Gazzetta n. 86 del 14 aprile 2009 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 18 marzo 2009
Istituzione dell'OTA Italia. (Deliberazione n. 121/09/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di Consiglio del 18 marzo 2009;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 che istituisce l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Viste le direttive n. 2002/19/CE («direttiva accesso»), n. 2002/20/CE («direttiva autorizzazioni»), n. 2002/21/CE («direttiva quadro»), n. 2002/22/CE («direttiva servizio universale») pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 24 aprile 2002, L. 108;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche»;
Visto l'art. 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, rubricato: «Integrazione dei poteri dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»;
Visto il regolamento di attuazione dell'art. 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale sono state disciplinate in via generale le procedure in materia di formulazione di impegni da parte degli operatori di settore, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 131/08/CONS pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008;
Vista la delibera n. 718/08/CONS «Approvazione della proposta di impegni presentata dalla societa' Telecom Italia s.p.a. ai sensi della legge n. 248/2006 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2008;
Considerato che l'Autorita', ai sensi dell'art. 5, comma 1 del regolamento in materia di impegni, con lettera del 27 novembre 2008, ha invitato Telecom Italia ad emendare la sua proposta integrandola con l'impegno ad aderire ad un organismo incaricato di risolvere le controversie di carattere tecnico-operativo relative alla fornitura di servizi di accesso alla rete, sulla scorta dell'esperienza dell'Office of Telecommunications Adjudicator (OTA) in Gran Bretagna;
Considerato che Telecom Italia ha conformemente integrato la propria proposta, impegnandosi ad aderire (punto n. 9.5 degli Impegni, allegati alla menzionata delibera) al suddetto organismo;
Considerato che e' opportuno attivare tempestivamente il suddetto organismo, aperto alla partecipazione di tutti gli operatori interessati;
Ritenuta l'esigenza di dotare l'OTA Italia delle risorse necessarie al suo funzionamento attraverso il ricorso a personale interno all'Autorita';
Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Visto il regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita';
Vista il regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilita' dell'Autorita';
Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita', sulla proposta di costituzione dell'organismo denominato «OTA Italia»;
Delibera:

Art. 1.

Istituzione e compiti dell'OTA Italia
1. E' istituito l'OTA Italia. All'OTA Italia sono affidati i seguenti compiti, da espletare attraverso la costante interlocuzione con gli operatori:
a) prevenire l'instaurarsi di controversie tra gli operatori, anche adoperandosi per migliorare l'interazione dei flussi informativi e dei processi operativi, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari;
b) agevolare la composizione delle divergenze tra gli operatori, adoperandosi per la sollecita definizione dei contenziosi di carattere tecnico ed operativo, anche attraverso il tentativo di conciliazione dei soggetti coinvolti.
2. Nell'ambito ed entro i limiti delle materie sulle quali vertono gli impegni approvati con la delibera n. 718/08/CONS, i compiti dell'OTA Italia illustrati al comma 1 hanno ad oggetto prevalentemente la fornitura di servizi di accesso alla rete, tra i quali, i servizi di local loop unbundling, bitstream, wholesale line rental, circuiti terminating, nonche - su indicazione della Commissione per le infrastrutture e le reti - altre attivita' di carattere tecnico ed operativo.
3. L'OTA Italia esercita la funzione delineata alla lettera a), del comma 1, sui temi individuati dalla Commissione per le infrastrutture e le reti o dalla Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica, anche su sua proposta.
4. L'OTA Italia informa tempestivamente la Commissione per infrastrutture e le reti dell'avvio e della conclusione di ogni tentativo di conciliazione, dell'avvenuto deferimento di una controversia al suo esame e, successivamente, del suo esito.
5. Ogni bimestre l'OTA Italia riferisce sulle attivita' svolte mediante appositi rapporti alla Commissione per le infrastrutture e le reti. L'OTA Italia invia, inoltre, al Consiglio un rapporto semestrale con un consuntivo sintetico dell'attivita' svolta nel periodo di riferimento, indicando gli obiettivi di lavoro e le strategie per il semestre successivo.
6. Nell'ambito delle proprie attribuzioni l'OTA Italia:
a) puo' segnalare argomenti rilevanti connessi all'attuazione delle prescrizioni regolamentari;
b) svolge attivita' di analisi su richiesta dell'Autorita' stessa.
 
Art. 2.

Attivita' successive all'istituzione dell'OTA Italia
1. L'OTA Italia predispone, sentiti gli operatori, uno schema di regolamento inteso a definire, unitamente alle modalita' di interlocuzione con gli operatori, le regole da seguire ad opera dell'OTA Italia per esperire il tentativo di conciliazione e per definire il contenzioso, attraverso il richiamo delle prescrizioni dei regolamenti dell'Autorita' applicabili agli operatori e, ove necessario, proponendo gli opportuni e necessari adattamenti.
2. L'OTA Italia predispone lo schema contrattuale per l'adesione degli operatori mediante sottoscrizione. Lo schema dovra' prevedere l'impegno degli operatori a rispettare le prescrizioni del regolamento per il funzionamento dell'OTA Italia e dei relativi allegati e a non presentare istanza all'Autorita' per la risoluzione della controversia ai sensi dell'art. 23 del codice delle comunicazioni elettroniche prima che sia stato infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione. Le prescrizioni dei regolamenti dell'Autorita' prevalgono sulle clausole contrattuali eventualmente contrastanti e trovano comunque applicazione ove si prospetti un dubbio interpretativo.
3. Entro quarantacinque giorni dalla nomina del Presidente, l'OTA Italia sottopone al Consiglio per l'approvazione, lo schema del regolamento di funzionamento e lo schema di contratto per l'adesione degli operatori di cui al comma 2.
 
Art. 3.

Struttura dell'OTA Italia
1. Il Consiglio nomina il Presidente dell'OTA Italia tra i soggetti, esterni all'Autorita', di riconosciuta competenza in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica. Il Presidente non potra' essere scelto tra il management o il personale di operatori del settore delle comunicazioni elettroniche o di operatori televisivi; nel corso del mandato, egli non potra' intrattenere con operatori del settore delle comunicazioni elettroniche o con operatori televisivi rapporti di consulenza e/o altri rapporti di collaborazione.
2. Con provvedimento motivato, il Consiglio dell'Autorita' puo' rimuovere il Presidente dell'OTA Italia dall'incarico qualora sopraggiungano circostanze tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio o il buon funzionamento dell'organismo.
3. Il Presidente dell'OTA Italia si avvale di personale dell'Autorita', fatta salva la possibilita' di ricorrere, in casi particolari, alla consulenza di esperti esterni.
4. Il limite massimo di dipendenti dell'Autorita' di cui il Presidente dell'OTA Italia puo' avvalersi e' individuato dal Consiglio in sede di approvazione del regolamento per il funzionamento dell'OTA Italia. Con propria determina il segretario generale individua nominativamente i dipendenti dell'Autorita' chiamati a collaborare con il Presidente dell'OTA Italia.
 
Art. 4.

Rapporti dell'OTA Italia con i diversi soggetti
1. Nello svolgimento delle proprie attivita', l'OTA Italia puo' consultare gli operatori aderenti allo schema contrattuale e, se del caso, le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori, al fine di acquisire elementi utili all'analisi delle tematiche di propria competenza.
2. Il Presidente dell'OTA Italia puo' essere chiamato dal Consiglio e dalla Commissione per le infrastrutture e le reti a riferire, con relazioni o tramite apposita audizione, su specifiche questioni o particolari attivita' affidate all'organismo.
 
Art. 5.

Norme transitorie e finali
1. Sulla base dell'esame periodico delle attivita' svolte e dei risultati conseguiti, oltre che del quadro degli obblighi regolamentari vigenti, l'Autorita' valutera' l'opportunita' di modificare le competenze dell'OTA Italia o di prevederne la cessazione, trascorso un periodo di tre anni.
2. Fino all'approvazione del regolamento di funzionamento di cui all'art. 2, comma 1, il Presidente dell'OTA Italia potra' avvalersi di tre funzionari dell'Autorita', uno dei quali con funzioni di segretario, individuati con apposita determina del segretario generale.
3. Le spese per il funzionamento dell'OTA Italia, da determinare con il provvedimento di nomina di cui all'art. 3, graveranno sul bilancio di competenza 2009 dell'Autorita', e sui bilanci successivi, nel capitolo di spesa della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica n. 1091186 dedicato a «Spese per l'attuazione di programmi di attivita', compresi gli oneri per convenzioni, studi ricerche, consulenze, gruppi di lavoro».
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita'.
Napoli, 18 marzo 2009

Il presidente: Calabro' I commissari relatori: Innocenzi Botti - Lauria
 
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