Gazzetta n. 88 del 16 aprile 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 19 marzo 2009 |
Autorizzazione dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo al Consorzio di tutela Moscato di Scanzo per la DOC «Scanzo» o «Moscato di Scanzo». |
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IL DIRETTORE GENERALE del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attivita' dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentativita' della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD); Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2002 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2007 con il quale veniva conferito al Consorzio di tutela Moscato di Scanzo l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Scanzo» o «Moscato di Scanzo»; Vista la nota prot. 4384 del 1° agosto 2008 con la quale il Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualita' e per la tutela del consumatore, ha prorogato sino alla data del 30 settembre 2008 la presentazione delle istanze di adeguamento del piano di controllo e del prospetto tariffario prevista dall'art. 11 comma 3 del decreto 29 marzo 2008; Vista la nota presentata dal Consorzio di tutela Moscato di Scanzo, il 15 ottobre 2008 e la successiva corrispondenza interlocutoria, depositata agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari; Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentati dal Consorzio di tutela Moscato di Scanzo sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 11 novembre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Consorzio e del rappresentante della regione Lombardia; Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio di tutela Moscato di Scanzo e il parere favorevole espresso dalla regione Lombardia sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione dell'11 novembre 2008; Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio di tutela Moscato di Scanzo istante, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007; Decreta: Art. 1.
1. Il Consorzio di tutela Moscato di Scanzo con sede in Scanzorosciate (Bergamo), via Abadia, 33/C e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOC «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine. |
| Art. 2.
1. Il Consorzio di tutela Moscato di Scanzo autorizzato, di seguito denominato «Organismo di Controllo autorizzato», dovra' assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse. 2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1: a) la regione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di Controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'Albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneita' agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attivita' di controllo; b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione e' tenuta a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di Controllo autorizzato degli oneri relativi all'attivita' di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformita' ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; c) la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione puo' delegare l'Organismo di Controllo autorizzato per le funzioni ad essa attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per la predetta denominazione di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia; d) per la DOC indicata all'art. 1 comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacita' non superiore a 60 litri la fascetta identificativa della denominazione di origine, cosi' come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di Controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del decreto ministeriale 29 marzo 2007. |
| Art. 3.
1. L'Organismo di Controllo autorizzato non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1 comma 1, cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso. 2. L'Organismo di Controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di ulteriori attivita' al fine della valutazione della loro non compatibilita' con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. 3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 4.
1. L'Organismo di Controllo autorizzato e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari - e dalla competente regione Lombardia, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007. 2. L'Organismo di Controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attivita' di controllo autorizzata con il presente decreto. |
| Art. 5.
1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di Controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 marzo 2009
Il direttore generale: La Torre |
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