce la Societa' TÜV Rheinland Italia S.r.l. con sede legale via Mattei, 10 - 20010 Pogliano Milanese (Milano) quale organismo abilitato a valutare la conformita' o l'idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocita' e convenzionale ed a svolgere la procedura di verifica CE dei sottosistemi ai sensi delle direttive europee 96/48/CE e 2001/16/CE per i sottosistemi di seguito specificati:
infrastrutture;
energia;
controllo, comando e segnalamento;
materiale rotabile;
Vista la nota del 9 gennaio 2009 della Societa' TÜV Rheinland Italia S.r.l. che manifestava la volonta' di rinunciare a svolgere attivita' di certificazione nell'ambito dell'interoperabilita' ferroviaria del sistema ferroviario europeo ad alta velocita' e convenzionale;
Vista la nota della direzione generale per il trasporto ferroviario prot. DIPTT DGTFE D5/R.U./0012287 del 6 febbraio 2009 che prendeva atto della volonta' della la Societa' TÜV Rheinland Italia S.r.l. ed informava la stessa societa' dell'avvio del procedimento di revoca del riconoscimento quale organismo notificato per le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163;
Considerato che la Societa' TÜV Rheinland Italia S.r.l. non si e' avvalsa, nei termini stabiliti, del diritto di cui all'art. 10 della legge n. 241/1990;
Decreta:

Art. 1.

1. E' revocato alla societa' TÜV Rheinland Italia S.r.l. con sede legale via Mattei, 10 - 20010 Pogliano Milanese (Milano) e sede operativa in via Caffaro 11 - 16124 Genova, il riconoscimento per le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 163/2007, quale organismo abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' di cui all'allegato IV del citato decreto legislativo, nonche' la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del medesimo decreto con riferimento ai sottosistemi di seguito specificati:
infrastrutture;
energia;
controllo, comando e segnalamento;
materiale rotabile.
 
Art. 2.
La revoca del riconoscimento di cui all'art. 1 entrera' in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2009

Il direttore generale: Provinciali
 
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