Gazzetta n. 86 del 14 aprile 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 3 aprile 2009 |
Disposizioni concernenti l'esecuzione in territorio italiano dell'attivita' di cabotaggio stradale di merci. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visti gli articoli 1 e 12 del regolamento CEE n. 3118/93, del 25 ottobre 1993, come modificato dal regolamento CE n. 484/2002 del 1 marzo 2002 che fissano le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro; Visto l'Accordo sullo Spazio Economico Europeo del 2 maggio 1992, ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300; Visto l'Accordo sulla Posizione Comune del Consiglio «Trasporti, telecomunicazioni ed energia» del 12 giugno 2008, adottata in seguito in data 9 gennaio 2009, relativa al regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada; Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2005 contenente «Disposizioni concernenti l'esecuzione sul territorio italiano dell'attivita' di cabotaggio stradale di merci a titolo temporaneo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 aprile 2005; Visto il decreto dirigenziale 24 marzo 2005 contenente «Disciplina di attuazione del decreto ministeriale 18 marzo 2005 in materia di cabotaggio stradale di merci», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 aprile 2005; Considerato che i trasporti di cabotaggio consistono nella fornitura di servizi da parte di trasportatori all'interno di uno Stato membro in cui questi non sono stabiliti e non dovrebbero essere proibiti, a condizione che non siano effettuati in modo da costituire un'attivita' permanente o continua o sistematica in tale Stato membro; Considerata la necessita' di fissare ulteriori disposizioni che chiariscano, in modo dettagliato, le nozioni di temporaneita', continuita' e sistematicita' riguardo l'esecuzione dell'attivita' di cabotaggio stradale di merci in Italia, al fine di garantire che le imprese esercenti l'autotrasporto stradale di merci per conto terzi svolgano la loro attivita' nel rispetto del principio della libera concorrenza senza che questo subisca delle ingiustificate distorsioni; Considerato che i trasporti nazionali di merci su strada, effettuati sul territorio italiano da un vettore non residente, sono da considerarsi conformi al criterio di temporaneita', non continuita' e non sistematicita' solo se il vettore puo' produrre prove che attestino chiaramente il trasporto internazionale nel corso del quale e' arrivato in Italia, nonche' ogni trasporto di cabotaggio che egli abbia effettuato in seguito; Considerata l'opportunita' che vengano introdotte misure piu' semplici e in linea tendenziale assimilabili agli indirizzi attualmente in elaborazione in sede comunitaria, in relazione agli adempimenti da soddisfare da parte dei vettori non residenti sul territorio italiano; Considerata, comunque, la necessita' di dover fronteggiare la particolare situazione di crisi economica, fissando delle condizioni che possano garantire il corretto esercizio dell'attivita' di cabotaggio stradale sul territorio italiano, tenuto conto della struttura del mercato dei trasporti italiano, che presenta gia' una rilevante quantita' di offerta di trasporto stradale; Ritenuto, pertanto, congruo fissare a due trasporti, nell'arco dei sette giorni successivi allo scarico del trasporto internazionale, il limite di esercizio per le operazioni di cabotaggio; Decreta:
Art. 1.
1. Le imprese stabilite in uno Stato membro della Comunita' Europea o dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, titolari di licenza comunitaria o di licenza SEE, che effettuano, quando ammesso, attivita' di cabotaggio stradale sul territorio italiano per autotrasporto di merci in conto terzi, in regime di licenza comunitaria, ai sensi del Regolamento CEE n. 3118/93 e successive modificazioni, sono autorizzate ad eseguire, con lo stesso veicolo, oppure in caso di veicoli combinati con lo stesso veicolo a motore, fino a due trasporti di cabotaggio successivi ad un trasporto internazionale da un altro Stato membro o da un Paese terzo all'Italia, dopo aver consegnato, in territorio italiano, le merci trasportate nel corso del trasporto internazionale. 2. L'ultimo scarico relativo ad un trasporto di cabotaggio, prima di lasciare il territorio italiano, deve aver luogo entro un termine di sette giorni dall'ultimo scarico in Italia, relativo al trasporto internazionale in entrata. |
| Art. 2.
1. A bordo del veicolo che effettua trasporto di cabotaggio stradale di merci, in conformita' dell'art. 1 del presente decreto, deve essere conservata, unitamente alla copia conforme della licenza comunitaria, per ogni richiesta degli Organi di controllo, la documentazione che provi chiaramente il trasporto internazionale nel corso del quale si e' raggiunto il territorio italiano, nonche', per ogni trasporto di cabotaggio in seguito effettuato, un documento che riporti almeno: il nome, l'indirizzo e la firma del mittente; il nome, l'indirizzo e la firma del trasportatore; il nome e l'indirizzo del destinatario, nonche' la sua firma e la data di consegna una volta che le merci siano state consegnate; il luogo e la data di presa in consegna delle merci ed il luogo di consegna previsto; la descrizione della merce e del suo imballaggio nella terminologia comune e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta nonche' il numero di colli, i contrassegni speciali ed i numeri riportati su di essi; il, peso lordo o la quantita', altrimenti espressa, delle merci; il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio. |
| Art. 3.
1. Per le violazioni al presente decreto, si applicano le vigenti disposizioni, nazionali e comunitarie, in materia di trasporto stradale. |
| Art. 4.
1. Sono abrogati il decreto ministeriale 18 marzo 2005 contenente «Disposizioni concernenti l'esecuzione sul territorio italiano dell'attivita' di cabotaggio stradale di merci a titolo temporaneo» ed il relativo decreto dirigenziale attuativo 24 marzo 2005, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2005, n. 77. |
| Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 aprile 2009
Il Ministro : Matteoli |
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