Gazzetta n. 89 del 17 aprile 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 aprile 2009
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3756).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che la Commissione europea con lettera di messa in mora del 27 giugno 2008, ha rilevato la non conformita' al diritto comunitario dell'articolo 8, comma 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2009, n. 3663;
Ritenuto, in particolare, che l'articolo 8, comma 9, non dispone per la deroga alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, bensi' per il suo completamento successivamente all'avvio della esecuzione dell'intervento progettato;
Visto il parere motivato del 19 marzo 2009, emanato ex articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nel quale la Commissione europea ribadisce la posizione assunta nella lettera di messa in mora;
Ritenuto, pertanto, necessario confermare il disposto normativo emergenziale al diritto comunitario;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'articolo 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3369/2004, n. 3682/2008, n. 3705/2008 e n. 3730/2009;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone
Art. 1.

1. L'articolo 8, comma 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, n. 3663, e' abrogato.
2. Qualora per l'approvazione dei progetti di interventi e di opere afferenti al vertice G8 sia necessario acquisire la valutazione di impatto ambientale di competenza statale e regionale, i relativi termini previsti dal decreto legislativo n. 152/2008 sono dimidiati.
 
Art. 2.

1. Al fine di evitare ogni soluzione di continuita' nelle attivita' da porre in essere per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad effettuare anticipazioni finanziarie alla contabilita' speciale n. 5146 intestata alla Missione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1, lett. d), dell'ordinanza di protezione civile n. 3682 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, a carico del Fondo della protezione civile.
2. Le anticipazioni di cui al comma 1 saranno restituite al Dipartimento della protezione civile non appena si renderanno disponibili le risorse stanziate dalla delibera del CIPE del 6 marzo 2009.
3. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009 sono cosi' sostituiti: «1. Ai Prefetti di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, in relazione agli ambiti territoriali di competenza, sono attribuiti i poteri di nomina di commissari ad acta, gia' previsti dall'articolo 4, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008 in capo al gestore del consorzio unico, per i debiti degli enti locali maturati fino al 24 luglio 2008 nei confronti dei consorzi di bacino soppressi, nonche' i poteri di nomina di commissari ad acta per le somme dovute dagli enti locali al consorzio unico, successivamente alla data del 24 luglio 2008, e per le somme dovute dagli enti locali ai rimanenti consorzi di bacino della regione Campania, successivamente alla data di pubblicazione della presente ordinanza. La nomina dei commissari ad acta e' subordinata alla documentata richiesta dei crediti reclamati da parte dei consorzi di bacino.
2. Per l'attuazione del presente articolo i commissari ad acta procedono al pagamento delle somme dovute dagli enti locali, con spese a carico degli enti stessi, anche attraverso il compimento di attivita' negoziale, prevedendo ipotesi di rinunzie e transazioni anche con riferimento agli interessi maturati. In caso di mancato pagamento da parte degli enti locali delle somme concordate nei piani di rientro i Prefetti di Napoli e Caserta si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio 2006, n. 21 e dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2008, n. 3657».
 
Art. 3.

1. Al fine di razionalizzare la struttura del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti in Campania, con conseguente riduzione dei costi, tenuto conto dell'approssimarsi dello scadere dello stato di emergenza e del conseguente progressivo passaggio della gestione del sistema integrato del ciclo dei rifiuti agli enti ordinariamente competenti, le Missioni «Finanziaria», «Coordinamento Consorzi di Bacino e istituzioni territoriali», «Liquidazione economico-finanziaria dei soppressi consorzi delle province di Napoli e Caserta», di cui alle lettere d), g), h), dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, come modificato dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705 del 18 settembre 2008 e n. 3721 del 19 dicembre 2008, la Missione «gestione contenzioso e situazione creditoria e debitoria pregressa», di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3686 del 1° luglio 2008, sono soppresse.
2. Al fine di assicurare la necessaria prosecuzione delle attivita' gia' affidate alle Missioni di cui al comma 1, e' istituita la struttura di missione denominata: «amministrativo finanziaria». A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza le funzioni ed i compiti attualmente svolti dalle soppresse strutture di missione di cui al comma 1 sono assicurate dalla Missione «amministrativo finanziaria». Con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti nella Regione Campania si procedera' alla definizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, sia sotto il profilo dell'organizzazione che del funzionamento, della Missione «amministrativo finanziaria», anche al fine di determinare il personale dirigenziale e non, assegnato alla medesima.
3. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 2, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3687 del 2 luglio 2008, dopo le parole «da collocarsi in posizione di fuori ruolo», le parole «da un magistrato amministrativo», sono soppresse.
4. All'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3687 del 2 luglio 2008 le parole «fatta eccezione per le due unita' di personale» sono sostituite dalle parole «fatta eccezione per le tre unita' di personale».
5. All'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile del 2008, n. 3687 le parole «Alle due unita' di personale» sono sostituite dalle parole «Alle tre unita' di personale».
6. Stante la permanenza delle criticita' accertate nei contesti territoriali indicati dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3718 del 28 novembre 2008 e nelle more della decisione da parte del Consiglio di Stato sulla natura del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato del Consorzio Unico delle province di Napoli e Caserta, Articolazione Territoriale NA 1, il termine del contratto del detto personale fissato alla data del 30 aprile 2009 dall'articolo 3, comma 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009, e fermo restando quanto stabilito nella citata disposizione, e' prorogato fino al 30 settembre 2009.
7. Al fine di assicurare la continuita' amministrativa sino alla nomina del consiglio di amministrazione del Consorzio Unico delle Province di Napoli e Caserta, il termine del 30 aprile 2009 di cui all'articolo 3, comma 5, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009 e fermo restando quanto stabilito nella citata disposizione, e' prorogato al 30 settembre 2009.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 aprile 2009

Il Presidente: Berlusconi
 
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