Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dall'Agenzia regionale sviluppo e innovazione dell'agricoltura nel Lazio - ARSIAL, a seguito della richiesta formulata alla stessa Agenzia dalla soc. cooperativa a r.l. Cantina di Montefiascone e dalla Cantina Leonardi, entrambe con sede in Montefiascone (Viterbo), intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» ed il relativo disciplinare di produzione; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Montefiascone il giorno 2 febbraio 2009 con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole; Ha espresso, nella riunione del giorno 18 marzo 2009, presenti i funzionari della regione Lazio e della Agenzia regionale sviluppo e innovazione dell'agricoltura nel Lazio - ARSIAL, parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione. |