IL COMMISSARIO DELEGATO per l'emergenza alluvione in Sardegna del 4 e 27/28 novembre 2008
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2008 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Cagliari colpito dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi il giorno 22 ottobre 2008; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2008, con la quale il presidente della regione autonoma della Sardegna e' stato nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi atmosferici predetti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito tutto il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3743 del 16 gennaio 2009 con la quale i presidenti delle regioni sono stati nominati commissario delegati per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi atmosferici predetti; Atteso che, con nota protocollo n. DPC/CG/0011179 dell'11 febbraio 2009, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha fatto presente che, sulla base di quanto disposto dall'art. 5, comma 4 dell'OPCM 3734/2009, i commissari delegati possono «procedere all'unificazione complessiva delle attivita'», nel caso in cui gli interventi e le opere riguardino ambiti territoriali gia' interessati da altri interventi della stessa natura ovvero sono fra loro funzionalmente collegati; Vista l'ordinanza n. 3 del 6 febbraio 2009 con la quale, in attuazione dell'art. 1, comma 1 della predetta ordinanza n. 3734 e sulla base delle deliberazioni della Giunta regionale n. 67/2 del 28 novembre 2008, n. 69/27 del 10 dicembre 2008 e n. 75/25 del 30 dicembre 2008, sono stati individuati i comuni colpiti dagli eventi calamitosi del mese di novembre 2008; Visto l'art. 1, comma 1 della predetta ordinanza n. 3734 che dispone che il commissario delegato provvede, anche avvalendosi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, ad ogni utile attivita' per l'avvio, in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite dagli eventi calamitosi ed alla realizzazione degli interventi urgenti di prevenzione; Visto l'art. 1, comma 3, lettera e) della predetta ordinanza che dispone che il commissario delegato provvede, anche avvalendosi di soggetti attuatori, alla predisposizione, anche per piani stralcio, del piano generale degli interventi indifferibili ed urgenti a salvaguardia della pubblica incolumita'; Atteso che il comune di Orosei, con note protocollo n. 2862 del 25 marzo 2009 e n. 2914 del 26 marzo 2009 ha evidenziato la grave situazione di pericolo igienico-sanitario determinatasi nella fascia costiera a seguito del trasporto e deposito del materiale alluvionale relativo agli eventi del mese di novembre 2008, segnalata nel corso di un incontro tenutosi presso l'ufficio del commissario delegato in data 24 marzo 2009 per l'esame delle problematiche piu' urgenti connesse ai predetti eventi calamitosi; Atteso che, in sede di riunione l'Ente foreste della Sardegna, in merito alla suddetta problematica ha espresso la propria disponibilita' alla realizzazione dell'intervento di prevenzione e mitigazione dei rischi di natura igienico sanitaria e di ripristino della funzionalita' della fascia costiera interessata dal fenomeno di deposito dei detriti alluvionali, realizzando detta attivita' con una rimodulazione dei programmi di attivita' dell'ente per il 2009; Atteso che il comune di Orosei, con la predetta nota del 25 marzo 2009 ha espresso la propria disponibilita' in ordine all'individuazione di un punto di accumulo provvisorio dei detriti e dei rifiuti ed al successivo smaltimento degli stessi; Ritenuto di dover procedere con la massima urgenza alla realizzazione dell'intervento sopra indicato, individuando quali soggetti attuatori l'Ente foreste della Sardegna per quanto attiene all'intervento di pulizia della fascia costiera ed il comune per quanto attiene all'individuazione del sito di stoccaggio ed al successivo smaltimento dei detriti;
Ordina: Art. 1.
1. E' approvato, quale secondo stralcio attuativo del programma commissariale, l'intervento «Messa in sicurezza della fascia costiera del comune di Orosei per la salvaguardia della pubblica incolumita' a seguito degli eventi calamitosi del 4 e 27-28 novembre 2008». 2. Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 1, comma 1 dell'O.P.C.M. n. 3734 del 16 gennaio 2009, il direttore generale dell'Ente foreste della Sardegna e' individuato quale soggetto attuatore dell'intervento di cui al comma 1 del presente articolo, relativamente all'espletamento di tutte le attivita' relative alla pulizia della fascia costiera, avvalendosi delle strutture e dei mezzi dell'Ente foreste stesso e rimodulando per tale scopo, per quanto necessario, i programmi di attivita' per l'anno 2009. 3. Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 1, comma 1 dell'O.P.C.M. n. 3734 del 16 gennaio 2009, il sindaco del comune di Orosei e' individuato quale soggetto attuatore dell'intervento di cui al comma 1 del presente articolo, per il quale si avvarra' delle strutture e dei mezzi del comune, per l'espletamento di tutte le attivita' relative all'individuazione di un sito di stoccaggio temporaneo ed al successivo smaltimento dei detriti stessi. 4. I soggetti attuatori provvederanno, in collaborazione e raccordo fra di loro, alla realizzazione dell'intervento secondo le seguenti indicazioni e direttive: a) convocazione immediata, qualora necessaria, della conferenza di servizio, ai sensi dell'art. 5, comma 2 dell'O.P.C.M. n. 3734, ciascuno per la parte di propria competenza, per l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento; b) realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza con le procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente ovvero avvalendosi delle deroghe previste dall'art. 8 dell'O.P.C.M. 3734/09, che dovranno essere disposte con specifici e motivati provvedimenti del soggetto attuatore, nel rispetto delle condizioni poste dal medesimo articolo. 5. E' fatto obbligo ai soggetti attuatori di informare tempestivamente il commissario delegato dello stato delle procedure e specificamente della convocazione della conferenza dei servizi e dell'avvio dell'intervento. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna, parte II. Cagliari, 31 marzo 2009
Il commissario delegato: Cappellacci |