Gazzetta n. 88 del 16 aprile 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2008
Istituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il Dipartimento per il coordinamento della politica economica.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, con il quale, al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, e' stata prevista la costituzione, presso le amministrazioni centrali e regionali, di propri Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;
Visto l'art. 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che, nell'integrare la dotazione annuale del Fondo previsto dal richiamato art. 1, comma 7, della legge n. 144/1999, prevede la possibilita' di fronteggiare, con tale dotazione, anche le esigenze finanziarie relative al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, nonche' i costi di funzionamento dei predetti Nuclei concernenti anche i compensi per gli esperi interni ed esterni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e in particolare l'art. 3, comma 77, che integra l'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, aggiungendo il comma 6-quater, il quale prevede che le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano tra l'altro ai componenti dei Nuclei di valutazione nonche' degli organismi operanti per le finalita' di cui all'art. 1, comma 5, della citata legge n. 144/1999;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999 con la quale sono state indicate le caratteristiche organizzative dei nuclei di valutazione e verifica;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, della citata direttiva del 10 settembre 1999, che prevede, per le amministrazioni centrali dello Stato, la collocazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici alle dirette dipendenze dell'organo che definisce l'indirizzo politico-amministrativo, qualora le strutture responsabili della programmazione integrata dell'intera amministrazione non siano gia' funzionanti;
Vista la successiva direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2001 recante «Indirizzi operativi per la costituzione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici previsti dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in vista del riparto delle risorse previste dal comma 10, dell'art. 145, della legge finanziaria per il 2001»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002 recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il Protocollo di intesa sui Nuclei, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 10 febbraio 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2007 recante «Istituzione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica»;
Considerato che detti organismi, in raccordo tra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (ora presso il Ministero dello sviluppo economico), sono chiamati a garantire il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione;
Ritenuto, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 1, comma 1, della legge n. 144/1999, di dover costituire presso il detto Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con lo scopo di garantire adeguato supporto tecnico alle strutture dipartimentali nelle attivita' di valutazione delle proposte da sottoporre all'esame del CIPE inerenti i programmi e i progetti di investimento pubblico, nonche' nelle attivita' di verifica e monitoraggio delle deliberazioni adottate in merito dallo stesso Comitato;
Considerato che e' necessario avvalersi, per la dotazione del costituendo Nucleo, di esperti interni ed esterni con elevata qualificazione professionale;
Decreta:
Art. 1.

Istituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica

1. E istituito il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (di seguito «Nucleo») del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito «Dipartimento»), col compito di garantire adeguato supporto tecnico alle strutture dipartimentali nelle attivita' di valutazione delle proposte da sottoporre all'esame del CIPE inerenti i programmi e i progetti di investimento pubblico, nonche' nelle attivita' di verifica e monitoraggio delle deliberazioni adottate in merito dallo stesso Comitato.
2. Il Nucleo si raccorda con la Rete dei Nuclei di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999.
 
Art. 2.

Funzioni del Nucleo

1. Il Nucleo svolge le attivita' di supporto tecnico di cui al precedente art. 1, punto 1, nei seguenti settori prevalenti:
ricerca e innovazione;
infrastrutture e trasporti;
energia;
tutela ambientale;
sviluppo locale e agevolazioni alle imprese;
sanita' e politiche sociali;
programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici;
finanza e contabilita' pubblica.
2. A tal fine, il Nucleo svolge le proprie attivita' di valutazione, verifica e monitoraggio degli investimenti pubblici integrandosi con la Rete dei Nuclei, favorendo la condivisione di metodologie e pratiche e operando per il conseguimento di un efficace coordinamento con il Sistema di Monitoraggio Investimenti Pubblici (MIP);
3. Il Nucleo formula un piano di lavoro annuale relativo alle ordinarie attivita' istituzionali, che viene sottoposto al Capo Dipartimento per la relativa approvazione.
4. In caso di particolare necessita' e/o urgenza, il Nucleo puo' essere chiamato dal Capo Dipartimento ad esprimersi su specifiche questioni non previste nel piano annuale di attivita'.
 
Art. 3.
Composizione del Nucleo
1. Il Nucleo opera alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento.
2. Il Nucleo e' composto da dieci esperti, appartenenti anche ad altre amministrazioni pubbliche compresi gli enti pubblici, anche economici, o esterni all'amministrazione pubblica, con elevata qualificazione scientifica e professionale nei settori di cui al precedente art. 2, tra i quali e' individuato il coordinatore.
3. I membri del Nucleo e il coordinatore sono nominati con decreto del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Segretario del CIPE, su proposta del Capo Dipartimento.
4. I membri del Nucleo restano in carica per un periodo di quattro anni, rinnovabile, a decorrere dalla data dell'effettiva presa in servizio.
5. Il Nucleo puo' articolarsi in gruppi di lavoro intersettoriali su temi specifici.
6. Gli eventuali gruppi di lavoro sono coordinati da un componente del Nucleo. Alle riunioni dei gruppi possono essere invitati esperti e rappresentanti delle amministrazioni, delle associazioni e degli enti interessati.
7. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione e' vietata, per tutto il periodo di permanenza nel Nucleo di valutazione, l'assunzione di incarichi o la prestazione di consulenze che possano porre i medesimi in situazioni di conflitto di interesse. All'atto dell'accettazione dell'incarico, i componenti estranei alla pubblica amministrazione dovranno rilasciare apposita dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di incompatibilita' con l'incarico assunto ovvero di condizioni di conflitto di interesse in ordine all'attivita' del Nucleo di valutazione. La sopravvenienza, durante l'esecuzione dell'incarico, di ragioni di incompatibilita' o condizioni di conflitto di interesse, al proseguimento dello stesso, costituisce causa di decadenza dall'incarico.
8. Tutti i componenti del Nucleo devono osservare il segreto d'ufficio ed astenersi dalla trattazione di affari nei quali essi stessi, o loro parenti ed affini, hanno interesse.
9. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 e' causa di decadenza dall'incarico.
 
Art. 4.
Coordinatore del Nucleo
1. Il Coordinatore del Nucleo svolge i seguenti compiti:
a) presenta al Capo Dipartimento il piano di lavoro annuale di cui al precedente art. 2, punto 3 e riferisce sull'andamento dei lavori, almeno trimestralmente, al Capo Dipartimento;
b) convoca e presiede le riunioni del Nucleo e ne stabilisce la sede e l'ordine del giorno;
c) nel caso in cui sia impossibilitato a svolgere temporaneamente le sue funzioni, delega in sua vece un componente del Nucleo;
d) assicura il coordinamento delle attivita' dei gruppi di lavoro;
e) propone le attivita' di formazione e aggiornamento per i componenti del Nucleo;
f) ha la rappresentanza esterna del Nucleo;
g) costituisce gli eventuali gruppi di lavoro per la trattazione di specifiche tematiche.
 
Art. 5.
Segreteria del Nucleo
1. Le funzioni di segreteria del Nucleo sono svolte dal personale del Dipartimento, in numero non superiore a tre unita', con i seguenti compiti:
a) convocazione riunioni;
b) attivita' di supporto tecnico alle riunioni, compresa la predisposizione di documenti e altro materiale;
c) verbalizzazione delle riunioni;
d) tenuta dell'archivio e del protocollo;
e) procedure di attribuzione compensi e acquisto beni e servizi;
f) procedure di rimborso;
g) collaborazione con il coordinatore per le riunioni del gruppo di lavoro;
h) agevolazione dello scambio di documentazione all'interno del Nucleo e tra il Nucleo e le altre strutture dipartimentali.
 
Art. 6.
Funzionamento del Nucleo
1. Il Nucleo opera sia unitariamente che per gruppi di lavoro eventualmente formati, di volta in volta, al suo interno per affrontare specifiche tematiche. In ogni caso i risultati delle attivita' svolte dai gruppi di lavoro vengono attribuiti al Nucleo nel suo complesso.
2. Il Coordinatore, in base al piano di lavoro annuale, assegna specifici incarichi individuali o di gruppo, concordando con i componenti modalita' e tempi per l'espletamento dei medesimi.
3. Le attivita' del Nucleo si concludono, di norma, con appositi rapporti individuali o di gruppo e/o con specifici pareri inviati al Capo Dipartimento. I rapporti di valutazione prevedono un giudizio finale.
4. Di ogni riunione viene redatto un resoconto sintetico, che e' classificato e archiviato a cura della segreteria e messo a disposizione dei componenti per la consultazione.
7. Nel caso di specifici pareri in cui il Nucleo debba esprimersi attraverso votazione, il voto si intende valido se espresso dalla maggioranza dei componenti presenti alla riunione regolarmente convocata.
 
Art. 7.

Trattamento economico e di missione
1. Con successivo decreto del Sottosegretario della presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del CIPE, sono determinati gli emolumenti spettanti ai componenti interni ed esterni del Nucleo, da corrispondere dalla data di effettiva presa in servizio.
2. Ai componenti esterni del Nucleo potra' essere corrisposto un compenso correlato all'impegno lavorativo e alla qualificazione professionale entro i limiti stabiliti dall'art. 3, comma 2, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999, come modificata e integrata dalla successiva direttiva del 24 aprile 2001 richiamata in premessa.
3. Alla revisione dei criteri di determinazione dei trattamenti economici di cui al presente decreto si puo' provvedere con cadenza quadriennale.
4. Ai componenti del Nucleo sara' corrisposto il rimborso delle spese di missione preventivamente autorizzate dal Coordinatore e debitamente documentate. Ai membri del Nucleo e' attribuito il trattamento di missione dei dirigenti di seconda fascia.
 
Art. 8.

Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse annualmente ripartite dal CIPE ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonche' ai sensi e per le finalita' di cui all'art. 145, comma 10, della legge finanziaria 2001.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei Conti per gli adempimenti di competenza.
Roma, 25 novembre 2008
Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2009 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 1, foglio n. 15
 
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