Gazzetta n. 89 del 17 aprile 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 marzo 2009
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave».

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata dei vini «Soave», come da ultimo modificato con decreto ministeriale 14 luglio 2005;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2008 concernente modificazione al decreto ministeriale 7 luglio 1997 recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine;
Vista l'istanza presentata dalla regione Veneto, con nota n. 37240 del 22 gennaio 2009, con la quale e' stata richiesta la modifica dell'art. 7 del sopra citato disciplinare, al fine di consentire il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata «Soave» senza specificazioni aggiuntive, in contenitori alternativi al vetro conformemente alle disposizioni previste dal citato decreto ministeriale 4 agosto 2008;
Visto il parere favorevole espresso nella riunione del 10 e 11 febbraio 2009 dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, in merito all'accoglimento della suddetta istanza;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave», in conformita' al parere espresso dal citato Comitato;
Decreta:

Articolo unico

Il comma 3 dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave», come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 14 luglio 2005, richiamato in premessa, e' sostituito per intero dal seguente testo:
«3. I vini a denominazione di origine controllata “Soave”, “Soave” classico e “Soave” Colli Scaligeri devono essere immessi al consumo in contenitori di vetro tradizionale con abbigliamento consono ai caratteri di pregio di tali produzioni.
Tuttavia, per i vini a denominazione di origine controllata “Soave” senza alcuna specificazione aggiuntiva, e' consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 5 litri.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 marzo 2009

Il capo dipartimento: Nezzo
 
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