Gazzetta n. 90 del 18 aprile 2009 (vai al sommario)
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
DELIBERAZIONE 15 aprile 2009
Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonche' di tribune elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia prevista per i giorni 6 e 7 giugno 2009.

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER
L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA
DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Premesso:
che con decreto del Presidente della Repubblica del 1° aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2009, sono stati indetti per i giorni 6 e 7 giugno 2009 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia;
Visto:
a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
b) quanto alla potesta' di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parita', nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che individuano le potesta' della Commissione in materia di par condicio nella programmazione radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali;
c) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne, l'art. 3 del Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonche' gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonche' l'11 marzo 2003;
d) quanto alla disciplina dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, la legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, in ultimo la legge 20 febbraio 2009, n. 10 ;
e) la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali (delibere del 19 gennaio 1994, del 27 aprile 1999 e del 7 aprile 2004), nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; considerata altresi' l'urgenza di provvedere e i precedenti di definizione, nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, di provvedimenti di disciplina di campagne elettorali;
consultata:
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nella seduta della Commissione dell'8 aprile 2009;

Dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla campagna per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia previste per i giorni 6 e 7 giugno 2009.
2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione.
 
Art. 2.

Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale
1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva della RAI avente ad oggetto le trasmissioni di cui al presente provvedimento ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito:
a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parita' tra differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le Tribune disposte dalla Commissione, di cui all'art. 9 del presente provvedimento, nonche' le interviste e le conferenze stampa di cui agli articoli 10 e 11, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, ai sensi dell'art. 3 del presente provvedimento. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;
b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalita' di cui all'art. 4 del presente provvedimento;
c) l'informazione e' assicurata mediante i notiziari e gli altri programmi a contenuto informativo, di cui all'art. 5, purche' la loro responsabilita' sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge;
d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della RAI non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, ne' che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
 
Art. 3.

Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione
nazionale autonomamente disposte dalla RAI
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.
2. Le trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e quella del termine di presentazione delle candidature, garantiscono spazi:
a) alle forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo; nonche' alle forze politiche cui dichiari di appartenere almeno un rappresentante italiano al Parlamento europeo e che nell'ultimo quinquennio abbiano partecipato con proprio simbolo a elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale. La dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo deve essere trasmessa alla Commissione entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. I rappresentanti italiani al Parlamento europeo non possono dichiarare l'appartenenza a piu' di una forza politica;
b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale o che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
d) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentativita' con quelle di pariteticita', le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.
3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi alle liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto degli elettori. Le liste riferite a minoranze linguistiche, ancorche' presenti in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle regioni ove e' presente la minoranza linguistica stessa.
4. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 i tempi sono ripartiti per il 70 per cento in modo paritario e per il 30 per cento in proporzione alla loro forza parlamentare tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d).
5. Nelle trasmissioni di cui al comma 3 il tempo disponibile e' ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti.
6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunita' tra gli aventi diritto puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equita' e di parita' di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva alle compensazioni che dovessero eccezionalmente rendersi necessarie.
7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.
8. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
 
Art. 4.

Messaggi autogestiti
1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette a diffusione nazionale messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
2. La RAI informa i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, e - previa loro specifica richiesta, entro i sette giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature - ripartisce fra tali soggetti gli spazi per i messaggi. La richiesta va inoltrata a RAI Parlamento, Testata Servizi Parlamentari, Largo Willy De Luca 4, 00188 - Saxa Rubra, Roma, oppure tramite fax al numero 06-33171123, ovvero tramite e-mail all'indirizzo raiparlamento@rai.it. Nella richiesta e' indicata la durata di ciascuno dei messaggi richiesti ed e' specificato se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI (Betacam, DV, miniDV, DVD). I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma.
3. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della presente delibera, la RAI comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonche' la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessita' di coprire piu' di una fascia oraria. La comunicazione della RAI e' valutata dalla Commissione con le modalita' di cui all'art. 12 del presente provvedimento, garantendo la collocazione dei soggetti aventi diritto nelle stesse fasce d'orario e sulla medesima rete. L'Ufficio di Presidenza della Commissione, valutata la congruita' della ripartizione degli spazi, ne autorizza la messa in onda.
4. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 2 la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.
5. Per quanto non e' espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
 
Art. 5.

Informazione
1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca.
2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettivita' e di parita' di trattamento fra le diverse forze politiche.
3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonche' i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati ed esponenti politici, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e da persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Inoltre essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo o di esponenti politici.
4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la piu' ampia ed equilibrata presenza e possibilita' di espressione ai diversi soggetti politici.
5. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, e' assicurato d'ufficio dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
 
Art. 6.

Programmi dell'accesso
1. La programmazione nazionale e regionale dell'accesso e' sospesa a partire dal termine per la presentazione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 6 e 7 giugno.
 
Art. 7.

Trasmissioni per i non udenti
1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.
2. I messaggi autogestiti di cui all'art. 4 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalita' che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.
 
Art. 8.

Illustrazione delle modalita' di voto e di presentazione delle liste
1. Almeno dal quinto giorno successivo all'approvazione del presente provvedimento, la RAI predispone e trasmette, con diffusione nazionale, una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.
2. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresi', in rete nazionale, una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle elezioni del Parlamento europeo del 6 e 7 giugno 2009, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalita' di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalita' di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili.
3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione nella lingua dei segni, che le renda fruibili alle persone non udenti.
4. Le schede o i programmi di cui al comma 1 devono inoltre specificamente informare sulle modalita' di voto all'estero dei cittadini italiani residenti in altri Paesi dell'Unione europea, e su quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non italiani che vi risiedano.
 
Art. 9.

Tribune elettorali
1. Per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo la RAI organizza e trasmette sulle reti nazionali, in orari di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, Tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzata con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di coalizioni diverse e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.
2. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 2. Alle Tribune trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 3.
3. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla sede di Roma della RAI.
4. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI puo' proporre alla Commissione criteri di ponderazione.
5. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificita' del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto piu' possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni e' determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.
6. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione e' effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
7. L'eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facolta' degli altri di intervenirvi, anche nella stessa trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione e' fatta esplicita menzione delle predette assenze o rinunce.
8. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento e' possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.
9. Le ulteriori modalita' di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione di RAI Parlamento, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'art. 12. Le modalita' di svolgimento e i calendari saranno comunicati anticipatamente alla Commissione.
 
Art. 10.

Interviste dei rappresentanti nazionali di lista
1. La RAI predispone e trasmette, negli ultimi dieci giorni precedenti il voto, in aggiunta alle Tribune di cui all'art. 9, un'intervista per ciascuna delle liste di cui all'art. 3, comma 3.
2. A ciascuna intervista, condotta da un giornalista RAI, prende parte il rappresentante nazionale della lista, il quale puo' delegare altre persone anche non candidate.
3. Ciascuna intervista viene diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha la durata di venti minuti ed e' trasmessa tra le ore 22 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa piu' di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.
4. L'ordine di trasmissione delle interviste e' determinato secondo il numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento nazionale uscente, in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le conferenze dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.
5. Le interviste sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra il giornalista e l'intervistato; se sono registrate, la registrazione e' effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
 
Art. 11.

Conferenze stampa dei rappresentanti nazionali di lista
1. In aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli 9 e 10, la RAI predispone e trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai rappresentanti nazionali di lista dei soggetti politici di cui all'art. 3, comma 3.
2. Ciascuna conferenza stampa ha la durata di quarantacinque minuti ed e' trasmessa tra le ore 21 e le ore 22,30, possibilmente in date diverse da quelle delle interviste di cui all'art. 10 e comunque in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti, entro il massimo di tre. La Direzione di RAI Parlamento individua un elenco di giornalisti non dipendenti dalla concessionaria in rappresentanza di differenti testate giornalistiche e delle diverse sensibilita' sociali, culturali e politiche oltre che scelti in modo da assicurare l'effettivita' del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo nell'ambito del ciclo. La partecipazione e' da intendersi a titolo non oneroso per la concessionaria.
3. La conferenza stampa e' moderata da un giornalista o da una giornalista della RAI: essa e' organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parita' di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.
4. Le conferenze stampa sono trasmesse in diretta. Si applicano peraltro le disposizioni di cui all'art. 3, commi 5, 6 e 7, e di cui all'art. 9, commi 4, 5, 7 e 9.
 
Art. 12.

Comunicazioni e consultazione della Commissione
1. I calendari delle trasmissioni, che terranno tecnicamente conto della necessita' di informare i cittadini residenti nei Paesi membri dell'Unione europea, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.
2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale la RAI comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui al comma 1 dell'art. 1 e al comma 4 dell'art. 5 pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdi' precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.
3. Entro le ore 12 di ogni venerdi' sino al termine della competizione elettorale la RAI comunica alla Commissione e all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, su supporto informatico, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica nei programmi di informazione di cui all'art. 5.
2. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonche' le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.
 
Art. 13.

Responsabilita' del Consiglio d'amministrazione
e del Direttore generale
1. Il Consiglio d'amministrazione e il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.
2. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 aprile 2009

Il presidente: Zavoli
 
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