Gazzetta n. 90 del 18 aprile 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 18 febbraio 2009 |
Trasferimento di credito dalla gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Reggio Emilia, alla gestione liquidatoria dell'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.). |
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IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112; Visti i commi 224, 225, 226, 228 e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005); Visto l'art. 1, commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006) cosi' come sostituiti dall'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che ha disposto la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) e l'attribuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o piu' Ispettorati generali del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007, col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 427, lettera b), della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956, nonche' quelle necessarie ad assicurare la continuita' dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili, sono state attribuite all'Ispettorato generale di finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in via transitoria, cinque Uffici, ricompresi in apposito Settore enti in liquidazione; Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze; Vista la Convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - e la Fintecna - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. - sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004, in virtu' della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti, nonche' del relativo contenzioso, e' affidata a detta Societa' alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, ferma restando la titolarita' in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi; Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005; Visto il comma 12 dell'art. 41, del decreto-legge n. 208 del 30 dicembre 2008, che ha prorogato la convenzione di cui alle premesse fino al 30 giugno 2009; Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti; Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere; Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attivita' commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti; Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981; Visti gli atti della gestione liquidatoria della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Reggio Emilia; Considerato che le operazioni di chiusura della gestione liquidatoria della predetta Cassa mutua sono ostacolate dal recupero del credito di € 9.083,43, vantato nei confronti del comune di Luzzara, relativo ai contributi di assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti - saldo al 31 dicembre 1978; Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Reggio Emilia, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956, trasferendo il suddetto credito di € 9.083,43 dalla predetta Cassa mutua provinciale di malattia all'ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.) in liquidazione;
Decreta:
Il credito di cui alle premesse, di € 9.083,43, ai sensi e con le modalita' dettate dall'art. 13-bis della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dalla Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Reggio Emilia in liquidazione e' trasferito all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.) in liquidazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 febbraio 2009
Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio |
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