Gazzetta n. 87 del 15 aprile 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2009
Riduzioni d'imposta previste dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 285, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, sia riconosciuta una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico titolare di un reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro;
Visto il secondo periodo del citato art. 4, comma 3 che demanda l'individuazione della misura della riduzione dell'imposta sulle persone fisiche, nonche' delle sue modalita' applicative ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e dell'innovazione e dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Visto il numero complessivo del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in servizio alla data del 1° gennaio 2009, che, in base alla certificazione unica dipendente (CUD) rilasciata dai sostituti di imposta, risulta avere avuto un reddito di lavoro dipendente riferito all'anno 2008 non superiore a 35.000 euro, pari a 447.758 unita';
Considerata la necessita' di indicare il valore massimo del beneficio annuale per ciascun soggetto, consistente nella minore imposta trattenuta, al fine di rispettare il citato limite di spesa di 60 milioni di euro;
Considerata la necessita' di evitare sperequazioni di trattamento tra il personale del menzionato comparto, compreso il personale volontario non in servizio permanente o comunque percettore del trattamento economico di paga come gli allievi delle accademie e delle scuole, a causa della diversita' degli istituti retributivi di carattere accessorio applicabili in base ai singoli ordinamenti;
Ravvisata la necessita' di realizzare le riduzioni di imposta previste dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008, attraverso l'applicazione di una detrazione d'imposta, in ragione degli adempimenti cui sono tenuti i sostituti d'imposta in base alla normativa vigente;
Sulla proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

Decreta:
Art. 1.
Destinatari della riduzione d'imposta
1. I soggetti destinatari della riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura indicata all'art. 2, sono tutto il personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia percepito nell'anno 2008 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a 35.000 euro.
 
Art. 2.
Misura della riduzione di imposta
1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009, l'imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, corrisposto al personale del comparto sicurezza e difesa e del soccorso pubblico, e' ridotta per ciascun beneficiario dell'importo massimo di 134,00 euro.
2. Il sostituto di imposta applica la riduzione di imposta di cui al comma 1 in un'unica soluzione, fino a capienza dell'imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio erogato e, per l'eventuale importo residuo, in occasione delle successive erogazioni effettuate nell'anno al medesimo titolo.
3. Ai fini del presente decreto costituiscono trattamento economico accessorio le voci retributive considerate trattamento economico accessorio dai decreti del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale di cui all'art. 1.
4. Per il personale volontario non in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per gli allievi delle accademie, delle scuole e degli istituti di istruzione, secondo i rispettivi ordinamenti, del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, la riduzione di imposta di cui al comma 1 si applica sull'imposta lorda determinata sulla meta' del trattamento economico complessivamente percepito.
Roma, 27 febbraio 2009

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro della difesa
La Russa

Il Ministro dell'interno
Maroni

Il Ministro della giustizia
Alfano

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Zaia

Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Brunetta

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2009 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 3, foglio n. 125
 
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